Messaggio numero 2384 del 26-06-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione illustra che, dal 12 febbraio 2019, i dati dei quadri F e G della Denuncia Aziendale agricola possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS dal fascicolo aziendale AGEA/SIAN, con conseguente esonero dalla loro compilazione salvo assenza o mancato aggiornamento del fascicolo. Vengono fornite le istruzioni operative per la DA, i valori del quadro E e le modalità di istruttoria da parte delle sedi INPS.
Semplificazione Denuncia Aziendale agricola e acquisizione dati da fascicolo AGEA/INPS
Semplificazione della Denuncia Aziendale agricola e acquisizione d’ufficio dei dati AGEA
La comunicazione riepiloga gli effetti della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di Denuncia Aziendale (DA) per i datori di lavoro agricolo. La novità centrale riguarda la possibilità per l’INPS di acquisire d’ufficio dal fascicolo aziendale AGEA/SIAN alcuni dati prima dichiarati nei quadri F e G della DA.
Riferimento normativo e contenuto della novità
La legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata sulla G.U. del 12/02/2019, n. 36, ha inserito nell’articolo 3 del decreto-legge n. 135/2018 il comma 1-undecies. Tale disposizione stabilisce che i dati della denuncia aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS dal fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole e gestito dal SIAN.
La norma prevede però che le imprese agricole indichino tali dati nella denuncia aziendale quando non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
Dati interessati dalla semplificazione
I dati richiamati dall’articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del d.lgs. n. 375/1993 sono:
- ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni, distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei quadri F e G della Denuncia Aziendale che i datori di lavoro agricolo presentano all’INPS ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.
Effetti sulla compilazione della DA
Dal momento di entrata in vigore della disposizione, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati a compilare i quadri F e G della DA, mentre resta invariato l’obbligo di compilare gli altri quadri del modello secondo la normativa vigente.
Per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane inoltre l’obbligo di indicare nel quadro E il presunto fabbisogno di manodopera, come previsto dall’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Valore probatorio dei dati AGEA e casistica di eccezione
Ai fini dell’istruttoria e della validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede a tutti gli effetti i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo AGEA, indipendentemente dal fatto che siano anche dichiarati nella DA.
È tuttavia espressamente esclusa l’ipotesi in cui l’impresa non abbia costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA: in tale caso permane l’obbligo di compilare i quadri F e G della DA, e tali dati continuano a fare fede a tutti gli effetti di legge.
Indicazioni operative per il quadro E della DA
Nel quadro E, il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti” (già “Senza terra”) può assumere i seguenti valori:
- S = senza terra;
- N = da quadri F/G, quando l’azienda ha terreni/allevamenti dichiarati direttamente nella DA;
- A = da AGEA, quando l’azienda ha terreni/allevamenti non dichiarati nella DA e acquisiti d’ufficio dall’INPS dal fascicolo AGEA.
Se viene selezionata l’opzione A, la DA può essere inviata anche senza la compilazione dei quadri F e G.
Obbligo di aggiornamento del fabbisogno
Nel caso in cui un’azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel SIAN con variazioni dei dati relativi a terreni e allevamenti, deve conseguentemente variare anche il fabbisogno indicato nella DA.
Istruttoria delle sedi INPS e accesso al portale SIAN
Poiché i dati acquisibili d’ufficio sono indispensabili per l’istruttoria e la validazione della DA, nonché per la verifica del fabbisogno dichiarato, gli operatori di Sede devono integrare l’istruttoria consultando direttamente il fascicolo AGEA sul sito del SIAN (www.sian.it).
Se necessario, verranno rilasciate ulteriori abilitazioni tramite il referente regionale o di coordinamento metropolitano.
Gestione delle DA con opzione A
Quando viene trasmessa una DA in cui risulta presente l’icona relativa all’opzione A, gli operatori di Sede visualizzano i quadri F e G con la dicitura “dati da AGEA” e devono:
- accedere al portale SIAN;
- istruire la pratica utilizzando i dati presenti nel fascicolo AGEA;
- effettuare anche la verifica del fabbisogno dichiarato.
Allegazione documentale
Possono essere allegati alla pratica:
- il PDF della scheda di validazione SIAN;
- le videate del fascicolo SIAN significative per l’istruttoria.
L’allegazione avviene tramite i nuovi campi previsti per l’indicazione della tipologia e per l’upload del documento da allegare.
Mancanza del fascicolo aziendale AGEA
Se, accedendo al portale SIAN, gli operatori di Sede non riscontrano l’esistenza di un fascicolo istituito, devono procedere richiedendo all’azienda la compilazione dei dati nei quadri F e G della DA.
Sintesi conclusiva operativa
La disciplina introduce una semplificazione sostanziale per le imprese agricole: i dati relativi a terreni e allevamenti possono essere acquisiti direttamente dal fascicolo AGEA, evitando la duplicazione in DA. Restano però necessari la corretta tenuta del fascicolo aziendale e l’aggiornamento del fabbisogno, mentre in assenza di fascicolo AGEA torna obbligatoria la compilazione dei quadri F e G.
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