Risposta n. 452 del 1/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello art.11, comma 1, lett. a) L.212/2000 - Art.3 Tariffa Parte I TUR: transazione con stralcio divisionale e trattamento fiscale del conguaglio
Il quesito
In una divisione ereditaria con 'stralcio' si assegna a un'erede (B) una quota di fatto inferiore alla quota di diritto e la stessa rinuncia a parte del conguaglio teorico. Si chiede se la base imponibile per l'aliquota dell'1% (art.3 Tariffa) e la tassazione del conguaglio debbano tener conto del conguaglio "teorico" o del conguaglio effettivamente pattuito/versato e se la rinuncia parziale al conguaglio integri un atto soggetto a imposta sulle donazioni.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che, data la natura transattiva dell'accordo, il conguaglio rilevante ai fini fiscali sia quello effettivamente pattuito/versato (ridotto) e che la rinuncia parziale costituisca una reciproca concessione transattiva non autonoma e non imponibile come donazione. Propone pertanto: applicare l'1% sulla quota di fatto assegnata; tassare con le aliquote dei trasferimenti immobiliari solo il conguaglio effettivamente versato (con prezzo-valore), escludendo da imposizione la parte rinunciata come effetto della transazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'atto è una divisione e rientra negli atti dichiarativi soggetti all'1% (art.3 Tariffa). Sulla base dei fatti rappresentati, trattandosi di assegnazione di valore complessivo (quota di fatto) inferiore alla quota di diritto, si configura una divisione senza conguaglio; pertanto non si applica l'art.34, comma 2 TUR ma l'art.3. La determinazione della base imponibile per l'1% deve tener conto del valore della quota di diritto spettante alla comunista stralciata, anche in presenza della sua piena e irrevocabile rinuncia a ulteriori somme, che l'Agenzia considera parte integrante dell'atto di divisione e non un atto di liberalità soggetto a imposta sulle donazioni. Inoltre vanno corrisposte imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna.
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