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Legge

LEGGE 30 aprile 2026, n. 76

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

Normativa italiana26G00094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il 3 maggio di ogni anno come Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi per la loro attività, senza effetti civili ex legge n. 260/1949. Prevede iniziative pubbliche, campagne di comunicazione, attività didattiche e spazi sui media pubblici, con oneri a carico delle risorse già disponibili.

Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi

Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi

La legge istituisce il 3 maggio di ogni anno come Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L’obiettivo è valorizzare la libertà di stampa, ricordare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo dell’informazione.

Ambito e natura della ricorrenza

La Giornata nazionale è una ricorrenza civile di carattere commemorativo dedicata ai giornalisti uccisi in ragione della loro attività professionale. La norma precisa espressamente che la ricorrenza non produce gli effetti civili previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Iniziative istituzionali e celebrazioni pubbliche

Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni possono promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze e autonomie:

  • iniziative specifiche;
  • cerimonie;
  • convegni;
  • incontri pubblici;
  • altre attività finalizzate a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo dell’informazione.

Le iniziative e gli eventi pubblici devono essere organizzati informando l’Ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti che operano in contesti difficili o pericolosi, come i teatri di guerra, oppure che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.

Comunicazione istituzionale e campagne di sensibilizzazione

Il Ministero della cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico. Tali campagne possono svolgersi anche tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

La norma prevede inoltre campagne istituzionali specifiche per contrastare:

  • il linguaggio d’odio;
  • le minacce rivolte contro le donne giornaliste;
  • ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico.

In tali campagne si deve sottolineare che la violenza online e gli attacchi mirano a indebolire il giornalismo d’inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia dell’opinione pubblica nella stampa.

Pubblicazione dell’elenco dei giornalisti uccisi

Presso il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria deve essere pubblicato l’elenco dei giornalisti uccisi a causa della loro professione. Lo stesso elenco deve essere pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ordine dei giornalisti.

L’elenco deve inoltre ricevere ampia diffusione nell’ambito delle ordinarie attività di comunicazione della Presidenza del Consiglio.

Attività didattiche e iniziative nelle scuole

Nel giorno della Giornata nazionale, università, scuole di giornalismo e istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto della propria autonomia, iniziative didattiche per:

  • commemorare i giornalisti uccisi;
  • approfondire la conoscenza della professione giornalistica;
  • dedicare una lezione specifica all’articolo 21 della Costituzione.

Spazi nel servizio pubblico radiotelevisivo

Nell’ambito delle celebrazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare adeguati spazi, secondo il contratto di servizio, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È escluso qualunque nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

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