Risposta n. 157 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene applicabile per le concessioni la facoltà prevista per le locazioni dall'art.17, comma 3 DPR 131/1986 (pagamento annuale dell'imposta) e richiama l'art.3, comma 16 D.L.95/2012 che estenderebbe tale disciplina alle concessioni demaniali statali.
Pagamento anno per anno dell'imposta di registro alla proroga delle concessioni demaniali marittime (proroga fino al 31.12.2033)
Il quesito
La società chiede se, per la richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime, l'imposta di registro debba essere assolta sull'intera durata della concessione o annualmente sul canone relativo a ciascun anno.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene non applicabile l'art.3, comma 16 D.L.95/2012 al caso del Comune (la norma riguarda solo beni immobili del demanio dello Stato/contratti con lo Stato) e conclude che per la concessione demaniale marittima comunale si applica l'imposta di registro al 2% calcolata sulla base imponibile costituita dall'ammontare complessivo dei canoni pattuiti per l'intera durata della concessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 28 mag 2020Risposta n. 154 del 28/05/2020
- Interpello · 28 mag 2020Risposta n. 155 del 28/05/2020
- Interpello · 28 mag 2020Risposta n. 156 del 28/05/2020
- Interpello · 28 mag 2020Risposta n. 158 del 28/05/2020
- Interpello · 27 mag 2020Risposta n. 150 del 27/05/2020
- Interpello · 27 mag 2020Risposta n. 151 del 27/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →