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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11052/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia trae origine da una condanna penale per fatti di bancarotta, all’esito della quale le parti civili avevano agito in sede civile per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di più responsabili, tra cui soggetti condannati per bancarotta preferenziale e altri per bancarotta fraudolenta. La corte territoriale aveva riconosciuto solo in parte il danno, ritenendo che esso consistesse nella diminuzione patrimoniale subita dai creditori per effetto della preferenza accordata ad altri crediti e liquidandolo in via equitativa, anche perché la procedura fallimentare era ancora aperta e mancava una prova puntuale della misura del pregiudizio. I ricorrenti principali hanno denunciato violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che, a fronte di certificati/attestazioni di finanziamento qualificabili come riconoscimento di debito, non sarebbe gravato su di loro l’onere di provare l’effettivo versamento delle somme. I ricorrenti incidentali hanno dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte considerato una transazione intervenuta con la curatela fallimentare; dall’altro, violazione delle norme sul giudicato penale e sul risarcimento del danno, sostenendo che ciascun responsabile dovesse rispondere solo delle condotte a lui ascritte e che, comunque, la transazione avrebbe escluso o ridotto il danno; infine, hanno censurato la liquidazione equitativa del danno in assenza di prova concreta del pregiudizio individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali. Ha ritenuto il motivo principale nuovo rispetto al thema decidendum di merito, perché fondato su una diversa qualificazione giuridica degli attestati di finanziamento non prospettata nei gradi precedenti. Ha inoltre giudicato inammissibili i motivi incidentali per difetto di specificità e autosufficienza, perché la transazione non era stata trascritta né adeguatamente riportata e perché le censure miravano, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato il principio per cui, nel danno da bancarotta preferenziale, il pregiudizio dei creditori consiste nella minore soddisfazione presumibile del loro credito e può essere liquidato equitativamente quando sia particolarmente difficile dimostrarne con precisione la misura, purché il giudice esponga i criteri seguiti. Spese compensate tra ricorrenti principali e incidentali; condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore del controricorrente che è risultato vittorioso nei loro confronti.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    Il riconoscimento di debito è invocato dai ricorrenti per sostenere la non necessità di provare il versamento; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è nuova e quindi inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte osserva che, nel caso concreto, la prova dell’effettivo versamento e del danno non era stata fornita nei gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L’omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo, non per elementi istruttori, questioni o deduzioni difensive.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; chi deduce l’omessa o errata valutazione di atti o documenti deve indicarne e trascriverne il contenuto essenziale e la sede processuale.

  • art. 651 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, ma la Corte ritiene inammissibile la censura nei termini prospettati.

  • art. 2943 c.c.

    È evocato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    La Corte ribadisce che il danno risarcibile va riferito alla perdita patrimoniale causalmente collegata alla condotta preferenziale.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa quando il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato nel contesto della responsabilità aquiliana per il danno causato ai creditori dalla condotta illecita.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La mancata trascrizione della transazione impedisce il controllo di decisività del fatto dedotto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o nuove qualificazioni giuridiche di documenti se non dedotte nei gradi precedenti; la censura è inammissibile per novità del tema.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa o errata valutazione di un documento deve rispettare rigorosamente l’autosufficienza del ricorso, trascrivendo o almeno riassumendo il contenuto rilevante dell’atto e indicando dove sia stato prodotto.
  • Nel danno da bancarotta preferenziale il pregiudizio del creditore consiste nella minore soddisfazione presumibile del proprio credito, e non nell’integrale importo nominale del credito stesso.
  • Quando la quantificazione del danno è particolarmente difficile per l’incompletezza della procedura concorsuale o per la mancanza di dati certi, il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa, purché esponga in modo comprensibile i criteri utilizzati.
  • La liquidazione equitativa è sindacabile in cassazione solo se appaia arbitraria o priva di motivazione sui dati di fatto considerati; non è censurabile se il giudice indica il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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