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Provvedimento

Deliberazione n. 22 del 16/01/2025

Provvedimento del 16 gennaio 2025

Garante Privacy22

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale, tramite piattaforma digitale, di materiale audio/video a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e a disporne l’eventuale conservazione a fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a garantire la non immediata identificabilità degli interessati.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimento d’urgenza per segnalazione di revenge porn a carico di Telegram FZ-LLC

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento riguarda dunque un intervento rapido finalizzato a evitare la circolazione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e attivazione del procedimento

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso Telegram. Il Garante dà atto che la segnalazione è stata ritenuta compatibile con la previsione normativa richiamata e che, in ragione dell’urgenza, è stata adottata la determinazione n. 8 del 10 gennaio 2025.

Misure urgenti adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC

Con la determinazione urgente, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale

Esaminate la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 8/2025 adottato il 10 gennaio 2025. La decisione conferma quindi le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, rappresentando di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al cd. revenge porn, e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 8 del 10 gennaio 2025. Il provvedimento ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma.

Contenuto delle misure disposte

Le misure urgenti riguardano, da un lato, il blocco della possibile diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; dall’altro, la conservazione a soli fini probatori di eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 8/2025 adottato il 10 gennaio 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure cautelari e conservazione datipubblica amministrazione

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