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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14106/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione e/o l'esecuzione di una sanzione militare accessoria predeterminata e obbligatoria (rimozione), sollevando rilevi relativi alla preclusione per espiazione della pena principale, al principio del ne bis in idem rispetto ad una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio) e al difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice militare.

La decisione

La corte ha ritenuto che: 1) quando la sanzione accessoria è predeterminata e obbligatoria è esperibile il rimedio dell'incidente di esecuzione per la sua contestazione; 2) l'espiazione della pena principale non esaurisce gli effetti del giudicato né estingue il reato, pertanto non preclude la disamina o l'applicazione della sanzione accessoria; 3) non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" tra la rimozione (irrogata ex lege in sede penale) e la sospensione dal servizio (sanzione disciplinare), non essendovi duplicazione sanzionatoria poiché provengono da procedimenti distinti con finalità e regole diverse; 4) infine, ai fini della competenza per l'esecuzione, prevale il giudice ordinario rispetto al giudice militare ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., pertanto non è fondato il vizio di giurisdizione dedotto dal ricorrente.

Norme richiamate

  • Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Pg, Rv. 277547 – 01

    Conferma la pacifica applicabilità dell'incidente di esecuzione per sanzioni accessorie predeterminate e obbligatorie

  • Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Pg, Rv. 274453 – 01

    Analogamente, sostiene la possibilità di impugnare tramite incidente di esecuzione sanzioni accessorie obbligatorie

  • Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118 - 02

    in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare ... non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio ...

    Precisa che la rimozione penale e la sospensione disciplinare non determinano duplicazione sanzionatoria perché derivano da procedimenti e finalità diversi; la rimozione consegue ex lege alla condanna

  • art. 20 cod. pen. mil. pace

    Norma richiamata nella motivazione circa le pene militari accessorie; utilizzata per inquadrare la rimozione come pena accessoria

  • art. 33 cod. pen. mil. pace

    Richiamata insieme all'art. 20 nel contesto delle pene militari accessorie

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento ai delitti per i quali la condanna può comportare rimozione in determinati casi

  • art. 493 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 476 nel contesto dei delitti che possono dare luogo a sanzioni accessorie

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in presenza di provvedimenti emessi da giudice ordinario e giudice militare, prevale la competenza del giudice ordinario ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Se la sanzione accessoria è predeterminata e obbligatoria, il suo contestazione avviene ordinariamente tramite incidente di esecuzione e non è soggetta ai limiti dei mezzi di impugnazione del giudizio penale principale
  • L'espiazione della pena principale non estingue gli effetti del giudicato né impedisce l'applicazione o la verifica delle sanzioni accessorie connesse alla condanna
  • Non configura necessariamente un 'ne bis in idem' l'irrogazione, rispettivamente, di una sanzione penale accessoria (es. rimozione) e di una sanzione disciplinare (es. sospensione dal servizio), quando derivano da procedimenti distinti con finalità e regole diverse
  • In caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi (ordinario e militare), ai fini dell'esecuzione prevale la competenza del giudice ordinario conformemente all'art. 665, comma 4, c.p.p.; pertanto le eccezioni di competenza del giudice militare devono considerare tale principio
  • Nel valutare eventuali sovrapposizioni sanzionatorie, occorre distinguere la natura della sanzione (penale vs disciplinare), la fonte di irrogazione e le finalità perseguite, anziché operare un'automatica identificazione di duplicazione

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