L.R. Abruzzo 25/2023
Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il sistema regionale degli acquisti in Abruzzo, trasformando l’ARIC nell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AreaCom) e attribuendole funzioni di centrale di committenza, soggetto aggregatore e SUA. Disciplina destinatari, programmazione, governance, controlli, bilancio e abrogazioni. In vigore dal 8 giugno 2023, con adeguamenti e rinvii aggiornati al 8 febbraio 2025.
Riordino della committenza regionale e istituzione dell’AreaCom Abruzzo
Riordino del comparto della committenza regionale e istituzione di AreaCom Abruzzo
La legge riorganizza il sistema degli acquisti pubblici della Regione Abruzzo, affidandolo all’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza, già ARIC. La disciplina si applica nel solo territorio regionale e punta a razionalizzare la spesa, integrare gli acquisti e sviluppare e-procurement e innovazione tecnologica.
Finalità e impostazione generale
Il provvedimento persegue la razionalizzazione della spesa pubblica tramite l’aggregazione della domanda di lavori, beni e servizi. Mira inoltre a semplificare i processi di approvvigionamento, a rafforzare le sinergie tra strutture regionali e soggetti destinatari e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso infrastrutture innovative e tecnologie digitali.
Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza
L’ARIC assume la nuova denominazione di “Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza” o “AreaCom” ed è disciplinata dalla legge. L’Agenzia è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria, articolato in una struttura centrale e una periferica. Ha sede legale e operativa a L’Aquila e una sede secondaria a Pescara.
Sono inoltre previste sostituzioni terminologiche nella l.r. 25/2000, con il passaggio delle denominazioni amministrative alla nuova organizzazione regionale.
Compiti e funzioni dell’Agenzia
L’Agenzia opera come centrale di committenza e gestisce, sviluppa e promuove piattaforme di e-procurement. Svolge funzioni di centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore nei confronti dei soggetti destinatari regionali. Coordina pianificazione, programmazione, gestione e controllo degli approvvigionamenti di lavori, beni e servizi.
In particolare, può:
- stipulare convenzioni, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisto;
- acquisire lavori, beni e servizi e ricorrere a strumenti contrattuali previsti dalla normativa vigente;
- promuovere il green public procurement e gli appalti pre-commerciali;
- curare monitoraggio dei livelli qualitativi, analisi dei consumi e della spesa regionale;
- gestire piattaforme e strumenti innovativi di acquisto, elenco fornitori telematico e attività di supporto, consulenza e formazione;
- organizzare eventi e favorire iniziative sinergiche interregionali con altre centrali di acquisto e con CONSIP.
L’Agenzia può anche predisporre piani di formazione per il personale dei soggetti destinatari, promuovere consorzi, società e organismi, e ricevere ulteriori compiti dalla Giunta regionale se strettamente correlati alla normativa nazionale o europea.
Criteri di gestione e digitalizzazione
L’attività dell’Agenzia deve rispettare efficienza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, nel quadro della normativa sui contratti pubblici e della contrattazione collettiva. È previsto l’uso prioritario di comunicazioni digitali per accelerare le procedure e incentivarne l’impiego anche presso i soggetti destinatari.
Soggetti destinatari e ambito applicativo
L’Agenzia opera in favore di soggetti con sede nel territorio regionale, tra cui:
- organi, enti e organismi regionali, agenzie, aziende, istituti e soggetti del servizio sanitario regionale, nonché organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate;
- enti locali, loro organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende e istituti locali, istituzioni scolastiche e universitarie presenti e operanti in Abruzzo.
I soggetti regionali possono utilizzare convenzioni e accordi quadro stipulati dall’Agenzia, oppure ricorrere ad essa nei casi previsti dal d.lgs. 36/2023. Gli enti locali e gli altri soggetti non rientranti nella programmazione del fabbisogno possono aderire alle convenzioni e agli accordi quadro nei limiti della loro durata e disponibilità residua.
Gli ordinativi di fornitura generano contratti derivati stipulati autonomamente dai soggetti aderenti alle condizioni previste dagli strumenti quadro.
Accordi di servizio e programmazione con la Regione
I rapporti tra Regione, Agenzia e soggetti destinatari sono regolati da Accordi di servizio che disciplinano le attività delegate, il recesso e gli oneri relativi ad eventuali contenziosi. Per le aziende sanitarie regionali la disciplina opera solo per le procedure delegate riferite a categorie merceologiche non incluse nel DPCM 11 luglio 2018.
Tra Regione e Agenzia gli accordi sono organizzati in Accordi di programma triennali, attuati mediante Piani annuali di attività. Tali documenti definiscono obiettivi, indicatori di risultato, incentivi e sistema di finanziamento, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio dell’Agenzia.
Trasparenza e pubblicazione dei dati
L’Agenzia deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, in uno spazio dedicato, i dati relativi alle procedure svolte come centrale unica di committenza regionale, oltre al Programma degli acquisti e alle informazioni sulla programmazione delle gare. La disciplina si coordina con gli obblighi del d.lgs. 33/2013.
Programmazione degli acquisti
I soggetti destinatari trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno il Programma con l’elenco di lavori, beni e servizi che intendono delegare all’Agenzia per gli anni successivi. Sulla base dei programmi ricevuti, l’Agenzia adotta entro il 31 dicembre il Programma biennale degli acquisti di lavori, beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, con indicazione delle iniziative da indire o aggiudicare e delle convenzioni o accordi quadro da stipulare.
Organi dell’Agenzia e Direttore generale
Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore generale e il Revisore legale. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, tra esperti di elevata competenza in materia di appalti pubblici e gestione di organizzazioni complesse.
