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Legge

L.R. Basilicata 17/2013

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 17/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina proroghe di termini, requisiti per imprese giovanili, differimento degli obiettivi occupazionali, rateizzazione dei crediti da revoca o rinuncia ad agevolazioni e una sanatoria per talune revoche dovute a vicende del titolo edilizio. Molte misure operano sui procedimenti in corso; alcune hanno efficacia limitata a termini già scaduti o da scadere entro finestre temporali definite. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni urgenti in materia di attività produttive

Disposizioni urgenti in materia di attività produttive

La legge regionale della Basilicata interviene su alcuni aspetti gestionali delle agevolazioni alle imprese, con misure di differimento di termini, tutela delle imprese giovanili, recupero rateale dei crediti e sanatoria di specifiche revoche. La disciplina è pensata per incidere anche sui procedimenti amministrativi in corso, salvo i provvedimenti già adottati.

Differimento di termini

Il provvedimento fissa al 31 dicembre 2013 due scadenze originariamente previste da altre leggi regionali:

  • il termine richiamato dall’articolo 35, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33;
  • il termine richiamato dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

Imprese giovanili

Per gli avvisi pubblici per agevolazioni emanati prima dell’entrata in vigore della legge 11 novembre 2011, n. 180, il requisito o il punteggio premiale legato alla partecipazione giovanile si considera rispettato anche se, al momento della domanda, i giovani avevano un’età inferiore di un anno rispetto a quella richiesta dall’avviso. La disposizione amplia retroattivamente la valutazione del requisito nei procedimenti interessati.

Differimento degli indicatori occupazionali

Il beneficiario di agevolazioni che non riesca a raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini dell’avviso o del provvedimento di concessione conserva il diritto al beneficio se assume un impegno formale a conseguire gli obiettivi entro termini differiti.

La disciplina, applicabile nel rispetto degli obiettivi minimi previsti dai documenti programmatici attuativi della normativa comunitaria, prevede tre ipotesi di differimento:

  • entro tre anni dall’entrata in vigore dell’articolo, se i termini originari erano già scaduti a tale data;
  • entro due anni dalla scadenza originaria, se questa cade entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo;
  • entro un anno dalla scadenza originaria, se questa cade entro due anni dall’entrata in vigore dell’articolo.

L’amministrazione competente deve integrare i procedimenti in corso con queste regole e monitorare periodicamente il rispetto dei nuovi termini. Se gli indicatori non vengono comunque raggiunti entro il termine differito, il beneficiario decade dalle agevolazioni, salvo forza maggiore documentata e riconosciuta. Per l’impianto originario della legge, è previsto anche che i beneficiari mantengano il diritto alle agevolazioni se si impegnano a raggiungere gli indicatori entro il 31 dicembre 2018.

Procedimenti in corso e salvezza dei provvedimenti già adottati

Le disposizioni in materia di imprese giovanili e indicatori occupazionali si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Restano validi i provvedimenti già adottati.

Rateizzazione dei crediti da revoca o rinuncia ad agevolazioni

La legge modifica il regime di rateizzazione dei crediti regionali derivanti da revoca o rinuncia ad agevolazioni. Per le piccole e medie imprese, il debito può essere rateizzato fino a 72 rate mensili costanti.

In caso di mancato pagamento:

  • di tre rate consecutive oppure
  • di cinque rate non consecutive,

il soggetto deve presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di morosità un piano di rientro per il pagamento del debito scaduto in 12 rate mensili uguali. Questo beneficio può essere concesso una sola volta. Se il termine decorre inutilmente, il debitore deve pagare l’intero residuo in un’unica soluzione entro i 60 giorni successivi.

Gli interessi sulle somme da restituire sono limitati, in ogni caso, ai soli interessi legali pro tempore vigenti, dal momento dell’erogazione fino al provvedimento che dispone la rateizzazione. Le nuove regole si applicano, su istanza dell’interessato, anche ai piani di rateizzazione in corso, senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate in eccedenza.

Sanatoria di revoche per mancata documentazione legata al titolo edilizio

Il beneficiario di agevolazioni revocate esclusivamente per mancata presentazione della documentazione prescritta conserva il diritto alle agevolazioni se l’inadempienza dipende dal successivo annullamento del titolo edilizio originariamente rilasciato dal Comune competente.

Il diritto è riconosciuto solo se, alla data di entrata in vigore della legge, risultano entrambe le seguenti condizioni:

  • rilascio sopravvenuto del titolo edilizio in sanatoria;
  • ultimazione dell’investimento finanziato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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