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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13570/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione diretta contro la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia; dedotte nullità per omessa notifica al codifensore, mancata rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva qualificata e mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il Procuratore Generale ha inoltre rilevato che, a seguito dell'esclusione della recidiva, il reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminare e assorbente la questione della prescrizione. Ha constatato che l'esclusione della recidiva da parte della Corte territoriale aveva ridotto il termine massimo prescrizionale a sette anni e sei mesi; considerando la data di consumazione del reato (01/10/2014) e i termini computati, il termine di prescrizione era già decorso prima della sentenza di appello. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato continuato ascritto al Mundi era estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • prescrizione del reato (art. 157 c.p. e ss.)

    Applicazione della regola secondo la quale la prescrizione si determina in relazione alla pena edittale applicabile: l'esclusione della recidiva ha ridotto il termine prescrizionale, rendendo il reato estinto prima della pronuncia di appello.

  • recidiva (art. 99 c.p.)

    La qualificazione o esclusione della recidiva incide sulla gravità della pena edittale e quindi sul relativo termine prescrizionale; in questo caso l'esclusione della recidiva ha ridotto il termine di prescrizione.

  • reato continuato (art. 81 c.p.)

    Il giudice ha considerato il reato come continuato e ha fatto partire il calcolo della prescrizione dal momento consumativo ritenuto pertinente (01/10/2014), con conseguente estinzione prima della sentenza di secondo grado.

Massime di principio

  • Se in sede di appello viene esclusa una circostanza aggravante o la recidiva che aveva aumentato la pena, è necessario ricalcolare la prescrizione: la modifica può determinare l'estinzione del reato se il nuovo termine è già decorso.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'estinzione del reato per prescrizione è accertata in modo chiaro e preliminare, sicché non sussiste necessità di riesame del merito.
  • Nei procedimenti per reato continuato il computo della prescrizione può essere fatto a partire dalla data di consumazione ritenuta decisiva; occorre verificare attentamente eventuali interruzioni o sospensioni dei termini.
  • Anche se sono dedotte nullità processuali (es. omessa notifica al codifensore) il giudice di legittimità può dichiarare la prescrizione prima di esaminare tali questioni se l'estinzione è già intervenuta.
  • Difensori e parti dovrebbero sollevare tempestivamente la questione della prescrizione ogniqualvolta modifiche della qualificazione soggettiva o oggettiva (esclusione recidiva) possano incidere sul termine prescrizionale, chiedendo la declaratoria quando appropriato.

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