Circolare INAIL n. 1 del 5 gennaio 2011
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2010, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite, gli importi da applicare alla riliquidazione delle prestazioni in corso, l’adeguamento di assegni accessori e le istruzioni operative per le Unità territoriali, comprese le modalità di comunicazione ai reddituari e gli aggiornamenti per le azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione annuale delle prestazioni per infortunio e malattia professionale dal 1° luglio 2010
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2010
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il documento fornisce i nuovi parametri retributivi per la liquidazione e la riliquidazione delle prestazioni, nonché gli indirizzi operativi per le strutture territoriali e per le attività connesse al contenzioso.
Quadro di riferimento e finalità
La rivalutazione è disposta sulla base dei decreti ministeriali richiamati nel quadro normativo. La circolare ha quindi la funzione di:
- indicare i riferimenti retributivi da utilizzare per la prima liquidazione delle rendite;
- definire i criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso;
- chiarire le modalità di adeguamento di assegni accessori e prestazioni particolari;
- fornire istruzioni operative alle Unità territoriali e alle Avvocature regionali.
Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Per la liquidazione iniziale delle rendite per inabilità permanente, la circolare distingue i valori per settore.
Nel settore industriale:
- la retribuzione media giornaliera è pari a Euro 68,845;
- la retribuzione annua minima è pari a Euro 14.456,40;
- la retribuzione annua massima è pari a Euro 26.847,60.
Nel settore agricolo:
- la retribuzione convenzionale annua è pari a Euro 21.818,236;
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato la liquidazione avviene su tale retribuzione convenzionale;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si utilizza la retribuzione effettiva, entro i limiti del settore industriale;
- per i lavoratori autonomi la retribuzione annua convenzionale è pari a Euro 14.456,407.
Medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
Per i medici radiologi colpiti da malattie causate dai raggi X o da sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua da assumere è pari a Euro 55.168,26.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la circolare riporta importi rivalutati in funzione dell’anno dell’evento, applicando il coefficiente 1,0075 ai valori di base:
- eventi anno 2005 e precedenti: da Euro 24.094,54 a Euro 24.275,25;
- eventi anno 2006: da Euro 23.916,42 a Euro 24.095,79;
- eventi anno 2007: da Euro 24.547,42 a Euro 24.731,53;
- eventi anno 2008: da Euro 24.338,48 a Euro 24.521,02;
- eventi anno 2009 e 2010: da Euro 24.332,24 a Euro 24.514,73.
Assegno una tantum in caso di morte
Per i settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in Euro 1.907,24.
Per i medici radiologi, l’importo è calcolato sulla retribuzione di Euro 55.168,26 secondo le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
In agricoltura, i riferimenti retributivi per l’indennità giornaliera sono:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione effettiva giornaliera, con minimo di Euro 38,969;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a Euro 43,7910;
- lavoratori autonomi: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a Euro 43,7910.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata eseguita dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri differenziati.
Per il settore industriale:
- per l’anno 2008 e precedenti si applica il coefficiente 1,0075;
- per l’anno 2009 e per il primo semestre 2010 si applica il coefficiente 1,0000.
Per il settore agricolo, la riliquidazione segue la decorrenza della rendita e la categoria del beneficiario:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale di Euro 21.818,23;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: su retribuzione effettiva entro i limiti industriali di Euro 14.456,40 e Euro 26.847,60;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982: su retribuzione annua convenzionale di Euro 21.818,23;
- lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993: su retribuzione annua convenzionale di Euro 21.818,23;
- lavoratori autonomi con rendite dal 1° giugno 1993: su retribuzione minimale del settore industriale di Euro 14.456,40.
Integrazione della rendita e assistenza personale continuativa
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2010 non definiti entro il 15 novembre 2010, il pagamento della prestazione integrativa deve essere eseguito tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo e risulta pari a Euro 475,99.
Assegni continuativi mensili
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e vengono distinti per livello di inabilità. La circolare indica importi specifici per settore industriale e agricolo nelle fasce:
- da 50 a 59%;
- da 60 a 79%;
- da 80 a 89%;
- da 90 a 100%;
- 100% con assistenza personale continuativa.
Adempimenti delle Unità territoriali
Le Unità territoriali devono intervenire sulle seguenti fattispecie:
- rendite escluse dalla gestione meccanizzata;
- speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare al 1° luglio 2010 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
- prestazioni segnalate dai tabulati annuali, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2010 e rendite unificate.
