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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13028/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale (euro 1.250,00) riconosciuto al difensore di Demonte Tamara, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Trento aveva rigettato l'opposizione ritenendo applicabile un principio di equivalenza tra il compenso liquidato al difensore del non abbiente e le somme poste a carico della parte soccombente a favore dello Stato (art. 133 DPR 115/2002), secondo precedente orientamento della Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che il principio invocato dal Tribunale sia stato superato dall'orientamento più recente della stessa Corte (tra cui Cass. n. 22017/2018 e sentenze successive) che esclude, nel processo civile, l'obbligo di quantificare il compenso dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio in misura uguale alle somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 82

    Regola il pagamento al difensore nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che tale norma non imponga automaticamente la parità dell'importo liquidato con quanto posto a carico del soccombente ai sensi dell'art. 133 nel processo civile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 130

    Collegata al funzionamento del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha evidenziato che un'interpretazione che imponga l'eguaglianza tra somme dovute dallo Stato al difensore e quelle dovute dal soccombente rischierebbe di comportare una disapplicazione di questa norma e di alterare il bilanciamento del sistema.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 133

    Stabilisce le somme poste a carico del soccombente in favore dello Stato; il Tribunale aveva ritenuto di doverli equiparare al compenso del difensore del non abbiente, mentre la Corte ha affermato che nel processo civile tale equiparazione non è obbligatoria.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - artt. 84 e 170

    Prevedono i rimedi avverso le liquidazioni e i relativi procedimenti; citati come base normativa per l'opposizione alla liquidazione e per la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione.

  • Codice civile - art. 2909

    Richiamato nel motivo di ricorso (probabilmente in relazione ai termini o alle azioni esecutive/impugnatorie); non emerge nel testo una specifica applicazione, ma il ricorrente lo ha invocato assieme ai principi costituzionali per sostenere la tutela del credito professionale.

  • Costituzione - artt. 24 e 35

    Art. 24 (diritto di difesa) e art. 35 (tutela del lavoro e professionalità) invocati dal ricorrente per sostenere il diritto del professionista a un compenso adeguato; la Corte ha considerato rilevante la tutela dell'adeguatezza del compenso e l'orientamento giurisprudenziale che evita meccaniche equivalenze che potrebbero pregiudicare tale tutela.

  • Codice di procedura civile - art. 380-bis

    Norma procedurale richiamata in ordine al trattamento in adunanza camerale e al successivo rinvio alla pubblica udienza; la causa è stata trattata in adunanza camerale e poi rimessa in pubblica udienza ai sensi di tale disposizione.

  • Codice di procedura civile - art. 86

    Previsione che ha consentito al ricorrente di stare in giudizio con rappresentanza a spese personali (rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. è menzionato come dato formale sull'elezione di domicilio).

Massime di principio

  • Nel processo civile, la liquidazione del compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è automaticamente vincolata all'importo che il soccombente è tenuto a versare allo Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002; il giudice può valutare autonomamente la misura del compenso.
  • L'equiparazione tra quanto dovuto dallo Stato al difensore e quanto posto a carico del soccombente può costituire un criterio di riferimento al momento della pronuncia della sentenza o del decreto di liquidazione, ma non è vincolante in sede di opposizione alla liquidazione quando ciò sacrifica il diritto del professionista a un compenso adeguato.
  • Gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione prevalgono sulle pronunce anteriori che prevedevano l'automatica parità; nelle impugnazioni conviene citare la giurisprudenza più aggiornata per ottenere l'accoglimento.
  • Se il giudice di merito applica un principio superato dalla giurisprudenza di legittimità, la cassazione può ordinare il rinvio a diverso magistrato per una nuova liquidazione, con condanna alle spese.
  • In caso di opposizione alla liquidazione, l'avvocato ricorrente dovrebbe documentare in modo dettagliato e analitico l'attività svolta e i parametri che giustificano una liquidazione superiore alla somma liquidata, richiamando la giurisprudenza favorevole che ne autorizza la discrezionalità del giudice.

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