Accordo 23426 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 14 alla serie 05 di Emendamenti al Regolamento 48 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione informa dell’entrata in vigore, il 30 settembre 2021, del supplemento 14 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 48, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli quanto all’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Il documento riporta inoltre l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti al Regolamento n. 48.
Entrata in vigore del supplemento 14 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 48 sulle installazioni di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli
Supplemento 14 alla serie 05 del Regolamento UNECE n. 48
La comunicazione ministeriale dà conto dell’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 14 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 48, inserito nel quadro dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle omologazioni internazionali. Il Regolamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore.
Base del richiamo e fonte dell’aggiornamento
Il testo fa seguito alla nota prot. 18852 del 09/07/2020 e rinvia all’emendamento ECE/TRANS/WP29/2021/29, disponibile in lingua inglese sul sito UNECE indicato nella comunicazione. L’atto ha natura informativa e di aggiornamento per gli operatori e gli uffici della motorizzazione.
Effetti sull’omologazione
Viene precisato che, poiché si tratta di un supplemento, non è richiesto l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti all’interno del numero di omologazione. Il chiarimento è rilevante per i costruttori, gli enti omologatori e gli uffici competenti, perché delimita l’impatto amministrativo dell’aggiornamento normativo.
Ambito applicativo e paesi aderenti
La comunicazione aggiorna anche l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 48, comprendendo numerosi Stati europei ed extraeuropei, oltre all’Unione europea e a San Marino. L’indicazione è utile ai fini del riconoscimento reciproco delle omologazioni nel circuito del Regolamento UNECE.
Punti principali
Oggetto e contenuto tecnico dell’aggiornamento
Il documento riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. In particolare, comunica l’adozione del supplemento 14 alla serie 05 di emendamenti al Regolamento n. 48, che disciplina le prescrizioni uniformi per l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa sui veicoli.
Decorrenza dell’entrata in vigore
È indicato che il supplemento 14 entrerà in vigore il 30/09/2021. Il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2021/29 è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE indicato nella comunicazione.
Effetti sulle omologazioni
La nota precisa che, essendo il testo qualificato come supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico che incide sul contenuto regolatorio, senza modificare la struttura identificativa dell’omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 48
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 48, includendo tra gli altri Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Unione europea, Giappone, Australia, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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