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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 27 marzo 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2025. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2026.

Decreti del MEFCod. G.U. 26A01653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati per le operazioni creditizie del 1° ottobre-31 dicembre 2025. Dal 1° aprile al 30 giugno 2026, i tassi soglia antiusura si calcolano aumentando i valori medi di un quarto e aggiungendo quattro punti percentuali, con una differenza massima di otto punti. Impone l’affissione della tabella e disciplina il successivo rilevamento trimestrale.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il trimestre ottobre-dicembre 2025 e determinazione dei limiti antiusura applicabili nel secondo trimestre 2026

Tassi medi e limiti antiusura per il secondo trimestre 2026

Il decreto rende noti i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, rilevati per le operazioni creditizie effettuate da banche, intermediari finanziari e soggetti abilitati all’erogazione del microcredito nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2025. I valori per categoria sono riportati nella tabella dell’Allegato A, non presente nel testo fornito.

Periodo di applicazione e calcolo dei tassi soglia

Il decreto entra in vigore il 1° aprile 2026. Dal 1° aprile al 30 giugno 2026, per determinare gli interessi usurari, ai tassi medi dell’Allegato A si applica il criterio previsto dalla legge: aumento di un quarto, cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia così determinato e il tasso medio non può comunque superare otto punti percentuali.

Pubblicità e criteri di calcolo

Banche, intermediari finanziari e ogni altro ente autorizzato all’erogazione del credito devono esporre la tabella dell’Allegato A in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico, in modo facilmente visibile. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura, banche e intermediari finanziari applicano i criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.

Interessi di mora

I TEGM pubblicati non comprendono gli interessi di mora contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento. In base all’ultima rilevazione statistica della Banca d’Italia, condotta d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti risultano mediamente superiori ai tassi corrispettivi di:

  • 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni;
  • 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing;
  • 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Rilevazione successiva

La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 2026 da banche, intermediari finanziari e soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 111 del testo unico bancario, con riferimento alle categorie di operazioni individuate nell’apposito decreto ministeriale.

Testo integrale

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