Cassazione Civile, Sentenza n. 2176/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Perugia (14/02/2015) che, nell'ambito della verifica dello stato passivo, aveva ammesso al passivo in via chirografaria (e non in grado ipotecario) il credito della Banca derivante da un mutuo fondiario erogato in esecuzione di un piano di risanamento, ritenendo revocabile l'iscrizione dell'ipoteca ai sensi della revocatoria ordinaria (art. 66 l.f. richiamante art. 2901 c.c.). La banca deduceva, tra l'altro, la errata esclusione dell'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare (esenzione per atti posti in esecuzione di un piano di risanamento), contestava la valutazione sulla data e idoneità del piano e la sussistenza del pregiudizio e della consapevolezza della stessa banca dello stato di crisi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo della banca e ha enunciato il principio di diritto secondo cui le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare si applicano non solo alla revocatoria fallimentare ma, alle condizioni ivi previste, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e, se proseguita dal curatore, alla revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore fuori dal fallimento. Per tale ragione la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Perugia per nuovo esame in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale (poiché relativi a obiter dicta non decisivi) e assorbito il quarto. Ha rigettato il ricorso incidentale del curatore. La Corte ha inoltre precisato principi di prova relativi alla data certa degli atti e all'idoneità del piano (prova testimoniale o presuntiva in assenza di fattispecie tipiche di data certa; valutazione ex ante dell'idoneità del piano) e ribadito che la nullità per illiceità della causa non è automatica per operazioni potenzialmente pregiudizievoli ai creditori, essendo l'azione revocatoria il rimedio ordinario.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 67, terzo comma, lett. d)
"[condizione che] il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"
La Corte interpreta l'art. 67(3)(d) come fonte di esenzioni che, alle condizioni previste (idoneità del piano, ecc.), si applicano anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o alla revocatoria ordinaria proseguita dal curatore dopo giudizio promosso dal singolo creditore
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 66
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria richiamando le norme del codice civile; la Corte precisa che l'art. 67 non è automaticamente esclusivo rispetto all'art. 66 ma le esenzioni possono operare anche nell'ambito dell'azione ordinaria, se ricorrono le condizioni
codice civile - art. 2901
Stabilisce i presupposti della revocatoria ordinaria (tra cui il requisito temporale e il pregiudizio ai creditori); la Corte ricorda che il terzo comma esclude dalla revoca gli adempimenti di debiti scaduti e che alcune ipotesi di pagamenti/rimesse sono già protette dall'art. 2901(3)
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 38
La violazione dell'art. 38 (limiti di finanziabilità del credito fondiario) non comporta necessariamente la nullità del mutuo; secondo la Corte l'illiceità o la violazione normativa non determinano automaticamente la nullità del contratto, essendo prevista l'inefficacia revocatoria come rimedio speciale
codice civile - art. 2704
Regole sulla prova della data certa degli atti: in assenza di ipotesi tipiche di certezza la data può essere provata anche per testimoni o per presunzioni; richiamata dalla Corte per l'accertamento della data del piano
codice civile - art. 2701
Norma citata tra quelle relative alla prova e alla data certa; richiamata nelle censure sulla valutazione probatoria del Tribunale
codice civile - art. 1344
La Corte richiama che l'illecito determinante comune alle parti non determina di per sé la nullità quando l'ordinamento prevede rimedi specifici (es. revocatoria); pertanto la nullità del contratto per frode alla legge non è automatica
legge fallimentare - art. 216
Riferimento al reato di bancarotta preferenziale: la Corte osserva che la violazione della norma penale non comporta automaticamente nullità civile del contratto, essendo previsto il rimedio dell'azione revocatoria
codice di procedura civile - artt. 115 e 116
Norme sul mezzo di prova e sulla valutazione delle prove; richiamate nelle censure relative all'ammissibilità e valutazione della prova testimoniale e documentale
legge 27 gennaio 2012, n. 3 - art. 12, comma 5
Citata per confronto sistematico: l'art.12(5) richiama espressamente l'art.67 l.f. per esenzioni nelle procedure di composizione della crisi, e ciò è utilizzato dalla Corte nel ragionamento sull'ambito applicativo delle esenzioni
Massime di principio
- Le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare possono operare anche rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 66 l.f. e art. 2901 c.c.), ma solo se ricorrono le condizioni espressive della norma (es. che l'atto sia posto in esecuzione di un piano di risanamento idoneo).
- La valutazione dell'idoneità di un piano di risanamento va effettuata ex ante, cioè considerando la situazione esistente alla data di adozione del piano; la prova della data e dell'idoneità del piano può essere fornita anche con mezzi non tipici di data certa (testimoni, presunzioni) quando non sussistono le ipotesi tipiche di cui all'art. 2704 c.c.
- La violazione di norme imperative (anche penali o regolamentari) non comporta automaticamente la nullità del contratto: l'ordinamento prevede rimedi speciali, come l'azione revocatoria, che costituiscono la sanzione idonea per tutelare i creditori.
- Le esenzioni non sono automatiche per ogni atto: occorre distinguere atti riconducibili alla normale gestione dell'impresa (che possono godere dell'esenzione se effettuati 'nei termini d'uso' o senza ridurre in modo consistente l'esposizione) da atti anomali volti a favorire alcuni creditori a danno di altri (che possono essere revocati).
- La consulenza o relazione di parte ha valore limitato come prova autonoma; occorre documento o prova idonea a dimostrare data certa o l'effettiva idoneità del piano.
- I pagamenti che costituiscono adempimento di debiti scaduti sono già tutelati dall'art. 2901, terzo comma; occorre quindi valutare separatamente la protezione prevista per i pagamenti ordinarî e quella prevista per atti compiuti in esecuzione di piani di risanamento.
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