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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31783/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare della società già assistita per compensi professionali maturati in relazione ad attività svolte per conto della fallita. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in parte e aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo inammissibile la prova testimoniale richiesta perché generica, irrilevante e per lo più superflua, oltre a confermare l’ammissione nei limiti risultanti dallo stato passivo esecutivo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: violazione degli artt. 134 e 116 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l.fall.; asserita mancanza di terzietà del giudice per essere stata l’opposizione assegnata alla stessa sezione del giudice delegato; motivazione illogica circa la mancata valorizzazione di documenti prodotti (fatture, estratti notarili delle scritture contabili, contabili bancarie) che, secondo il ricorrente, dimostravano convenzione e compenso pattuito; erronea declaratoria di genericità delle prove orali; erronea esclusione della prova scritta opponibile al fallimento e dell’interruzione della prescrizione presuntiva; mancata concessione della discussione orale e dei termini per comparse conclusionali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che fosse sindacabile in cassazione l’assegnazione tabellare della causa alla sezione competente e ha ribadito che l’eventuale incompatibilità del giudice delegato si fa valere, nei casi previsti, con ricusazione ex art. 52 c.p.c., non come nullità deducibile in impugnazione. Quanto alle censure sulla valutazione delle prove, la Corte ha ricordato che apprezzamento, superfluità e genericità della prova testimoniale sono valutazioni di merito non censurabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui neppure dedotto in modo specifico. Parimenti, la mancata assegnazione del termine per conclusionali e la mancata discussione orale non integravano nullità, perché non imposte dalla legge; inoltre, il ricorrente non aveva allegato quale concreto pregiudizio difensivo ne fosse derivato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    rileva solo la necessità che del collegio non faccia parte il giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo; l’assegnazione tabellare alla sezione competente non è sindacabile in cassazione.

  • art. 99 l.fall.

    regola il giudizio di opposizione allo stato passivo richiamato nel ricorso, ma non consente di dedurre come nullità la mera assegnazione della causa o la mancata discussione orale.

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette alla rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    il richiamo non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 52 c.p.c.

    l’eventuale incompatibilità del giudice va fatta valere con ricusazione nei modi e nei termini previsti; in difetto non è deducibile come motivo di nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    il principio di giusto processo e di terzietà del giudice è garantito, nel processo civile, dagli istituti dell’astensione e della ricusazione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato quale fondamento convenzionale del principio di imparzialità e terzietà del giudice.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi e controversi; non è consentita la rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    non ricorre una nullità processuale per la mancata discussione orale o per la mancata concessione di termini non espressamente imposti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’assegnazione della controversia alla sezione tabellarmente competente non è, di per sé, sindacabile in cassazione; l’eventuale partecipazione del giudice delegato al collegio va fatta valere con ricusazione, non come nullità della decisione.
  • La violazione del dovere di imparzialità del giudice non si converte automaticamente in un motivo di nullità deducibile in impugnazione: nel processo civile, la garanzia di terzietà opera attraverso gli strumenti dell’astensione e della ricusazione.
  • Il giudizio sulla genericità, rilevanza e superfluità della prova testimoniale appartiene al merito e non è riesaminabile in cassazione, salvo errori di diritto o un omesso esame di fatti storici decisivi specificamente dedotti.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale e all’apprezzamento delle prove documentali.
  • La denuncia di un vizio processuale è inammissibile se non si spiega in concreto quale pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla pretesa violazione della regola processuale.
  • La mancata previsione normativa della discussione orale o del deposito di comparse conclusionali esclude che la loro omissione integri una nullità deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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