Deliberazione n. 47 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile su Instagram senza consenso. Il provvedimento aveva imposto misure immediate per impedire la diffusione del contenuto e la conservazione, per soli fini probatori e per 12 mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma. La decisione del Garante si fonda sulla procedura urgente prevista dal regolamento interno e sulla competenza a intervenire entro 48 ore nelle ipotesi di revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento urgente su segnalazione di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione dell’interessato relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione tramite la piattaforma Instagram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni concernenti la possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti tramite piattaforme digitali;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza, salvo successiva ratifica da parte dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante presso Instagram, rappresentando una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 22 del 12 gennaio 2024.
Con tale atto è stato disposto che Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservassero l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- adottassero misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Osservazioni del gestore e ratifica finale
Il provvedimento urgente è stato trasmesso al gestore della piattaforma il 12 gennaio 2024; sono state poi acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Esaminata la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 24 gennaio 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e rilevanza operativa
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né una declaratoria di illecito autonomo: il suo contenuto è essenzialmente inibitorio e conservativo, finalizzato a prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione e a preservare eventuali elementi probatori per un periodo limitato. Per i titolari e responsabili coinvolti emerge, in particolare, l’obbligo di attivare tempestivamente misure tecniche e organizzative idonee a bloccare la diffusione e a gestire correttamente l’eventuale conservazione dei contenuti in chiaro.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, ossia il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e privi del consenso dell’interessato. La segnalazione era riferita alla piattaforma Instagram.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 22 del 12 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Nella medesima determinazione è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che la piattaforma dovesse acquisire in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 24 gennaio 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 12 gennaio 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Nel testo non risultano irrogate sanzioni pecuniarie, ma solo confermata l’efficacia delle misure urgenti finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.
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