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Legge

L.R. Basilicata 13/2013

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - Norme in materia forestale

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 13/2013 modifica l’art. 15 della L.R. n. 42/1998: i tagli dei boschi pubblici devono essere affidati a imprese iscritte all’Albo camerale e con idoneità regionale; per utilizzazioni in base a piani di assestamento è previsto un accantonamento del 15% dei proventi. Le somme sono vincolate a piani forestali, lavori colturali, miglioramenti e antincendio, con disponibilità subordinata a documentazione tecnica.

Modifiche alla disciplina dei tagli di boschi pubblici e dell’accantonamento dei proventi forestali

Modifiche alla disciplina dei tagli di boschi pubblici e degli accantonamenti forestali

La legge regionale Basilicata 30 luglio 2013, n. 13 interviene sulla disciplina forestale già contenuta nella L.R. 10 novembre 1998, n. 42, rivedendo le regole per i tagli dei boschi pubblici e per la destinazione dei relativi proventi. La modifica riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.

Soggetti abilitati ai tagli dei boschi pubblici

I tagli dei boschi pubblici devono essere eseguiti da imprese boschive:

  • iscritte all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato;
  • in possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, rilasciato dal competente ufficio regionale.

La previsione rafforza quindi i requisiti soggettivi per l’esecuzione delle utilizzazioni forestali su proprietà pubbliche.

Accantonamento del 15% dei proventi

Per le utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani di Assestamento forestale deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive.

La somma accantonata:

  • deve essere versata su uno specifico capitolo di bilancio a destinazione vincolata;
  • è istituita da ciascun ente pubblico proprietario;
  • deve essere impiegata per le finalità previste dalla disciplina regionale.

Destinazione delle somme accantonate

L’accantonamento deve essere utilizzato con un criterio di priorità:

  • in via prioritaria, per il finanziamento di Piani di Assestamento già approvati o per la loro revisione;
  • in subordine, per l’esecuzione di lavori colturali;
  • ulteriormente, per opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati;
  • infine, per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.

La norma individua quindi una destinazione vincolata delle risorse, con precedenza agli strumenti di pianificazione forestale.

Disponibilità delle somme accantonate

La somma accantonata è resa disponibile soltanto a seguito di una comunicazione trasmessa dall’ente proprietario all’ufficio regionale competente, corredata della documentazione tecnico-amministrativa richiesta.

La disponibilità delle risorse è dunque subordinata a un adempimento formale e documentale nei confronti dell’amministrazione regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non contiene limiti temporali di applicazione ulteriori rispetto alla sua vigenza ordinaria.

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