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Messaggio

Messaggio numero 2403 del 27-06-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica l’erogazione della somma aggiuntiva (quattordicesima) per luglio 2019, illustrando requisiti reddituali, platea dei beneficiari delle gestioni private e pubbliche, modalità di pagamento, controlli e possibilità di domanda di ricostituzione per chi non l’abbia ricevuta.

Erogazione d’ufficio della quattordicesima 2019

Erogazione della quattordicesima per luglio 2019

Il documento informa che l’Istituto procederà d’ufficio all’erogazione della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, nel mese di luglio 2019, richiamando la disciplina dell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Viene inoltre precisato che, per ampliare il numero dei beneficiari, è stata effettuata una lavorazione aggiuntiva con pagamento in data 8 luglio 2019.

Requisiti reddituali per il 2019

La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata secondo criteri differenti a seconda che si tratti di prima concessione o di concessione successiva alla prima.

In caso di prima concessione, il reddito da considerare è quello posseduto nell’anno 2019. In caso di concessione successiva alla prima, si applicano i criteri dell’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009, come modificato dalla legge n. 122/2011: devono essere valutati i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.

Per il 2019, quindi:

  • per la prima concessione, si considerano tutti i redditi posseduti nel 2019;
  • per le concessioni successive, si considerano i redditi per prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2019;
  • i redditi diversi da quelli da prestazione sono considerati, in via ordinaria, per il 2018;
  • in assenza dei dati 2019 o 2018, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti fino al 2015;
  • in assenza di redditi dal 2015 in poi, il beneficio non è stato attribuito.

La somma aggiuntiva è quindi corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria, con successiva verifica del diritto sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

Limiti di reddito e clausola di salvaguardia

Il diritto al beneficio dipende dal reddito annuo del richiedente, che deve risultare inferiore ai limiti previsti in relazione agli anni di contribuzione.

Dal 2017 gli importi sono differenziati, a parità di contribuzione, in base alla fascia reddituale di appartenenza:

  • fino a 1,5 volte il trattamento minimo;
  • fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il documento precisa anche la c.d. clausola di salvaguardia: se il reddito complessivo individuale annuo supera 1,5 volte o 2 volte il trattamento minimo, ma resta inferiore a tale soglia incrementata dell’importo della quattordicesima spettante, il beneficio viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

Tabelle dei limiti reddituali per il 2019

Per l’anno 2019 i limiti sono calcolati con indice di rivalutazione pari all’1,1% e con trattamento minimo mensile di euro 513,01.

Le fasce riportate nel documento distinguono tra lavoratori dipendenti e autonomi e tra diverse anzianità contributive:

  • 15 anni di contributi per i dipendenti, 18 anni per gli autonomi: importi pari a euro 437,00 e euro 336,00 rispettivamente, con soglie massime di euro 10.440,70 e euro 13.674,26;
  • oltre 15 fino a 25 anni per i dipendenti, oltre 18 fino a 28 anni per gli autonomi: importi pari a euro 546,00 e euro 420,00, con soglie massime di euro 10.549,70 e euro 13.758,26;
  • oltre 25 anni per i dipendenti, oltre 28 anni per gli autonomi: importi pari a euro 655,00 e euro 504,00, con soglie massime di euro 10.658,70 e euro 13.842,26.

Nel prospetto sono inoltre indicati gli intervalli di reddito entro cui si collocano le varie fasce e i relativi limiti applicabili.

Pensioni delle Gestioni private e dei lavoratori di spettacolo e sport

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali e che, alla data del 31 luglio 2019, abbiano compiuto almeno 64 anni.

Non spetta sulle seguenti prestazioni:

  • 044 (INVCIV)
  • 077 (PS)
  • 078 (AS)
  • 030 (VOBIS)
  • 031 (IOBIS)
  • 035 (VMP)
  • 036 (IMP)
  • 027 (VOCRED)
  • 028 (VOCOOP)
  • 029 (VOESA)
  • 010 (VOSPED)
  • 011 (IOSPED)
  • 012 (SOSPED)
  • 043 (INDCOM)
  • 127 (CRED27)
  • 128 (COOP28)
  • 143 (APESOCIAL)
  • 198 (VESO33)
  • 199 (VESO92)

Il beneficio non viene inoltre erogato per:

  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
  • pensioni della ex SPORTASS.

Registrazioni informatiche e attività sulla pensione

Per le pensioni esaminate è stata memorizzata nel segmento GP1 del database delle pensioni la seguente movimentazione:

  • GP1CMPNTIP = QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse)
  • GP1FMPNTIP = 1
  • GP1DMPN = data di elaborazione
  • GP1CPRD = M2019

Nella funzione DIARIO risultano registrati i seguenti codici:

  • 0710: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2019, conguaglio € XXX,00
  • 0711: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2019, conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
  • 0712: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2019, scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del database della pensione su cui è attribuita la quattordicesima viene memorizzato l’importo corrisposto tramite il campo GP3EAGG.

Recupero di somme non dovute

Se il titolare della pensione ha in corso un recupero relativo a una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima 2019 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

Apertura della procedura BOOKING

La procedura per l’anno 2019 è stata resa disponibile alle Strutture territoriali dal 19 giugno 2019.

Pensioni delle Gestioni pubbliche

Per le pensioni delle Gestioni pubbliche la somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di luglio 2019 ai soggetti che rispettano i limiti reddituali e che, alla data del 30 giugno 2019, abbiano almeno 64 anni.

Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi:

  • dei soggetti ai quali la quattordicesima è stata attribuita d’ufficio;
  • dei soggetti ai quali non è stata attribuita, con indicazione della motivazione.

Redditi utilizzati per le Gestioni pubbliche

Per la liquidazione sono stati utilizzati i redditi:

  • trasmessi dagli interessati tramite domande web;
  • oppure inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo online;
  • purché disponibili entro il 13 maggio 2019.

In assenza delle informazioni relative agli anni 2019 o 2018, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, cioè quelli del 2015. Se anche tali redditi mancavano, la posizione non è stata elaborata e deve essere gestita dalla Struttura territoriale.

Modalità di pagamento

Il pagamento della quattordicesima avviene contestualmente alla mensilità di pensione di luglio. Per le posizioni oggetto della lavorazione centrale aggiuntiva, il pagamento è stato effettuato l’8 luglio 2019.

Comunicazioni ai pensionati

La Direzione generale invia ai beneficiari una comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo riconosciuto e della natura provvisoria del beneficio.

Corresponsione d’ufficio successiva e domanda di ricostituzione

Per i soggetti che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto per la Gestione privata ed Enpals, oppure dal 1° luglio per le pensioni della Gestione pubblica, fino al 31 dicembre 2019, nonché per coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2019, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2019, sempre che risultino rispettati i limiti reddituali.

Chi non riceva la quattordicesima e ritenga di averne diritto può presentare domanda di ricostituzione online tramite il sito dell’Istituto, accedendo con:

  • PIN INPS;
  • SPID;
  • CNS.

In alternativa, può rivolgersi a un Patronato. Le Strutture territoriali sono invitate a esaminare tali domande con la massima tempestività e, se il beneficio spetta, a procedere alla ricostituzione reddituale necessaria per l’erogazione sulla prima rata utile di pensione.

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