Cassazione Civile, Ordinanza n. 12424/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna nei confronti di un cittadino marocchino, ritenuto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. Il destinatario dell'espulsione ha impugnato il provvedimento deducendo che l'autorità e il giudice di merito non avessero adeguatamente considerato il suo legame familiare con una sorella cittadina italiana e la presenza in Italia della madre anziana, sostenendo di essere in Italia per supportare il nucleo familiare d'origine. Ha inoltre riferito che la sorella si era attivata per ottenere per lui un titolo di soggiorno come familiare di cittadina italiana, avendo prenotato un appuntamento in Questura, e che aveva reso dichiarazione di ospitalità e mantenimento. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi, lamentando, in sintesi, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi: 1) con riferimento al d.lgs. n. 30/2007, per mancata considerazione del rapporto familiare ai fini del soggiorno; 2) con riferimento al T.U. immigrazione e all'art. 8 CEDU, per violazione del diritto all'unità familiare e per non aver valorizzato la situazione familiare concreta; 3) con riferimento all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 e all'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999, per non avere riconosciuto la tutela connessa alla convivenza con parente italiano entro il secondo grado. La tesi del ricorrente era che la convivenza non fosse requisito indefettibile in presenza di legami familiari solidi e costanti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che, per il rapporto tra fratelli, il diritto al soggiorno per motivi familiari o la tutela avverso l'espulsione presuppongono la prova della convivenza effettiva oppure, nei casi previsti dalla disciplina eurounitaria richiamata, la sussistenza dei peculiari presupposti previsti dalla legge. Nel caso concreto, al momento dell'adozione del decreto espulsivo non risultava dimostrata la convivenza effettiva con la sorella italiana, né erano sufficienti gli atti successivi all'espulsione o le generiche allegazioni sulla presenza della madre e sull'assistenza familiare. La Corte ha quindi confermato la legittimità del decreto espulsivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, precisando che, trattandosi di procedimento esente, non si applicava l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1 n. 3, n. 4 e n. 5
Richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
d.lgs. n. 30/2007
La disciplina sul soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione non ricomprende il fratello del cittadino italiano, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma, come l'essere a carico o la convivenza nei casi consentiti.
art. 2 d.lgs. n. 30/2007
La nozione di "familiare" non include il parente collaterale fratello/sorella del cittadino italiano.
art. 3 d.lgs. n. 30/2007
L'estensione della nozione di familiare è possibile solo in presenza dei presupposti specificamente previsti dalla legge, che devono essere provati.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze contro l'espulsione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Vieta l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana; per i fratelli è necessario provare la convivenza effettiva.
art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999
Consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari agli stranieri che rientrano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione.
art. 8 CEDU
Non consente di prescindere dalla prova di una vita familiare effettiva e qualificata; tra fratelli maggiorenni non conviventi non è sufficiente il mero vincolo di parentela.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dell'unità familiare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché il procedimento è esente.
Massime di principio
- Nel rapporto tra fratelli, ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari o della tutela contro l'espulsione, non è sufficiente il mero vincolo di parentela: occorre la prova della convivenza effettiva, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
- La nozione di "familiari" rilevante nella disciplina del soggiorno del cittadino dell'Unione non si estende automaticamente ai fratelli o alle sorelle del cittadino italiano; l'estensione richiede la dimostrazione dei presupposti specifici richiesti dalla normativa.
- Ai fini del sindacato di legittimità, il giudice di merito non incorre in errore se esclude la tutela familiare quando, al momento del provvedimento espulsivo, la convivenza invocata non risulta provata; documenti o dichiarazioni sopravvenuti non sono idonei, da soli, a travolgere la legittimità del decreto già emesso.
- La tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU, nei rapporti tra fratelli maggiorenni, presuppone un legame affettivo e di vita comune concretamente dimostrato, non essendo sufficiente il solo rapporto di parentela.
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