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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14840/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (fatti del 21/02/2017). Denunciano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata individualizzazione delle condotte e per l'assenza del dolo specifico, contestando il concorso di persone sulla base di prove generiche (partecipazione a manifestazione, presenza in prima fila, foto). 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., ritenendo applicabile la norma al tempo dei fatti e invocando che la successiva modifica normativa più sfavorevole non possa retroagire. Ulteriori motivi aggiunti (da Castellino) deducono contraddittorietà nel descrivere la condotta (lancio di oggetti vs. spinta), contestano la legittimità/proporzionalità della carica di alleggerimento delle forze di polizia e ribadiscono l'assenza di dolo specifico.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza perché attengono a questioni di fatto, non sindacabili in Cassazione. Ricostruzione fattuale delle sentenze di merito ritenuta coerente: il gruppo è stato considerato compatto e partecipativo alle condotte violente, i testi hanno riconosciuto i ricorrenti tra gli attivi (incitamento, lancio di oggetti, spinta agli agenti). Sulla questione della tenuità, la Suprema Corte conferma che l'esclusione deriva da una valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p. (fatto non tenue per modalità, concorso di molte persone e notevole impegno delle forze di polizia), indipendentemente dalla successiva modifica normativa citata dai ricorrenti. I motivi aggiunti sono anch'essi travolti dall'inammissibilità originaria. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte osserva che la questione della non applicabilità della causa di non punibilità per tenuità non dipende dalla successiva modifica normativa; l'art. 131-bis va valutato alla luce dei criteri di gravità stabiliti dall'art. 133 c.p. e, nel caso concreto, è stata esclusa la tenuità per le modalità e il concorso di più persone

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per valutare la tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, secondo tali parametri, le condotte non risultavano di particolare tenuità (modalità violente, concorso numeroso, rilevante impiego di forze dell'ordine)

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato nel testo come norma il cui possibile trattamento (in relazione alla tenuità) era oggetto di modifiche normative; la Corte afferma che l'esclusione della tenuità non è determinata dalla sola modifica legislativa citata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma (euro 3.000 ciascuno) alla cassa delle ammende

  • principio devolutivo dell'impugnazione

    Richiamato dalla Corte per spiegare che la valutazione di elementi probatori relativa a capi non impugnati in appello resta al giudice di merito e non può inficiare la coerenza logica della decisione impugnata in relazione al capo oggetto del ricorso

  • giurisprudenza: Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020

    Richiamata a supporto del principio per cui motivi aggiunti reiterativi e generici vengono travolti dall'inammissibilità originaria del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la prova: censure basate su valutazioni contraddittorie o insufficiente individualizzazione delle condotte sono spesso considerate questioni di fatto e quindi inammissibili in Cassazione.
  • In contestazioni collegate a disordini di gruppo, la compattezza del gruppo, il comportamento collettivo (lanci, incitamenti, spinta) e le identificazioni testimoniali e fotografiche possono giustificare il concorso nel reato e la responsabilità individuale anche se non sempre è possibile isolare in modo dettagliato ogni singolo gesto.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p.; la presenza di modalità violente, il concorso di più persone e l'ingente impiego di forze di polizia rendono difficilmente applicabile la tenuità.
  • Motivi nuovi introdotti tardivamente in Cassazione (non prospettati o approfonditi nei gradi precedenti) rischiano di essere dichiarati inammissibili o travolti dall'inammissibilità del ricorso principale.
  • Le contestazioni sulla legittimità e proporzionalità dell'azione di polizia devono essere ben documentate e affrontate nei gradi di merito; in assenza di specifici elementi che ne dimostrino l'arbitrarietà, argomentazioni generiche non prevalgono sulla valutazione probatoria del giudice di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata a spese e a versare una somma a titolo di contribuzione (art. 616 c.p.p.); quindi valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.

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