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Circolare

Circolare numero 161 del 26-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime contributivo applicabile al personale assunto dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29.9.1992, n. 393, convertito dalla legge 26.11.1992. Viene ribadita la conservazione del trattamento previdenziale AGO e, quindi, l'obbligo di versamento della relativa contribuzione all'INPS. La circolare precisa inoltre quali contributi cosiddetti "minori" sono dovuti o esclusi: Tbc dovuta anche da amministrazioni statali ed enti territoriali, disoccupazione involontaria esclusa in presenza di stabilità d'impiego, contributo ex ENAOLI non dovuto se il trattamento agli orfani è garantito tramite ex ENPAS/ex INADEL, nonché le regole per SSN e GESCAL e l'esenzione dal contributo 0,10 asili nido per amministrazioni statali ed enti locali territoriali.

Chiarimenti sulle contribuzioni dovute per il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 393/1992

Chiarimenti contributivi per il personale assunto ex art. 1 D.L. n. 393/1992

La circolare fornisce istruzioni sul trattamento previdenziale e sui contributi dovuti per le assunzioni effettuate nel biennio 1992-1993 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29.9.1992, n. 393, convertito con modificazioni nella legge 26.11.1992. Il documento si concentra in particolare sulla conservazione del regime previdenziale AGO e sulla disciplina dei contributi "minori" applicabili al personale interessato.

Ambito delle assunzioni agevolate

La norma consente, nel biennio 1992-1993, l'assunzione di 1.500 unità di personale presso pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età. Le assunzioni sono finalizzate alla copertura di vacanze di organico nelle varie qualifiche funzionali e riguardano lavoratori che:

  • fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario;
  • siano dipendenti da aziende del centro-nord;
  • appartengano a imprese per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della CIGS da almeno dodici mesi;
  • abbiano stipulato accordi sindacali connessi a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale.

Conservazione del trattamento previdenziale

La circolare richiama il comma 1 dell'art. 1, ultimo periodo, secondo cui i lavoratori assunti conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Da tale previsione deriva l'obbligo per le amministrazioni statali e gli enti interessati di versare la contribuzione all'INPS.

Contribuzioni minori: Tbc, disoccupazione ed ex ENAOLI

In relazione alle contribuzioni cosiddette "minori", la circolare precisa che si applica la normativa vigente per ciascuna fattispecie.

Per la contribuzione contro la tubercolosi, viene esclusa l'applicazione dell'esonero previsto dall'art. 38 del R.D. 4.10.1935, n. 1827; pertanto il contributo è dovuto anche dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali.

Per la contribuzione contro la disoccupazione involontaria, il contributo non è dovuto se al personale è garantita la stabilità d'impiego, ai sensi dell'art. 40, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935.

Quanto al contributo per l'assistenza agli orfani ex ENAOLI, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26.4.1957, n. 818, la circolare esclude l'obbligo, in particolare per il personale assunto da amministrazioni statali o enti locali, quando il trattamento agli orfani sia assicurato mediante iscrizione all'ex ENPAS o all'ex INADEL, oggi confluiti nell'INPDAP.

SSN, GESCAL ed esenzione asili nido

Per le contribuzioni SSN e GESCAL si applicano le regole ordinarie previste per il restante personale delle amministrazioni ed enti che hanno effettuato le assunzioni ex art. 1.

Infine, viene ricordato che le amministrazioni statali e gli enti locali territoriali sono esentati dal contributo dello 0,10 per gli asili nido, ai sensi dell'art. 2-septies della legge 16.4.1974, n. 114.

Punti principali

Ambito della norma e assunzioni autorizzate

L'art. 1 del D.L. 29.9.1992, n. 393, convertito nella legge 26.11.1992, consente nel biennio 1992-1993 l'assunzione, anche in deroga ai limiti di età, di 1.500 unità di personale presso pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici. Le assunzioni riguardano vacanze di organico nelle varie qualifiche funzionali e sono riservate a lavoratori che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord con condizioni di intervento della CIGS accertate da almeno dodici mesi e con accordi sindacali relativi a eccedenze di manodopera di notevole rilevanza sociale.

Trattamento previdenziale e contribuzione AGO

La norma prevede che i lavoratori assunti conservino il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ne consegue l'obbligo, in capo alle amministrazioni statali e agli enti interessati, di versare all'INPS la contribuzione dovuta secondo il regime AGO.

Contribuzione per assicurazione contro la tubercolosi

La circolare precisa che la contribuzione Tbc è dovuta anche per tale personale, poiché non opera l'esclusione di cui all'art. 38 del R.D. 4.10.1935, n. 1827. Essa è quindi dovuta, oltre che dagli altri enti pubblici in genere, anche dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali.

Contribuzione per disoccupazione involontaria

La contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria non è dovuta quando al personale sia garantita la stabilità d'impiego, ai sensi dell'art. 40, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935.

Contributo assistenza orfani ex ENAOLI

Il contributo per l'assistenza orfani ex ENAOLI, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 26.4.1957, n. 818, non è dovuto, in particolare per il personale assunto da amministrazioni statali o enti locali, se il trattamento agli orfani è garantito attraverso l'iscrizione all'ex ENPAS o all'ex INADEL, funzioni ormai assorbite dall'INPDAP.

SSN, GESCAL e contributo 0,10 asili nido

Per la riscossione delle contribuzioni SSN e GESCAL si applicano le regole previste per il restante personale delle amministrazioni ed enti che hanno effettuato le assunzioni ai sensi dell'art. 1. Inoltre, le amministrazioni statali e gli enti locali territoriali sono esentati dal contributo 0,10 per gli asili nido ai sensi dell'art. 2-septies della legge 16.4.1974, n. 114.

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