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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2001

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna il CORECOM, organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e organo regionale di garanzia, consulenza, supporto e gestione nel settore delle comunicazioni. Disciplina composizione, incompatibilità, durata quinquennale, funzioni proprie e delegate, risorse, programmazione, struttura di supporto e proroghe straordinarie. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Istituzione e disciplina del CORECOM Emilia-Romagna

Istituzione e ruolo del CORECOM Emilia-Romagna

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna, per assicurare a livello territoriale funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni. Il Comitato è inserito nell’organizzazione regionale ma opera anche come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Natura, funzioni generali e collocazione istituzionale

Il CORECOM svolge funzioni di garanzia, consulenza e supporto nei confronti della Regione, oltre a gestire per conto della Regione le funzioni ad essa spettanti nel settore della comunicazione secondo la normativa statale e regionale. Può inoltre svolgere attività affidate da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Composizione, requisiti e procedimento di nomina

Il Comitato è composto da un presidente e due componenti. I membri devono possedere competenza o esperienza nel settore delle comunicazioni, sotto profili culturali, giuridici, economici, tecnologici o amministrativi/di controllo, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione regionale.

Il presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta motivata del Presidente della Giunta regionale, con voto a maggioranza dei due terzi dei presenti; se il quorum non è raggiunto nelle prime due votazioni, si procede a maggioranza semplice. La nomina del presidente precede quella degli altri componenti.

I componenti sono eletti dal Consiglio regionale a voto segreto, con voto limitato a un solo nome, tra persone proposte dai consiglieri regionali e ammesse dalla competente commissione consiliare dopo verifica dei requisiti. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Le proposte devono essere depositate entro dieci giorni dall’iscrizione della votazione all’ordine del giorno generale del Consiglio.

La commissione consiliare verifica i requisiti di ciascuna proposta e ne valuta l’ammissibilità, formulando un parere entro quindici giorni dalla trasmissione. Entro venti giorni dalla nomina o elezione, presidente e componenti devono accettare l’incarico, dichiarare l’eventuale rimozione delle incompatibilità e depositare la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale; tali dati vanno aggiornati annualmente entro venti giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi. Le deliberazioni di nomina o elezione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Incompatibilità e oneri di comunicazione

Le cariche di presidente e componente del CORECOM sono incompatibili con numerose posizioni politiche, istituzionali e professionali, tra cui mandati parlamentari, incarichi di governo nazionale o regionale, cariche elettive locali, vertici di enti pubblici o società pubbliche, incarichi direttivi in partiti, ruoli in imprese del settore radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità ed editoria, collaborazioni con tali soggetti o con la Regione, nonché con l’impiego regionale. Sono inoltre incompatibili con l’esercizio di funzioni giudiziarie, con l’Avvocatura dello Stato e con il servizio nelle Forze armate o di polizia. La carica non è cumulabile con altre cariche attribuite tramite nomine di competenza regionale.

Ogni componente deve comunicare tempestivamente al presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di cause di incompatibilità.

Durata in carica, rinnovo e sostituzioni

Il mandato dura cinque anni e non è immediatamente rinnovabile; il divieto non vale per chi abbia esercitato meno di due anni e sei mesi. Il rinnovo integrale o parziale deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza o dalla cessazione anticipata del singolo componente. In caso di cessazione anticipata del presidente, la sostituzione segue la procedura di nomina prevista per il presidente ed è effettuata entro sessanta giorni.

Decadenza, dimissioni e sostituzione

Il presidente e i componenti decadono se, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle tenute nell’anno solare, se permane una causa di incompatibilità non rimossa, oppure in caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni/adempimenti patrimoniali e reddituali, salvo manifesta buona fede o colpa lieve.

La decadenza è contestata dal Presidente del Consiglio regionale entro sette giorni dalla conoscenza del fatto, con invito a rimuovere l’incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato può presentare osservazioni entro trenta giorni. Nei dieci giorni successivi il Presidente del Consiglio regionale archivia il procedimento se la causa non sussiste o è stata rimossa, altrimenti propone al Consiglio la decadenza.

Le dimissioni dei componenti sono presentate tramite il presidente del Comitato al Presidente del Consiglio regionale; quelle del presidente sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. I dimissionari restano in funzione fino all’elezione dei successori.

Funzioni del presidente e assetto interno

Il presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, determina l’ordine del giorno, sottoscrive verbali e deliberazioni, e cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità.

Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina organizzazione e funzionamento, anche prevedendo deleghe istruttorie ai singoli componenti, e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione. Approva inoltre un codice etico per la deontologia di componenti, dipendenti e consulenti.

Trattamento economico e rimborsi

Ai componenti spetta un’indennità mensile di funzione per dodici mensilità annue, calcolata come percentuale dell’indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali: al presidente il 45%, maggiorato del 20% al netto di IVA e oneri, agli altri componenti il 45%.

