L.R. Abruzzo 65/2023
Istituzione del Reddito di Liberta' per le donne vittime di violenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo un Fondo regionale per erogare un Reddito di Libertà a donne vittime di violenza, anche con figli, per favorirne autonomia ed emancipazione. Definisce requisiti, procedura tramite centri antiviolenza, limiti d’uso del sussidio, misure attuative e copertura finanziaria. L’art. 7 sul patrocinio legale è stato abrogato dal 15/02/2024.
Istituzione del Reddito di Libertà regionale per donne vittime di violenza
Reddito di Libertà regionale per donne vittime di violenza
La legge della Regione Abruzzo istituisce un sostegno economico e organizzativo rivolto alle donne vittime di violenza domestica, con l’obiettivo di favorire autonomia, emancipazione e accesso ai beni e servizi essenziali. La disciplina opera nel territorio regionale e si coordina con la normativa nazionale e con i servizi antiviolenza.
Finalità e impianto della misura
La Regione riconosce alle donne vittime di violenza, in continuità con la disciplina sui centri antiviolenza e sulle case di accoglienza, un sostegno volto a superare dipendenza economica, sopruso e ricatto. La misura è costruita come intervento di inclusione e indipendenza economica, finalizzato a creare le condizioni per un recupero di autonomia personale e familiare.
Fondo regionale e natura del beneficio
Per attuare tali finalità viene istituito un Fondo regionale per il Reddito di Libertà. Il fondo finanzia un contributo di natura sussidiaria destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, per un periodo compreso tra dodici e trentasei mesi. La legge prevede quindi un sostegno temporaneo, funzionale a un percorso di emancipazione e non strutturato come misura indefinita.
Soggetti destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere al contributo le donne vittime di violenza, con o senza figli minori, come definite dalla Convenzione di Istanbul e dalla legge di ratifica. La condizione di violenza deve essere certificata dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio e di accoglienza, in raccordo con il Comune di residenza oppure con il Comune di nuovo domicilio in caso di allontanamento, anche volontario, dal Comune di residenza.
La misura può essere riconosciuta sia a donne già beneficiarie del Reddito di Libertà nazionale, sia a donne che non lo percepiscono, secondo le modalità attuative stabilite dalla Regione.
Procedura di accesso e presa in carico
La domanda di accesso al fondo è presentata alla Regione dal Centro antiviolenza che ha in carico la donna e che provvede alla segnalazione. La procedura è gratuita per le beneficiarie; la Regione deve garantire la copertura degli eventuali costi, coordinandosi con i Comuni e con i centri antiviolenza quando necessario.
I centri antiviolenza possono predisporre un piano personalizzato di interventi per ciascuna beneficiaria, finalizzato all’emancipazione della donna e al sostegno dei figli. È data priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992.
Contenuto dei piani personalizzati
I piani di intervento possono comprendere, singolarmente o congiuntamente:
- accesso a misure di politiche attive del lavoro, formazione e occupazione;
- avvio all’autoimpiego e sostegno all’inizio di un’attività autonoma;
- aiuto economico per la mobilità geografica necessaria a sottrarsi alla violenza o al pericolo;
- garanzia della continuità scolastica per i figli minori e per i figli maggiorenni che debbano completare il percorso di istruzione.
Regole di utilizzo del sussidio e decadenza
Il sussidio non può essere impiegato per l’acquisto o il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti o prodotti legati al gioco d’azzardo; la violazione comporta la decadenza dal beneficio. Per le donne con dipendenze patologiche il Reddito di Libertà è riconoscibile solo se sia stato avviato un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio è gestito da un familiare o da un responsabile che affianchi la donna nel percorso.
Collaborazioni con imprese e lavoro
La Regione può attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l’assunzione delle donne vittime di violenza. Può inoltre prevedere specifici incentivi per le imprese che le assumono.
Misure per l’inclusione culturale e scolastica
La Regione promuove progetti di educazione alla parità di genere, al rispetto reciproco, alla soluzione non violenta dei conflitti e al contrasto della violenza contro le donne, coinvolgendo scuole, famiglie, terzo settore e donne vittime di violenza. Sono inoltre previsti interventi rivolti a docenti, alunni e genitori per diffondere una cultura dei diritti umani, superare gli stereotipi di genere e sviluppare competenze relazionali attraverso l’educazione all’affettività.
I progetti di educazione all’affettività sono destinati ai minori delle scuole di ogni ordine e grado e possono essere realizzati da scuole ed enti locali, anche in collaborazione con centri antiviolenza e case rifugio.
Esenzione dalle imposte regionali per le imprese individuali
Le imprese individuali la cui titolare sia una donna vittima di violenza possono essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per dodici mesi. I parametri finanziari, i criteri e le modalità dell’esenzione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Misure attuative e riparto delle risorse
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare, previo parere della Commissione consiliare competente, le linee guida di attuazione. Tali linee guida definiscono in particolare:
- criteri e modalità di ripartizione degli stanziamenti;
- ammontare minimo e massimo del sussidio;
- tempistica dell’erogazione, che può essere unica, annuale o mensile;
- criteri di accesso e priorità;
- procedure per pubblicizzazione, presentazione, selezione e verifica;
- integrazione e coordinamento con altri interventi e servizi regionali o comunali e con i centri antiviolenza;
- ogni altro profilo attuativo.
Profili finanziari
Per l’anno 2023 gli oneri sono stimati sperimentalmente in 100.000 euro e coperti mediante un nuovo stanziamento regionale denominato Fondo regionale per il Reddito di Libertà, iscritto nel bilancio 2023-2025. La copertura è collegata a una corrispondente previsione di entrata da violazioni relative ai tributi propri.
Le maggiori spese possono essere impegnate solo dopo l’accertamento delle maggiori entrate previste. Dal 2024 la Regione attua gli interventi nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari regionali. Gli interventi possono inoltre essere cofinanziati con risorse statali ed europee coerenti con la finalità della legge.
Attuazione e abrogazione della disciplina sul patrocinio legale
La Giunta regionale e il Dipartimento competente in materia sociale adottano gli atti necessari all’attuazione della legge. La disposizione sul sostegno al patrocinio legale, che prevedeva un protocollo con gli ordini degli avvocati per un elenco di patrocinanti esperti in violenza di genere, è stata abrogata dal 14 febbraio 2024 ed è quindi priva di efficacia nel testo vigente.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo vigente richiama l’efficacia dal 15 febbraio 2024 per le modifiche intervenute successivamente.
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