L.R. Emilia-Romagna 37/2000
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna elimina, dal 1° gennaio 2001, l’aumento delle tasse automobilistiche regionali previsto da precedenti leggi regionali. Inoltre, per i crediti tributari regionali di importo non superiore a lire 32.000 (fino al 31 dicembre 1999) esclude accertamento, ruolo e riscossione, salvo ripetute violazioni biennali, e stabilisce che non si rimborsano importi fino a 10,33 euro.
Riduzione delle tasse automobilistiche regionali e definizione di modesti crediti tributari regionali
Provvedimenti in materia di tributi automobilistici e di contenzioso
La legge interviene in materia di tasse automobilistiche regionali e di gestione dei crediti tributari di modesto importo nella Regione Emilia-Romagna. La disciplina mira sia a eliminare un incremento tariffario già disposto da precedenti leggi regionali, sia a limitare l’azione amministrativa e riscossiva per crediti di entità molto contenuta.
Tributi automobilistici regionali
Per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2001 e riferiti a periodi fissi successivi, non si applica l’aumento delle tasse automobilistiche regionali previsto dalla legge regionale n. 37 del 6 novembre 1998.
Per i veicoli esclusi dall’applicazione della legge regionale n. 37 del 1998, ai sensi del relativo articolo 1, comma 2, non si applica neppure l’aumento disposto dalla legge regionale n. 36 del 3 novembre 1997, con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2001.
Estinzione del contenzioso e crediti di modesto importo
Per i crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, compresi quelli costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione quando l’ammontare dovuto non supera il limite fissato, fino al 31 dicembre 1999, in lire 32.000.
Se il credito supera tale soglia, l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione riguardano l’intero importo, senza riduzioni per la sola parte eccedente.
La regola di esonero non opera quando il credito, anche se composto solo da sanzioni amministrative, deriva da una ripetuta violazione, protratta per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
Rimborsi di importo minimo
Non si dà luogo al rimborso di imposte e tasse regionali quando l’importo dovuto al contribuente non supera 10,33 euro.
Limiti temporali di applicazione
La soppressione dell’aumento delle tasse automobilistiche opera per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2001, con riferimento a periodi fissi successivi a tale data. La soglia di lire 32.000 per la mancata azione di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione è espressamente riferita ai crediti considerati fino al 31 dicembre 1999.
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