L.R. Calabria 28/2010
Norme in materia di sport nella Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria finalità, programmazione, organismi, finanziamenti, sicurezza e formazione in materia sportiva. Prevede piani triennali e annuali, contributi per impiantistica, attività dilettantistica e manifestazioni, oltre a regole di sicurezza e tutela sanitaria. Alcune disposizioni su albi/profili professionali sono state dichiarate incostituzionali; la legge è strutturata per interventi programmatori e finanziari tuttora riferibili al sistema sportivo regionale.
Disciplina regionale dello sport in Calabria
Disciplina regionale dello sport in Calabria
La legge definisce il quadro organico delle politiche sportive della Regione Calabria, fissando finalità, strumenti di programmazione, organismi consultivi e di supporto, forme di sostegno finanziario, regole di sicurezza e misure per la formazione degli operatori. La disciplina opera esclusivamente nel territorio calabrese e si coordina con la normativa statale di settore.
Finalità e obiettivi generali
La Regione riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività ricreative, promuovendole tramite iniziative, strutture e servizi anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. La legge mira a diffondere la pratica sportiva come fattore di benessere, inclusione, salute, prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze, valorizzando al contempo l’impiantistica, l’attività scolastica, lo sport dilettantistico e gli eventi di rilievo internazionale con ricadute anche economiche e d’immagine per la Calabria.
Programmazione regionale e strumenti di intervento
La Regione programma il settore attraverso un piano regionale triennale, articolato in piani annuali, e mediante il coordinamento con i programmi europei e statali. Il piano triennale individua obiettivi, criteri di localizzazione degli interventi, fabbisogni finanziari, riparto delle risorse e regole per concessione, erogazione e revoca di contributi e agevolazioni. Il piano annuale, approvato dalla Giunta entro il 31 marzo, traduce il programma triennale in progetti, priorità, requisiti di accesso, spese ammissibili e procedure attuative, includendo anche misure per il turismo sportivo e per la pratica delle persone con disabilità.
Compiti della Regione, delle Province e dei Comuni
La Regione adotta gli atti di indirizzo, realizza e verifica gli interventi, coordina i programmi UE o statali, promuove studi, monitoraggi e manifestazioni, agevola l’accesso al credito e sostiene la cooperazione tra enti locali e soggetti sportivi. Province e Comuni concorrono alla programmazione territoriale: le Province approvano i piani annuali provinciali e vigilano sull’attuazione; i Comuni formulano i programmi per le strutture e attività di ambito comunale, gestiscono gli impianti di proprietà e forniscono dati aggiornati sull’impiantistica. La Regione può sostituirsi alle Province in caso di inerzia o violazioni.
Organismi regionali di supporto
Sono previsti la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Giunta, e l’Osservatorio regionale per lo sport, organismo tecnico-scientifico presso il Consiglio regionale. La Commissione esprime pareri sugli atti regionali in materia sportiva; l’Osservatorio raccoglie, aggiorna e analizza dati su attività e impianti, cura banche dati, studi, ricognizioni territoriali e supporto tecnico agli enti locali. Alcune disposizioni istitutive di albi e profili professionali in ambito sportivo sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.
Interventi finanziabili: impiantistica sportiva
La Regione sostiene interventi per sicurezza, riqualificazione, sostenibilità ambientale ed energetica, potenziamento, manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti, nonché l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di nuove strutture o di servizi accessibili ai disabili. Le agevolazioni possono assumere forma di contributi, finanziamenti agevolati, fondi di rotazione, mutui agevolati, finanza di progetto e fondi di garanzia. Le concessioni demaniali a favore di società sportive dilettantistiche affiliate hanno durata non inferiore a venti anni.
Sostegno all’attività sportiva dilettantistica e alle manifestazioni
Sono previsti contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche, alle federazioni e agli enti riconosciuti, per la partecipazione ai campionati e per l’organizzazione di manifestazioni sportive di livello internazionale, nazionale, interregionale e regionale. Per le istanze sono stabiliti termini annuali: per l’attività dilettantistica dal 1° gennaio al 30 aprile; per le manifestazioni dal 1° gennaio al 30 giugno, con graduatorie approvate entro date prefissate. Nel 2021 sono state introdotte deroghe legate all’emergenza COVID-19. Il beneficiario deve esporre il logo regionale sul materiale promozionale.
Merito sportivo, formazione e aggiornamento
La legge sostiene le realtà sportive che ottengono risultati di rilievo e istituisce il premio “Atleta calabrese dell’anno”, con riconoscimenti anche a tecnici e dirigenti in occasione della “giornata dello sportivo”. È previsto inoltre il sostegno alla formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione di dirigenti, tecnici, operatori e animatori sportivi, anche tramite convenzioni, cofinanziamenti di progetti, voucher formativi e contributi alla scuola regionale del CONI.
Sicurezza, tutela sanitaria e antidoping
Nelle palestre e negli impianti aperti al pubblico dietro corrispettivo è richiesta la presenza costante di istruttori qualificati o specifici di disciplina. Per piscine e specchi d’acqua aperti al pubblico sono richieste idonee abilitazioni e la capacità di primo soccorso. Gli esercenti devono stipulare assicurazioni adeguate per utenti e istruttori. La Regione promuove prevenzione sanitaria, tutela dell’integrità psicofisica, controllo sulle visite mediche obbligatorie e adeguamento dei regolamenti societari alla disciplina antidoping.
Regime finanziario, transitorio e vigenza
Gli oneri sono coperti con stanziamenti di bilancio, fondi europei, nazionali e regionali, con specifiche previsioni per il 2011 e con autorizzazione alla Giunta ad apportare le necessarie variazioni contabili. La legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. Restano ferme la normativa nazionale e le pronunce della Corte costituzionale che hanno espunto singole disposizioni non più applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 29/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 30/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 31/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 32/2010
- Legge · 9 nov 2010L.R. Calabria 27/2010
- Legge · 29 ott 2010L.R. Calabria 25/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →