Cassazione Penale, Sentenza n. 34557/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione della confisca di prevenzione dell'immobile intestato alla ricorrente, già divenuta definitiva in relazione al procedimento di prevenzione promosso nei confronti del genitore Massimiliano Sola. La ricorrente ha prodotto documenti (testamento olografo della nonna, contratto preliminare di compravendita del 15/06/2004, ricevute di pagamento condominiali rilasciate al nonno, perizia estimatoria giurata del 30/05/2023) sostenendo che provano che i fondi impiegati per l'acquisto dell'immobile provenivano dai risparmi dei nonni e non da proventi illeciti del genitore; ha altresì dedotto di non aver potuto produrli prima per causa di forza maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le argomentazioni della ricorrente e ha confermato che gli elementi prodotti non costituiscono "prove nuove decisive" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011: la maggior parte dei documenti erano preesistenti e conoscibili con l'ordinaria diligenza (quindi non novità), mentre la perizia del 2023, pur recente, avrebbe potuto essere acquisita nel corso del procedimento di prevenzione. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la revocazione è ammessa solo per prove ontologicamente sopravvenute o per prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte (con onere probatorio a carico del richiedente per dimostrare forza maggiore o impossibilità). Per tali ragioni il rigetto dell'istanza di revocazione è stato ritenuto corretto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28
L'art. 28 disciplina la revocazione della confisca di prevenzione; la prova nuova utile alla revocazione è quella sopravvenuta o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la confisca è divenuta definitiva; le prove deducibili ma non dedotte non sono rilevanti salvo che il richiedente dimostri una causa non imputabile (caso fortuito o forza maggiore).
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b ed e
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme sul motivo di cassazione per violazione di legge e per omessa o contraddittoria motivazione; richiamate come parametri di impugnazione ma la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate rispetto alla motivazione della Corte territoriale.
codice di procedura penale - art. 611
art. 611 (rito di trattazione del ricorso)
Il ricorso è stato trattato secondo il rito previsto dall'art. 611 c.p.p.; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per argomentazioni infondate.
codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Disposizione che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per fissare l'importo di euro 3.000,00.
codice di procedura penale - art. 640 e rinvii agli artt. 630 e ss.
art. 640 e rinvio agli artt. 630 e ss.
Richiami procedurali sull'assenza di limitazioni ai motivi deducibili nel ricorso per cassazione avverso rigetto della revocazione; la Corte sottolinea che il ricorso può riportare qualsiasi motivo ma le censure devono confrontarsi con la motivazione di merito.
Giurisprudenza (Sezioni Unite) - sent. n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022
Chiarisce la nozione di "prova nuova" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione: rilevante sia la prova ontologicamente sopravvenuta sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; esclude le prove deducibili ma non dedotte salvo prova di forza maggiore; sottolinea la finalità di stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 la prova deve essere o ontologicamente sopravvenuta oppure preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definizione della misura; prove conoscibili con l'ordinaria diligenza non sono "nuove".
- Documenti familiari o atti patrimoniali preesistenti (testamenti, contratti preliminari, ricevute) che potevano essere acquisiti con normali indagini o contatti non costituiscono di norma nova decisivi per la revocazione.
- La perizia depositata successivamente può essere considerata nuova solo se la sua produzione era oggettivamente impossibile prima o se la prova che avrebbe giustificato la perizia è sopravvenuta; altrimenti poteva essere richiesta/effettuata nel corso del procedimento di prevenzione.
- Il richiedente che invoca la scoperta tardiva di prove deve provare l'impossibilità oggettiva e non imputabile a sé di dedurre quelle prove prima (onere di dimostrare la forza maggiore o il caso fortuito).
- La revocazione è rimedio straordinario finalizzato a preservare la stabilità del giudicato in materia di misure di prevenzione; non è lo strumento per riesaminare tardivamente questioni che potevano essere affrontate nel procedimento ordinario.
- Prassi difensiva consigliata: raccogliere e produrre tempestivamente ogni documento utile nel corso del procedimento di prevenzione, interrogare e mettere in grado di testimoniare e documentare ascendenti/terzi in tempo utile, documentare compiutamente ogni impedimento oggettivo che ha ostacolato la tempestiva produzione di prove.
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