Ai componenti non residenti nel luogo di riunione spetta il rimborso delle spese di viaggio per ogni giornata di seduta, secondo la misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, su incarico del Comitato, si recano in località diverse dalla residenza spetta il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Funzioni proprie del CORECOM

Tra le funzioni proprie rientrano quelle conferite dalla legislazione nazionale e regionale, comprese quelle già spettanti al precedente CORERAT. In particolare il Comitato:

  • formula proposte di parere su piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze e sulla localizzazione degli impianti;
  • formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie;
  • svolge analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti regionali di agevolazione a favore di emittenti radiotelevisive, editoria locale e imprese di comunicazione operanti in regione;
  • esprime pareri sui piani di programmi del servizio pubblico radiotelevisivo, sui progetti di legge regionali in materia di comunicazioni e su ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti;
  • formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati su programmazioni radiofoniche e televisive locali;
  • propone forme di collaborazione tra servizio pubblico radiotelevisivo e realtà culturali e informative regionali, nonché sui contenuti delle convenzioni locali con i concessionari privati;
  • cura l’archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive e degli impianti di telefonia fissa e mobile, anche tramite le segnalazioni dei Comuni e dei gestori;
  • regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale.

Il Comitato formula inoltre proposte, orientamenti e indicazioni agli organi regionali quando questi debbano esprimere pareri all’Autorità o adottare provvedimenti in materie di comunicazione; gli organi regionali devono acquisire tali apporti e possono anche delegare al Comitato, in via permanente o temporanea, l’adozione e la gestione di propri provvedimenti nel settore.

Il CORECOM svolge infine attività di analisi e studio sul sistema dell’informazione e della comunicazione regionale a supporto di Giunta, Consiglio e Ufficio di Presidenza, e funge da organo consultivo della Regione per le attività in materia di informazione e comunicazione regionale di pubblica utilità.

Funzioni delegate dall’Autorità

Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, gestione e controllo che siano delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo la legge statale, il regolamento dell’Autorità e gli altri atti dell’Autorità. Sono in linea di principio delegabili tutte le funzioni di governo, garanzia e controllo di rilevanza locale che non compromettano la responsabilità generale dell’Autorità.

Le funzioni delegabili comprendono, tra l’altro:

  • attività consultive su registro degli operatori di comunicazione, tariffe di interconnessione, carte dei servizi, sondaggi e schema di convenzione del servizio pubblico radiotelevisivo;
  • attività di gestione, in particolare la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
  • vigilanza e controllo su interferenze elettromagnetiche, diritti di interconnessione e accesso, limiti di radiofrequenze compatibili con la salute, conformità di servizi e prodotti, campagne elettorali, distribuzione dei servizi e della pubblicità, utilizzo delle opere audiovisive, tutela dei minori, tutela delle minoranze linguistiche, diritto di rettifica, sondaggi e divieto di posizioni dominanti;
  • attività istruttorie sulle controversie in materia di interconnessione/accesso alle infrastrutture e sulle controversie tra gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

Le funzioni delegate devono rispettare i principi e criteri direttivi fissati dall’Autorità. L’esercizio richiede specifiche convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del Comitato, con indicazione delle funzioni e delle risorse assegnate. Le risorse trasferite dall’Autorità sono iscritte nel bilancio regionale e nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

Se il Comitato è inerte, ritarda o inadempie nell’esercizio delle funzioni delegate, oppure viola ripetutamente le direttive generali dell’Autorità arrecando grave pregiudizio alle finalità della legge statale, l’Autorità può intervenire in via sostitutiva previa contestazione e assegnazione di un termine, salvo urgenza; delle contestazioni e degli atti successivi è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Programmazione, relazione annuale e pubblicità delle attività

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario; la parte relativa alle funzioni delegate è trasmessa anche all’Autorità. L’Ufficio di Presidenza, sentito il presidente del Comitato, approva il programma e determina mezzi e risorse da iscrivere nel bilancio del Consiglio regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sull’assetto delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché il rendiconto della propria gestione finanziaria. Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma e la relazione annuale con gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Rapporti con i Comuni e struttura di supporto

Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, stipula accordi con i Comuni per la comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali relativi alle postazioni emittenti radiotelevisive, agli impianti di radiotrasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile e, se previsto dalla legge, di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Autorità, individua nella struttura consiliare una struttura di supporto al Comitato, posta alle sue dipendenze funzionali e autonoma rispetto al restante apparato consiliare. La dotazione organica è determinata d’intesa con l’Autorità; il reclutamento avviene secondo la legge statale richiamata. Nelle more, il Comitato utilizza il personale già assegnato al precedente CORERAT. Per le proprie funzioni può inoltre avvalersi, entro i limiti di spesa approvati, di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Gestione economica e finanziaria

Il Comitato gode di autonomia gestionale e operativa nei limiti del programma annuale approvato e della relativa dotazione finanziaria. Il dirigente della struttura di supporto assume la funzione di funzionario delegato secondo le norme di contabilità regionale. Gli atti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sono di competenza del dirigente responsabile della struttura, sulla base degli indirizzi del Comitato.

Proroga straordinaria del CORECOM

Il CORECOM è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo alle elezioni per il rinnovo di uno dei rami del Parlamento, del Parlamento europeo o del Consiglio regionale, se il quinquennio di durata in carica scade nei tre mesi precedenti tali elezioni. La stessa proroga opera se, nei tre mesi precedenti, sono indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori regionali.

Durante la proroga straordinaria il Comitato conserva la pienezza delle funzioni. La disciplina si applica anche quando, all’inizio del trimestre rilevante, il Comitato sia già in proroga ordinaria: in tal caso la proroga ordinaria si sospende durante il periodo straordinario e riprende dopo la sua cessazione. Il rinnovo del Comitato non può avvenire prima della fine della proroga straordinaria.

Copertura finanziaria, abrogazioni ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale. È abrogata la L.R. n. 52/1996, relativa al CORERAT. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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