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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

Normativa italiana088G0363Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce e disciplina le sezioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti a Trento e Bolzano, la ripartizione delle competenze su bilanci, patrimoni e controlli di legittimità, nonché regole speciali per personale, concorsi e lingua nella sede di Bolzano. Prevede anche la certificazione dei contratti collettivi regionali/provinciali e norme transitorie, mentre varie disposizioni risultano poi abrogate.

Istituzione e disciplina delle sezioni della Corte dei conti in Trentino-Alto Adige

Sezioni della Corte dei conti in Trentino-Alto Adige

Il decreto disciplina l’assetto territoriale e funzionale della Corte dei conti nella Regione Trentino-Alto Adige, con particolare attenzione alle sedi di Trento e Bolzano. Regola competenze di controllo, attività giurisdizionale, personale, reclutamento e alcuni profili linguistici e organizzativi specifici della provincia di Bolzano.

Organizzazione delle sezioni di controllo e giurisdizionali

Nella regione sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, con sede rispettivamente a Trento e a Bolzano. Ciascuna sezione è composta da un presidente di sezione e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo.

Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e Bolzano. Per la sede di Bolzano è previsto inoltre un ruolo locale del personale amministrativo.

Alle sezioni e alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati indicate nelle tabelle allegate. I magistrati e i dirigenti previsti in alcune tabelle sono collocati fuori ruolo; al personale delle tabelle C e D si applicano le disposizioni del titolo II del decreto.

Competenze di controllo sulla gestione e sui bilanci

Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento è esercitato dalla sezione di controllo con sede a Trento. Analogamente, il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano è esercitato dalla sezione con sede a Bolzano.

Le sezioni di controllo di Trento e Bolzano svolgono anche, secondo le norme vigenti, il controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

Certificazione dei contratti collettivi del personale regionale e provinciale

Le sezioni di controllo di Trento e Bolzano certificano, per le finalità previste dalla legge n. 59 del 1997, che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa verifica dell’attendibilità dei costi quantificati.

Per la certificazione possono essere richiesti elementi istruttori a esperti designati dalla Regione o dalle Province autonome, con oneri a loro carico, oppure al collegio dei revisori dei conti. Decorso il termine di 15 giorni dalla trasmissione dell’ipotesi di accordo, la certificazione si intende comunque effettuata e il contratto può essere sottoscritto definitivamente.

Se la certificazione è negativa, le parti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva e devono adottare le iniziative necessarie per adeguare i costi, riattivando la procedura. Se il rilievo negativo riguarda solo alcune clausole, l’accordo può essere firmato, ma quelle clausole restano inefficaci.

Regole generali sull’attività di controllo

Per quanto non disciplinato dal decreto, alle attività delle sezioni di Trento e Bolzano e ai relativi uffici si applicano le leggi statali sull’ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti. La Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche dati economici e patrimoniali riferiti anche a enti e organismi privati partecipati o finanziati ordinariamente da tali amministrazioni.

Le sezioni definiscono annualmente programmi e criteri del controllo sulla gestione e li comunicano agli enti interessati. Il controllo riguarda il perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi regionali, provinciali o statali applicabili.

Regione e Province devono istituire, con proprie norme e nel rispetto dei principi statali, un collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’ente, in raccordo con le sezioni di controllo della Corte dei conti.

Regione e Province possono inoltre richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti per la regolare gestione finanziaria, l’efficienza e l’efficacia amministrativa, nonché pareri di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali e degli altri enti indicati dalla normativa speciale.

Parifica dei rendiconti regionali e provinciali

Il rendiconto generale della Regione e quelli delle Province di Trento e Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, costituite da un collegio formato dalle sezioni di controllo delle due province in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite si riuniscono alternativamente a Trento e a Bolzano, seguendo l’alternanza delle adunanze del Consiglio regionale.

Alla decisione di parifica è allegata una relazione con le osservazioni della Corte sul modo in cui l’amministrazione si è conformata alle leggi e con eventuali suggerimenti di variazioni o riforme. Decisione e relazione sono trasmesse ai Presidenti del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, nonché ai competenti commissari del Governo.

Attività giurisdizionale e regole speciali per Bolzano

Per l’attività giurisdizionale delle sezioni con sede a Trento e Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sull’ordinamento e sulle procedure della Corte dei conti, salvo alcune deroghe.

I giudizi relativi ai residenti all’estero la cui ultima residenza era nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano appartengono alla competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.

Per i giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

In caso di condanna del dipendente pubblico o dell’amministratore, il risarcimento spetta all’ente pubblico che ha subito il danno.

Spese di funzionamento e personale in comando

Le spese per il personale e il funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo con sede a Trento e Bolzano sono a carico dello Stato. Le spese per i locali e per la loro manutenzione sono a carico delle Province autonome.

Alle sezioni e alle procure può essere assegnato personale in comando appartenente alla Provincia autonoma interessata, alla Regione o ad altri enti pubblici del sistema territoriale integrato. La regolazione e la programmazione dei comandi, compresa l’eventuale stabilizzazione secondo l’ordinamento della Corte, sono definite con decreti d’intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall’ente di appartenenza su richiesta dei presidenti delle sezioni o del procuratore regionale, d’intesa con il Segretario generale della Corte.

Regole di reclutamento, lingua e permanenza in servizio a Bolzano

I posti della pianta organica delle sezioni e della relativa procura con sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in proporzione alla consistenza dei gruppi risultante dalle dichiarazioni di appartenenza dell’ultimo censimento ufficiale.

Per la copertura dei posti di magistrato di prima qualifica a Bolzano sono banditi concorsi dal Presidente della Corte dei conti, con determinazione del numero dei posti in relazione alle vacanze e d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano. Possono partecipare anche impiegati della Provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti. I concorsi si svolgono a Bolzano.

La commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Corte ed è composta da sei membri bilingui, tre del gruppo linguistico italiano e tre di quello tedesco, scelti da un elenco predisposto dal Consiglio di presidenza d’intesa con la Provincia di Bolzano. Nei concorsi hanno precedenza gli idonei residenti da almeno due anni in Provincia di Bolzano. I magistrati assunti possono essere trasferiti solo su domanda e dopo dieci anni dalla nomina.

Le prove concorsuali devono considerare anche il particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.

Per straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni e della procura di Bolzano, il Presidente della Corte può disporre assegnazioni di magistrati, preferibilmente conoscitori del tedesco, per un periodo non superiore a tre anni.

Personale amministrativo e norme speciali linguistiche

Al personale amministrativo della sede di Bolzano si applicano le norme speciali sui gruppi linguistici e le disposizioni finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, oltre alle regole dei titoli I e II richiamate dal decreto.

I magistrati in servizio in provincia di Bolzano sono assoggettati anche agli adempimenti previsti dalla normativa speciale per il Bollettino ufficiale e per l’informazione istituzionale in lingua.

Disposizioni transitorie

Il primo concorso per la copertura dei posti di referendario deve essere espletato entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Entro lo stesso termine devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del personale amministrativo.

In prima applicazione è chiamato a far parte della sezione di cui all’articolo 3 un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco, nominato secondo la disciplina richiamata.

Il personale magistratuale e amministrativo già assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto, agli uffici della Corte nella provincia di Bolzano permane in quella sede, con il proprio consenso, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste.

Disposizioni abrogate

Risultano espressamente abrogati o abrogate varie norme previgenti richiamate dal decreto, tra cui quelle del titolo V del d.P.R. n. 49 del 1973 e altre disposizioni poi superate da successivi decreti legislativi. Alcuni articoli del decreto risultano integralmente abrogati nel tempo.

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