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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41412/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del GIP dell'8/04/2024 che, pur avendo il pubblico ministero chiesto l'archiviazione con riferimento ai reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., aveva invece ordinato la formulazione dell'imputazione anche per il reato previsto dall'art. 614 cod. pen. Il ricorso sostiene l'abnormità del provvedimento per eccesso di potere del GIP e indebita ingerenza nella sfera di autonomia dell'organo inquirente, con pregiudizio dei diritti della difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e dichiarato fondato il motivo: ha annullato senza rinvio, limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione per il reato di cui all'art. 614 cod. pen., l'ordinanza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. La motivazione sottolinea che il GIP può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e chiedere ulteriori indagini, ma non può obbligare il pubblico ministero a formulare l'imputazione per reati diversi da quelli per i quali il PM aveva richiesto archiviazione, perché ciò costituirebbe invasione delle attribuzioni dell'organo dell'accusa e violazione dei diritti di difesa.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen.

    Il reato per il quale il GIP aveva ordinato la formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che l'ordine del GIP in relazione a tale norma costituisca indebita ingerenza nelle competenze del pubblico ministero quando venga imposto nei confronti di reati diversi da quelli per i quali il PM aveva chiesto archiviazione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma richiamata come parte della fattispecie accusatoria originaria (appropriazione di energia elettrica tramite allacciamento abusivo); il PM aveva richiesto l'archiviazione con riferimento a tale norma.

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Circostanze aggravanti richiamate nella contestazione originaria (mezzi fraudolenti e bene destinato a pubblico servizio); oggetto dell'accusa per la quale il PM aveva chiesto archiviazione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Regola sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato: il GIP può disporre l'iscrizione e ordinare indagini, ma secondo la Corte non può contestualmente imporre al PM la formulazione coatta dell'imputazione per reati diversi da quelli originariamente trattati.

  • art. 409 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma che fissa termini e adempimenti per l'azione del pubblico ministero in seguito a determinati provvedimenti; la Corte evidenzia che imporre al PM di adempiere nei termini previsti per una formulazione coatta dell'imputazione limita illegittimamente la sua autonomia investigativa.

  • art. 606 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella discussione sui motivi di ricorso: la Corte segnala che l'abnormità non è espressamente elencata tra i motivi di cassazione ma la giurisprudenza di legittimità ne ha ammesso la rilevanza quando il provvedimento costituisca sviamento della funzione giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il GIP può effettuare un controllo esteso sulle indagini e disporre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma non può sostituirsi al pubblico ministero ordinando la formulazione coatta dell'imputazione per reati diversi da quelli per i quali il PM ha richiesto archiviazione.
  • L'ordine del GIP che impone al PM di formulare l'imputazione per una fattispecie diversa configura abnormità: è impugnabile in cassazione perché rappresenta uno sviamento della funzione giurisdizionale e un'invasione delle attribuzioni dell'organo inquirente.
  • Quando il GIP non condivide la valutazione del PM può legittimamente prescrivere ulteriori indagini o l'iscrizione di soggetti nel registro, ma spetta al PM valutare tempi, modi e conseguenze delle indagini e decidere le determinazioni processuali successive (formulazione dell'imputazione, proscioglimento, richiesta di archiviazione).
  • La tutela dei diritti di difesa è pregiudicata se il GIP impone l'esito del procedimento al PM: provvedimenti che comprimono la discrezionalità dell'accusa o il diritto di difesa possono essere annullati dalla Cassazione.
  • In casi analoghi, la via corretta è che il GIP richieda o ordini indagini supplementari e rimetta poi all'ufficio inquirente la valutazione finale; se il PM ritiene opportuno procedere per reati diversi dovrà farlo con le determinazioni a lui spettanti.

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