Sentenza n. 14962/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento: - del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7.7.2023, con cui è stato indetto il Concorso pubblico per l’arruolamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato; - del Decreto ministeriale del 13.7.2018 n. 103; - del provvedimento implicito di mancata ammissione al concorso, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; - del d.P.R. n. 335/1982 (art. 6, comma 1, lettera b).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione del complesso della vicenda.
Atto impugnato: bando del concorso per l'arruolamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, decreto ministeriale sui requisiti, mancata ammissione implicita determinata dal blocco della piattaforma digitale e disposizione regolamentare sui requisiti di partecipazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando di concorso indetto dal Ministero dell'Interno per l'arruolamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, il decreto ministeriale sui requisiti, il provvedimento implicito di mancata ammissione derivante dall'impossibilità di completare la domanda sulla piattaforma digitale e la disposizione del d.P.R. n. 335/1982 relativa ai requisiti di accesso. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 21 maggio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse alla decisione.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dal Collegio nell'ambito della decisione sull'improcedibilità del ricorso.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.
d.P.R. n. 335/1982, art. 6, comma 1, lett. b)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disposizione impugnata dalla ricorrente, ma non esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il venir meno dell'interesse attuale alla pronuncia risulta dagli atti del giudizio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della complessità della vicenda, anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile.
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