Circolare numero 164 del 27-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime di smaltimento dei rifiuti prodotti da uffici sanitari che effettuano esami specialistici non invasivi, qualificandoli come rifiuti speciali/ospedalieri e richiamando gli obblighi di corretta gestione e temporaneo stoccaggio. Vengono richiamate le norme di riferimento, il limite di 48 ore per lo stoccaggio temporaneo e la responsabilità del direttore o responsabile sanitario fino al conferimento a soggetti autorizzati. In presenza di dubbi interpretativi, si invita ad applicare rigorosamente la normativa vigente, con le sanzioni penali previste, e si indicano due modalità praticabili di smaltimento: termodistruzione previa disinfezione, preferibile, oppure avvio in discarica di prima categoria dopo sterilizzazione in impianti autorizzati.
Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti negli uffici sanitari
Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti negli uffici sanitari
La circolare affronta la gestione dei rifiuti generati da alcuni uffici sanitari nei quali vengono impiegati materiale sanitario e apparecchiature per esami specialistici non invasivi. Lo scopo è chiarire la qualificazione giuridica di tali rifiuti e indicare le modalità di smaltimento compatibili con la normativa vigente.
Qualificazione dei rifiuti
I rifiuti menzionati, tra cui boccagli a perdere, garze e materiale per rilevazioni percutanee, sono considerati rifiuti speciali ai sensi della disciplina richiamata. La circolare li ricomprende nell’ambito dei rifiuti ospedalieri, cioè quelli provenienti da ospedali, case di cura ed affini, e sottolinea che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani se non nei casi previsti dalla normativa.
La legge 10 febbraio 1989, n. 45, art. 1, comma 2-ter, è richiamata per definire i rifiuti ospedalieri come rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Normativa di riferimento e interpretazione
La circolare richiama il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, quale normativa quadro sullo smaltimento dei rifiuti, e la legge n. 45/1989 per la disciplina specifica dei rifiuti ospedalieri. Viene inoltre richiamato il decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 maggio 1989, in base al quale i rifiuti in questione diventano assimilabili agli urbani solo previa sterilizzazione.
Poiché la materia presenta dubbi interpretativi, l’Istituto ha interpellato il Ministero dell’Ambiente e l’Avvocatura centrale. Quest’ultima ha espresso l’avviso che, nelle more, debba essere applicata la normativa vigente con rigore, tenendo conto delle sanzioni penali previste per i trasgressori.
Stoccaggio temporaneo e responsabilità interne
La legge n. 45/1989, art. 1, comma 2-quinquies, stabilisce che la durata dello stoccaggio temporaneo di tali rifiuti non può superare le 48 ore. La sorveglianza sul rispetto di tale limite è affidata al direttore o responsabile sanitario della struttura, fino al conferimento dei rifiuti speciali all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.
Modalità di smaltimento indicate
La circolare individua due soluzioni praticabili per la gestione dei rifiuti:
- A) Termodistruzione previa disinfezione, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;
- B) Avvio in discarica di prima categoria per rifiuti solidi urbani, previa sterilizzazione in appositi impianti autorizzati e approvati dalla Regione competente ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 915/82, ubicati all’interno della struttura produttrice del rifiuto e conformi alle norme tecniche del punto 2.2 della deliberazione del 27 luglio 1984.
Preferenza operativa e soggetti autorizzati
Tra le due soluzioni, la circolare indica come preferibile la soluzione A, poiché offre un migliore rapporto costo/benefici. La soluzione B deve essere adottata solo in casi del tutto eccezionali, quando non sia possibile ricorrere alla prima.
In ogni caso, lo smaltimento deve avvenire mediante strutture autorizzate o comunque competenti all’espletamento del servizio ai sensi del D.P.R. 915/82.
Punti principali
Qualificazione dei rifiuti prodotti negli uffici sanitari
I rifiuti derivanti dall’uso di materiale sanitario e apparecchiature per esami specialistici non invasivi, come boccagli a perdere, garze e materiale per rilevazioni percutanee, sono considerati rifiuti speciali e devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. La circolare li riconduce ai rifiuti ospedalieri/provenienti da strutture sanitarie.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, che inquadra tra i rifiuti speciali quelli ospedalieri, e la legge 10 febbraio 1989 n. 45, art. 1, comma 2-ter, che definisce i rifiuti ospedalieri come rifiuti speciali non assimilabili agli urbani provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private. È richiamato anche il comma 2-quinquies del medesimo articolo sullo stoccaggio temporaneo, oltre al D.M. Ambiente 25 maggio 1989 e alla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.
Stoccaggio temporaneo e responsabilità
La durata dello stoccaggio temporaneo non deve superare le 48 ore. La sorveglianza e il rispetto di tale limite competono al direttore o responsabile sanitario della struttura, fino al conferimento dei rifiuti speciali all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.
Interpretazione della normativa e cautela applicativa
Poiché la materia presenta dubbi interpretativi, la circolare dà conto dell’interpello rivolto al Ministero dell’Ambiente e all’Avvocatura centrale dell’Istituto. L’Avvocatura centrale raccomanda, nel frattempo, l’applicazione rigorosa della normativa vigente, che prevede sanzioni penali per i trasgressori.
Modalità praticabili di smaltimento
La circolare indica due soluzioni: A) avvio a termodistruzione previa disinfezione, secondo la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; B) avvio in discarica di prima categoria per rifiuti solidi urbani, previa sterilizzazione in impianti appositamente autorizzati dalla Regione competente, ubicati all’interno della struttura produttrice del rifiuto e conformi alle norme tecniche del punto 2.2 della deliberazione del 27 luglio 1984.
Preferenza operativa per la soluzione A
Tra le due opzioni, la circolare ritiene preferibile la termodistruzione previa disinfezione, in quanto presenta un migliore rapporto costo/benefici. La soluzione B va utilizzata solo in casi del tutto eccezionali, quando non sia possibile adottare la prima.
Necessità di soggetti autorizzati
In entrambi i casi è necessario avvalersi di strutture autorizzate o comunque competenti all’espletamento del servizio ai sensi del D.P.R. 915/82.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 mag 1994Circolare numero 161 del 26-5-1994
- Circolare · 26 mag 1994Circolare numero 162 del 26-5-1994
- Circolare · 26 mag 1994Circolare numero 163 del 26-5-1994
- Circolare · 24 mag 1994Circolare numero 157 del 24-5-1994
- Circolare · 24 mag 1994Circolare numero 158 del 24-5-1994
- Circolare · 24 mag 1994Circolare numero 159 del 24-5-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →