L.R. Basilicata 13/2013
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - Norme in materia forestale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 13/2013 modifica l’art. 15 della L.R. n. 42/1998: i tagli dei boschi pubblici devono essere affidati a imprese iscritte all’Albo camerale e con idoneità regionale; per utilizzazioni in base a piani di assestamento è previsto un accantonamento del 15% dei proventi. Le somme sono vincolate a piani forestali, lavori colturali, miglioramenti e antincendio, con disponibilità subordinata a documentazione tecnica.
Modifiche alla disciplina dei tagli di boschi pubblici e dell’accantonamento dei proventi forestali
Modifiche alla disciplina dei tagli di boschi pubblici e degli accantonamenti forestali
La legge regionale Basilicata 30 luglio 2013, n. 13 interviene sulla disciplina forestale già contenuta nella L.R. 10 novembre 1998, n. 42, rivedendo le regole per i tagli dei boschi pubblici e per la destinazione dei relativi proventi. La modifica riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.
Soggetti abilitati ai tagli dei boschi pubblici
I tagli dei boschi pubblici devono essere eseguiti da imprese boschive:
- iscritte all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato;
- in possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, rilasciato dal competente ufficio regionale.
La previsione rafforza quindi i requisiti soggettivi per l’esecuzione delle utilizzazioni forestali su proprietà pubbliche.
Accantonamento del 15% dei proventi
Per le utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani di Assestamento forestale deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive.
La somma accantonata:
- deve essere versata su uno specifico capitolo di bilancio a destinazione vincolata;
- è istituita da ciascun ente pubblico proprietario;
- deve essere impiegata per le finalità previste dalla disciplina regionale.
Destinazione delle somme accantonate
L’accantonamento deve essere utilizzato con un criterio di priorità:
- in via prioritaria, per il finanziamento di Piani di Assestamento già approvati o per la loro revisione;
- in subordine, per l’esecuzione di lavori colturali;
- ulteriormente, per opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati;
- infine, per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.
La norma individua quindi una destinazione vincolata delle risorse, con precedenza agli strumenti di pianificazione forestale.
Disponibilità delle somme accantonate
La somma accantonata è resa disponibile soltanto a seguito di una comunicazione trasmessa dall’ente proprietario all’ufficio regionale competente, corredata della documentazione tecnico-amministrativa richiesta.
La disponibilità delle risorse è dunque subordinata a un adempimento formale e documentale nei confronti dell’amministrazione regionale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non contiene limiti temporali di applicazione ulteriori rispetto alla sua vigenza ordinaria.
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