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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28733/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, notificato dall'Ufficio con mezzo postale e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. Successivamente, a seguito di pignoramento presso terzi eseguito dall'Agente della riscossione per crediti tributari complessivamente rilevanti, il contribuente ha impugnato quel precedente avviso sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo con il pignoramento e deducendo la nullità della notifica, perché alla data di perfezionamento della compiuta giacenza egli non risultava più residente nel Comune in cui era stato eseguito l'invio. La CTR ha accolto l'appello ritenendo decisiva la residenza esistente al momento del perfezionamento della notifica per il destinatario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 e degli artt. 58 e 60 D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la validità della notifica per l'ufficio mittente va valutata al momento della spedizione e che il mutamento di residenza intervenuto in corso di procedura non poteva incidere, anche perché le variazioni del domicilio fiscale e dell'indirizzo producono effetti differiti verso l'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR. Ha affermato che la notifica dell'avviso di accertamento era valida, poiché per il notificante la tempestività va apprezzata alla data di spedizione della raccomandata informativa, quando il contribuente risultava ancora residente all'indirizzo utilizzato. Ha inoltre rilevato che il successivo cambio di residenza, avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza per il destinatario, non era comunque opponibile all'Ufficio, perché le variazioni anagrafiche e del domicilio fiscale spiegano effetto solo dopo il decorso dei termini differiti previsti dagli artt. 58 e 60 D.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente, la notifica è stata ritenuta pienamente valida, l'impugnazione proposta dal contribuente è stata considerata tardiva e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente; le spese sono state compensate nei gradi di merito e poste a carico del contribuente per il giudizio di legittimità secondo quanto indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 890/1982

    "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata..."

    Nel caso di notifica postale con compiuta giacenza, il perfezionamento per il destinatario segue il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa; per il notificante, la rilevanza della notifica si collega al momento della spedizione dell'atto.

  • art. 58 D.P.R. n. 600/1973

    "le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate"

    Il mutamento del domicilio fiscale tra Comuni non è immediatamente opponibile all'Amministrazione finanziaria, ma produce effetto solo dal sessantesimo giorno successivo alla variazione.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    "le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica"

    Le variazioni anagrafiche dell'indirizzo non incidono subito sulla validità delle notifiche fiscali, ma solo decorso il termine differito previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nella notificazione di atti impositivi a mezzo posta, la validità della notifica per l'Amministrazione va verificata con riguardo al momento in cui l'atto è spedito, non al successivo momento di perfezionamento della compiuta giacenza per il destinatario.
  • Il mutamento di residenza o di domicilio fiscale intervenuto in corso di notificazione non è immediatamente opponibile all'Ufficio quando la legge prevede effetti differiti della variazione ai fini delle notificazioni tributarie.
  • Se la notifica dell'avviso di accertamento è valida, l'impugnazione proposta solo dopo l'atto esecutivo successivo è tardiva e l'avviso diviene definitivo.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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