Per le rendite unificate con competenza fino all’anno 2009, deve essere nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole. La circolare precisa inoltre che la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.
Prestazioni particolari per rettifica di errore
Le prestazioni particolari erogate in caso di rettifica per errore, identificate con i codici 7, 8 e 9, sono rivalutate con effetto dall’anno 2006. Tali prestazioni vengono rivalutate automaticamente con il rateo di gennaio 2011, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario, gli importi vengono azzerati.
Comunicazioni ai beneficiari e aggiornamento anagrafico
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione e del relativo conguaglio tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.
I moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla Sede competente entro 15 giorni dalla ricezione dei moduli, compilando la dichiarazione presente sul retro. Le Sedi devono quindi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Azione di surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2010. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.
Punti principali
Rivalutazione e ambito applicativo
La circolare dà conto dell’approvazione della rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, efficace dal 1° luglio 2010, per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. L’obiettivo è fornire i riferimenti retributivi per la prima liquidazione, per la riliquidazione delle prestazioni già in corso e per gli adempimenti operativi delle strutture territoriali.
Nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione
Per le rendite per inabilità permanente, nel settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in Euro 68,845, con retribuzione annua minima di Euro 14.456,40 e massima di Euro 26.847,60. Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è pari a Euro 21.818,236; per i subordinati a tempo determinato si applica tale valore, mentre per i subordinati a tempo indeterminato si assume la retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale. Per i lavoratori autonomi agricoli la retribuzione annua convenzionale è Euro 14.456,407.
Categorie speciali: medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive la retribuzione convenzionale annua è fissata in Euro 55.168,26. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati importi rivalutati diversi in base all’anno dell’evento, con applicazione del coefficiente 1,0075 ai valori base per gli eventi dal 2005 e precedenti fino al 2009 e 2010.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industria e agricoltura l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in Euro 1.907,24. Per i medici radiologi l’importo è rapportato alla retribuzione di Euro 55.168,26 e varia in base ai superstiti aventi diritto: un terzo con coniuge e figli, un quarto con solo coniuge o solo figli, un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’indennità giornaliera in agricoltura i riferimenti retributivi sono distinti per categoria: i subordinati a tempo determinato sono liquidati sulla retribuzione effettiva giornaliera con minimo di Euro 38,969; per i subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi si assume la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a Euro 43,7910.
Riliquidazione delle rendite in corso
Le riliquidazioni delle prestazioni in corso sono state effettuate dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,0075 per l’anno 2008 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2009 e il primo semestre 2010. Nel settore agricolo vengono confermati i criteri differenziati per subordinati a tempo determinato, subordinati a tempo indeterminato e lavoratori autonomi, in base alla decorrenza della rendita e ai limiti retributivi applicabili.
Integrazione rendita e assegno per assistenza personale continuativa
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2010 non definiti entro il 15 novembre 2010, il pagamento deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato. L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industria e agricoltura e ammonta a Euro 475,99.
Assegni continuativi mensili
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e vengono riportati per classi di inabilità. La circolare indica importi specifici per settore industriale e agricolo per le fasce dal 50 al 59%, dal 60 al 79%, dall’80 al 89%, dal 90 al 100% e per il caso 100% con assistenza personale continuativa.
Istruzioni operative per le Unità territoriali
Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti che al 1° luglio 2010 devono essere adeguati alle rendite riliquidate, e delle prestazioni segnalate tramite tabulati annuali. Tra queste rientrano le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° luglio 2010 per i settori interessati e le rendite unificate, per le quali fino al 2009 va nuovamente scelta la retribuzione più favorevole.
Prestazioni particolari per rettifica di errore
Le prestazioni particolari erogate in caso di rettifica per errore, con codici 7-8-9, sono rivalutate a decorrere dall’anno 2006. Esse vengono rivalutate automaticamente con il rateo di gennaio 2011, purché siano state eseguite le verifiche reddituali; in mancanza di tali verifiche, gli importi si azzerano.
Comunicazioni ai reddituari e aggiornamento anagrafico
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. con la comunicazione del provvedimento di riliquidazione e del relativo conguaglio, includendo la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla Sede competente entro 15 giorni dalla ricezione dei moduli, compilando la dichiarazione sul retro; le Sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati.
Azioni di surroga e regresso
Per le azioni di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2010 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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