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Legge

L.R. Calabria 8/2013

Modifiche alle leggi regionali 10/2003 e 69/2012.

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su due testi regionali: abroga l’art. 14 della l.r. 69/2012, facendo rivivere le disposizioni precedenti, e precisa che la partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e senza rimborso spese. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Modifiche alla l.r. 10/2003 e abrogazione dell’art. 14 della l.r. 69/2012

Modifiche a norme regionali su aree protette e disciplina ordinamentale

La legge regionale Calabria 21 marzo 2013, n. 8 interviene su due diverse leggi regionali, con effetti immediati dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale. Da un lato elimina una disposizione della l.r. 69/2012; dall’altro chiarisce il regime di partecipazione alla Comunità del Parco previsto dalla l.r. 10/2003.

Abrogazione dell’art. 14 della l.r. 69/2012 e riespansione della disciplina previgente

L’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, relativo al provvedimento generale collegato alla manovra di finanza regionale per il 2013, è abrogato.

La conseguenza espressamente prevista è che le disposizioni che erano state sostituite da tale articolo tornano ad applicarsi nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla l.r. 69/2012. Si tratta quindi di una rimessione in vigore della disciplina previgente, senza ulteriori specificazioni nel testo qui fornito.

Partecipazione alla Comunità del Parco: natura onorifica e assenza di rimborsi

Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, recante norme in materia di aree protette, è inserito il comma 10-bis.

La nuova previsione stabilisce che la partecipazione alla Comunità del Parco:

  • è onorifica;
  • non dà luogo al rimborso delle spese.

La norma incide quindi sul trattamento economico dei componenti della Comunità del Parco, escludendo qualsiasi diritto al rimborso.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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