L’incarico dura cinque anni ed è rinnovabile. Il Direttore generale ha rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, con trattamento economico equiparato a quello dei Direttori dei Dipartimenti regionali. È il legale rappresentante dell’Agenzia e risponde della realizzazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
Compiti del Direttore generale
Il Direttore generale dirige, indirizza e coordina le attività dell’Agenzia, garantendo efficienza, efficacia, economicità e conformità alla normativa. Tra le funzioni principali:
- raccordo con le altre strutture regionali;
- adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
- adozione del bilancio, dell’assestamento, delle variazioni e del rendiconto;
- redazione della relazione annuale sull’attività svolta;
- assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e delle relative risorse;
- verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti;
- stipula di contratti e convenzioni.
Revisore legale e controlli interni
La revisione legale è affidata a un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale. Il mandato dura tre anni e il revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.
Il Revisore controlla la regolarità contabile e amministrativa, verifica il rendiconto e il bilancio, accerta trimestralmente la cassa, può svolgere ispezioni e richiedere informazioni al Direttore generale. In caso di gravi irregolarità, riferisce alla Giunta e al Direttore generale indicando possibili rimedi. Riceve un compenso parametrato al massimo compenso dei revisori degli enti locali della fascia demografica più elevata, ridotto del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate.
I pareri obbligatori devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del Direttore generale. Il Revisore trasmette inoltre annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria.
Regolamento di organizzazione e personale
L’Agenzia adotta un proprio regolamento che disciplina struttura, responsabilità, procedure, conferimento degli incarichi, selezione e accesso del personale, oltre all’uso del logo. Il regolamento è adottato dal Direttore generale e trasmesso al Dipartimento regionale competente entro 10 giorni.
L’Agenzia è considerata ente di nuova istituzione ai fini del d.l. 78/2010. Può assumere personale a tempo determinato o indeterminato nei limiti di legge, organizzare corsi di riqualificazione e applica al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale. La dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno sono approvati dal Direttore generale e trasmessi alla Giunta per la vigilanza.
È espressamente previsto il rispetto della normativa anticorruzione e del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali.
Aggiornamento e riqualificazione del personale
L’Agenzia può assegnare borse di studio, nel rispetto del bilancio e delle norme vigenti, per favorire l’inserimento di giovani specialisti. Deve inoltre promuovere attività continuative di aggiornamento e riqualificazione del personale per adeguarne le competenze all’evoluzione dei compiti istituzionali.
Funzioni della Regione: indirizzo, vigilanza e scioglimento degli organi
La Giunta regionale esercita indirizzo, vigilanza e controllo sull’Agenzia. Può disporre lo scioglimento degli organi per gravi violazioni di legge o irregolarità gravi che compromettano il funzionamento dell’ente; il Presidente nomina contestualmente un Commissario straordinario e i nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
La Giunta definisce inoltre i raccordi con le strutture regionali, la programmazione e l’assegnazione delle risorse e le forme di controllo sull’attività e sui risultati.
Clausola valutativa e monitoraggio
L’Agenzia deve rendere conto annualmente a Giunta e Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati conseguiti. Trascorso un anno dall’entrata in vigore e poi ogni anno entro il 31 dicembre, presenta una relazione su funzioni svolte, effetti della centralizzazione degli acquisti e risultati in termini di efficienza, economicità, efficacia e innovazione.
La relazione è esaminata dal Comitato per la Legislazione e può essere utilizzata dalla Commissione competente per attività di indirizzo e controllo. La relazione è pubblicata sul sito del Consiglio regionale.
Gestione finanziaria e sistema contabile
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. L’Agenzia adotta il sistema contabile regionale e si conforma al d.lgs. 118/2011. Il revisore controlla l’attuazione di tali disposizioni ed esse rilevano anche ai fini della performance organizzativa.
Il Direttore generale adotta bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto, trasmettendoli alla Giunta nei termini della normativa contabile regionale. L’Agenzia deve inoltre dotarsi di strumenti di contabilità analitica e individuare il tesoriere secondo la normativa vigente.
Risorse finanziarie
Il funzionamento dell’Agenzia è finanziato entro i limiti delle risorse ordinarie stanziate sui capitoli di bilancio regionale indicati dalla legge. Ulteriori risorse possono provenire da:
- risorse straordinarie regionali;
- risorse straordinarie previste per la disciplina degli accordi di servizio;
- risorse statali ordinarie e quota del Fondo per l’aggregazione degli acquisti;
- fondi dell’Unione europea, statali e regionali per progetti o attività dell’Agenzia;
- corrispettivi per prestazioni rese, nonché lasciti e donazioni.
Disposizioni transitorie, coordinamento e abrogazioni
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore il regolamento dell’Agenzia deve essere aggiornato per adeguare organizzazione e risorse alle nuove funzioni; entro 90 giorni vanno aggiornate le altre disposizioni regolamentari, se necessario. Le nuove funzioni possono essere esercitate solo dopo l’adeguamento della dotazione organica.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore conserva posizione giuridica ed economica. Per far fronte all’ampliamento delle competenze, l’Agenzia può assumere personale, anche dirigenziale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e può avvalersi di graduatorie di altre amministrazioni o di personale comandato o distaccato.
Restano in carica fino a scadenza naturale gli organi già nominati. Dal 1° luglio 2023 i richiami al d.lgs. 50/2016 contenuti nella legge devono intendersi riferiti al d.lgs. 36/2023 o, se necessario, ai suoi principi.
Sono abrogati numerosi articoli della l.r. 25/2000 e ogni disposizione incompatibile. La legge si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.
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