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Legge

L.R. Calabria 27/2019

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17/2019 (Interventi per l’assistenza

Normativa regionaleL.R. Calabria 27/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 25 giugno 2019, n. 27 modifica l’art. 2 della l.r. 17/2019 sui progetti per l’assistenza ai ciechi pluriminorati, stabilendo che essi siano presentati ogni anno entro il 30 marzo da IAPB Calabria e UICI Calabria all’assessorato competente, che li approva. Nessun nuovo onere finanziario per il bilancio regionale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Modifica della procedura di presentazione e approvazione dei progetti per l’assistenza ai ciechi pluriminorati

Modifica alla disciplina dei progetti per l’assistenza ai ciechi pluriminorati

La legge regionale Calabria n. 27 del 2019 interviene in modo puntuale sulla disciplina già prevista dalla l.r. n. 17/2019 in materia di interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati. L’atto non introduce un nuovo impianto normativo, ma aggiorna la procedura di presentazione e approvazione dei progetti regionali.

Procedura di presentazione dei progetti

La modifica sostituisce il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17/2019 e stabilisce che i progetti previsti dall’articolo 1 devono essere presentati ogni anno entro il 30 marzo.

La presentazione spetta a:

  • Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria
  • Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) - Consiglio Regionale Calabria - Onlus

I progetti devono essere trasmessi all’assessorato competente in materia di politiche sociali, che ne cura l’approvazione.

Ambito temporale di applicazione

La disciplina introdotta opera con riferimento alla cadenza annuale dei progetti e impone un termine fisso di presentazione: 30 marzo di ogni anno. Non sono previsti ulteriori termini transitori o scadenze diverse.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È espressamente previsto che le modifiche abbiano natura ordinamentale e non comportino incrementi di spesa a carico del bilancio della Regione Calabria.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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