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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14814/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la confisca del telefono cellulare e del denaro (1.245,00 euro) disposta nella sentenza di patteggiamento che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Quanto al cellulare si censurava la mancanza di prova del nesso di strumentalità tra il telefono e il reato (assenza di indagini sul contenuto e sul traffico), con conseguente carenza motivazionale rispetto all'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 c.p.. Quanto al denaro si contestava l'erronea applicazione delle norme sulla confisca: per il reato di sola detenzione di stupefacenti la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) richiamato dall'art. 85-bis del D.P.R. 309/90; inoltre il ricorrente evidenziava contraddittorietà nella motivazione del giudice (in un passaggio la somma non sarebbe sproporzionata, in un altro sì) e la mancata considerazione che il denaro era rinvenuto in un'abitazione dove conviveva altra persona, senza accertamenti sull'eventuale titolarità della somma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle statuizioni sulla confisca del telefono cellulare e del denaro. Ha ritenuto illegittima la confisca del cellulare per carenza di motivazione e di concreti elementi che dimostrassero il suo asservimento al reato, richiedendo una valutazione puntuale del ruolo del bene e delle indagini sul contenuto/traffico. Ha altresì ritenuto illegittima la confisca del denaro a causa di motivazione contraddittoria e per l'errata applicazione delle regole sulla confisca del denaro in caso di mera detenzione di stupefacenti (accertando che la confisca è subordinata alle condizioni dell'art. 240-bis, come richiamato dall'art. 85-bis, anche alla luce della modifica normativa del 2023). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca del telefono e del denaro e rinviata al GIP del Tribunale di Foggia (diversa persona fisica) per nuovo giudizio su tali punti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituisce la fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti per la quale è stata pronunciata la pena con patteggiamento; la confisca del denaro in relazione a questa fattispecie è disciplinata tramite il richiamo all'art. 85-bis e, quindi, all'art. 240-bis c.p., nelle condizioni ivi previste

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca facoltativa per beni utilizzati per commettere reati; la giurisprudenza richiede motivazione concreta e specifica del nesso di strumentalità tra bene e reato, non una formula astratta

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca 'per sproporzione' di denaro, beni o utilità quando il condannato non possa giustificarne la provenienza e risultino sproporzionati rispetto al reddito; per la detenzione di stupefacenti la confisca del denaro è possibile solo se ricorrono le condizioni di questo articolo

  • art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rinvio alle disposizioni generali di confisca (compreso l'art. 240-bis) per i reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti; la modifica normativa del 2023 ha incluso l'art. 73, comma 5, tra le fattispecie presupposto dell'art. 240-bis

  • art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma specifica sulla confisca nel caso di cessione di stupefacenti; non applicabile alla fattispecie di mera detenzione contestata nel processo in esame

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla statuizione sulla confisca

  • Legge n. 134 del 2003

    Ha esteso l'applicabilità della confisca, anche in sede di patteggiamento, alle ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., imponendo una motivazione adeguata da parte del giudice quando dispone la confisca

  • Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159

    Ha modificato l'art. 85-bis D.P.R. 309/90 includendo l'art. 73, comma 5, tra le fattispecie rilevanti ai fini della confisca 'per sproporzione' di cui all'art. 240-bis

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede una motivazione concreta e specifica sul nesso di strumentalità tra il bene e il reato: non è sufficiente una formula astratta che si limiti ad affermare che il bene è 'servito per commettere il reato'.
  • Per i telefoni cellulari (e beni analoghi) il giudice deve valutare elementi concreti che attestino l'utilizzo del dispositivo in relazione al reato (es. contenuti, traffico telefonico, modalita' d'uso), prima di ordinarne la confisca.
  • In tema di detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato è ammessa solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis c.p. (sproporzione rispetto al reddito o mancata giustificazione della provenienza), salvo diversi e specifici presupposti normativi.
  • Quando una somma è rinvenuta in un'abitazione condivisa, il giudice deve valutare e motivare la possibile titolarità o disponibilità da parte di terzi conviventi prima di disporre la confisca a carico dell'imputato.
  • Il giudice deve evitare motivazioni contraddittorie o alternative non risolte: se nella decisione emergono posizioni incompatibili, la statuizione sulla confisca può essere annullata per vizio motivazionale.
  • In caso di patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di argomentare con cura le ragioni per cui dispone o esclude la confisca, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente ma anteriori alla sentenza di primo grado.
  • Se la motivazione sulla confisca risulta insufficiente o contraddittoria, la Corte può annullare la parte relativa alla confisca e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.

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