L.R. Calabria 31/2019
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 31/2019 modifica la l.r. 21/2010 su ampliamenti, demolizione e ricostruzione, recupero di edifici esistenti, incentivi per sostenibilità e legno, e riqualificazione di aree degradate. Impone vari termini transitori nel 2019 (30 settembre e 31 dicembre) e si applica fino all’abrogazione della l.r. 21/2010, oggi abrogata dalla l.r. 25/2022.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sul piano casa e sulla riqualificazione edilizia
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sul miglioramento del patrimonio edilizio
La legge regionale Calabria n. 31 del 2019 interviene sulla l.r. 21/2010, ridefinendo e ampliando la disciplina degli interventi straordinari di recupero, ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio residenziale e non residenziale. Il testo consolidato risultante va letto tenendo conto che la l.r. 21/2010 è stata successivamente abrogata dalla l.r. 25/2022.
Ambito di applicazione e definizioni
La modifica chiarisce alcuni concetti rilevanti per l’applicazione della disciplina regionale, tra cui:
- il richiamo al codice civile tra le fonti rilevanti;
- la nozione di volume tecnico, inteso come insieme di vani e spazi necessari ad alloggiare e consentire l’accesso agli impianti tecnici dell’edificio;
- la nozione di dotazioni territoriali, comprendente infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione prevista dalla legge o dallo strumento urbanistico;
- la definizione di edifici circostanti ex d.m. 1444/1968, rimessa a un eventuale provvedimento motivato del comune.
Viene inoltre precisato che, ai fini di alcune deroghe urbanistiche, la disciplina opera con riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e non in termini di deroga generalizzata alle misure di salvaguardia.
Interventi di ampliamento e sopraelevazione
La disciplina sugli ampliamenti viene precisata in senso derogatorio rispetto agli strumenti urbanistici. Gli ampliamenti sono consentiti, nei limiti previsti dalla legge, anche in:
- sopraelevazione di edifici esistenti muniti di regolare permesso di costruire;
- aderenza o adiacenza ad edifici esistenti muniti di regolare permesso di costruire.
Per tali casi è previsto che:
- l’altezza della nuova edificazione possa essere derogata di un solo piano rispetto all’altezza massima prevista dalle NTA per le zone B, C, D, F ed E;
- per gli interventi oggetto di permesso di costruire in sanatoria a seguito di condono edilizio, la deroga sia di un solo piano rispetto alla preesistenza;
- restino salve le distanze e le altezze esistenti, in coerenza con il d.m. 1444/1968;
- sia rispettata la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e di 3 metri dal confine privo di costruzioni.
Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico
La legge riformula la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, di edifici residenziali e non residenziali. Tali interventi sono ammessi, in deroga alle previsioni comunali, provinciali e regionali, per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente e nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e del codice civile.
Gli aspetti centrali sono i seguenti:
- è consentito anche il riposizionamento dell’edificio all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare interessata, comprese le pertinenze conformate con atti successivi alla costruzione;
- l’aumento volumetrico massimo è fissato nel 30% della volumetria esistente alla data di entrata in vigore del d.l. 70/2011 convertito dalla l. 106/2011;
- per gli edifici muniti di regolare permesso di costruire e per quelli legittimati tramite condono edilizio, l’altezza della nuova edificazione può essere derogata entro il limite di un solo piano, secondo le condizioni indicate dalla legge regionale.
Immobili ammessi e condizioni documentali
Gli interventi disciplinati dagli articoli richiamati possono riguardare:
- immobili esistenti alla data del 30 maggio 2019, incluse le unità collabenti, purché regolarmente accatastati o in corso di accatastamento al momento della richiesta;
- edifici non ultimati alla medesima data, se l’istanza riguarda il completamento di tutte le inadeguatezze strutturali e l’intervento è autorizzato o eseguito con unico titolo abilitativo, individuato nel permesso di costruire.
Per gli edifici non ultimati la norma richiede:
- perizia giurata di tecnico abilitato sulla superficie e volumetria esistenti;
- documentazione grafica e fotografica completa;
- documentazione fotografica e perizia giurata asseverativa alla comunicazione di fine lavori, per attestare il rispetto della normativa nazionale e regionale.
È inoltre previsto che gli incentivi possano essere concessi una sola volta per lo stesso immobile o per la medesima unità immobiliare.
Termini procedurali e scadenze transitorie
La legge introduce o modifica alcuni termini specifici:
- per la presentazione di talune istanze previste dall’articolo 6, il termine è fissato al 30 settembre 2019, a pena di decadenza;
- per l’invio di documentazione relativa all’articolo 7, il termine è fissato al 31 dicembre 2019;
- viene soppressa la precedente disciplina del termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per alcune comunicazioni;
- viene abrogata la disposizione transitoria del comma 8 bis dell’articolo 6.
Incentivi aggiuntivi per sostenibilità ambientale e uso del legno
È introdotto un nuovo articolo dedicato agli incentivi per interventi certificati o realizzati con struttura lignea. In particolare:
- agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 per i quali sia stata ottenuta la certificazione di sostenibilità ambientale ai sensi della l.r. 41/2011 si applicano gli incentivi previsti dall’articolo 12 di tale legge;
- per gli interventi realizzati con struttura portante in legno è ammesso un ulteriore incremento del 5% della volumetria o della superficie lorda esistente;
- tali incentivi sono cumulabili con quelli della disciplina regionale sul piano casa, ma l’incremento complessivo non può superare il 45% della volumetria o superficie lorda esistente.
Riqualificazione delle aree urbane degradate
Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le amministrazioni comunali devono individuare le aree urbane degradate seguendo la procedura del bando allegato al d.P.C.M. 15 ottobre 2015. In tali aree:
- la trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione, da parte dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale;
- la cessione va commisurata al valore della trasformazione;
- resta ferma la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi prevista dal d.m. 1444/1968.
Per gli interventi su aree pubbliche e private è richiesto, inoltre, che:
- sia garantito il consumo di suolo zero;
- i comuni abbiano approvato il piano di rottamazione previsto dalla l.r. 19/2002;
- per gli interventi su edilizia privata, il consiglio comunale approvi il progetto di trasformazione urbanistica presentato dal proponente.
Disposizioni finanziarie e vigenza
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Obsolescenza della disciplina
Pur essendo una legge di modifica, il suo contenuto è oggi privo di utilità applicativa autonoma, perché interviene su una legge regionale poi abrogata dalla l.r. 25/2022. Per questo il provvedimento va considerato sostanzialmente obsoleto nel contesto applicativo attuale della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2019L.R. Calabria 33/2019
- Legge · 5 ago 2019L.R. Calabria 32/2019
- Legge · 25 giu 2019L.R. Calabria 24/2019
- Legge · 25 giu 2019L.R. Calabria 25/2019
- Legge · 25 giu 2019L.R. Calabria 26/2019
- Legge · 25 giu 2019L.R. Calabria 27/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →