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Legge

L.R. Calabria 24/2019

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi

Normativa regionaleL.R. Calabria 24/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 24 del 25 giugno 2019 modifica l’art. 16 della l.r. 9/2018 sulla prevenzione della ’ndrangheta e la legalità, stabilendo che la disciplina di quel articolo non si applica agli apparecchi e congegni per il gioco lecito ex art. 110, comma 7, lett. c), T.U.L.P.S. Non prevede nuovi oneri regionali ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Esclusione degli apparecchi da gioco lecito dalla disciplina dell’art. 16 della l.r. Calabria 9/2018

Esclusione degli apparecchi da gioco lecito dalla disciplina antimafia regionale

La legge regionale Calabria 25 giugno 2019, n. 24 interviene in modo puntuale sull’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, relativa agli interventi per la prevenzione e il contrasto della ’ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza. L’effetto sostanziale è quello di delimitare l’ambito applicativo di tale articolo, escludendo specificamente una categoria di apparecchi da gioco.

Ambito di applicazione della modifica

La disciplina introdotta dalla legge del 2019 opera solo sul contenuto dell’articolo 16 della l.r. 9/2018. In particolare, viene inserita una previsione secondo cui sono esclusi dall’applicazione della disciplina prevista dal medesimo articolo:

  • gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Ne consegue che tali apparecchi non sono soggetti alle misure previste dall’articolo 16 della legge regionale sulla legalità e il contrasto alla criminalità organizzata.

Contenuto sostanziale della disciplina risultante

La legge non introduce una disciplina autonoma in materia di gioco, ma precisa un’esenzione dall’ambito applicativo di una norma regionale già vigente. Il risultato è una limitazione della portata dell’articolo 16 della l.r. 9/2018, che resta applicabile per gli altri casi e soggetti non rientranti nell’esclusione espressa.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Non sono previsti regimi transitori o termini differiti di applicazione.

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