Risposta n. 453 del 1/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che vadano considerati soltanto i volumi A e B (costituenti il condominio che richiede l'agevolazione) per la valutazione del miglioramento energetico.
Superbonus - valutazione del miglioramento di due classi energetiche per intervento di efficientamento energetico in condominio di volumi A e B parziali rispetto all'edificio (A, B, C) - Art.119 DL 34/2020
Il quesito
Se, per verificare il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche e il rispetto della soglia del 25% di superficie disperdente, il condominio può considerare solo i volumi amministrati (A e B) anziché l'intero edificio composto da A, B e C.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la verifica deve essere effettuata considerando l'edificio nella sua interezza (volumi A, B e C). Per gli interventi sulle parti comuni la soglia del 25% della superficie disperdente lorda e la redazione dell'APE convenzionale si applicano all'intero edificio; le unità da includere nell'APE convenzionale dipendono dall'incidenza residenziale (>50% o ≤50%). Il parere è reso sulla base degli elementi forniti e non implica controlli su conformità urbanistica o spese.
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