Cassazione Penale, Sentenza n. 13582/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che confermava la misura cautelare detentiva (di massima afflittività) disposta dal GIP per il reato di partecipazione, in qualità di organizzatore, ad un'associazione di tipo mafioso attiva a Cutro. Il difensore ha censurato la qualificazione e la gravità indiziaria, sostenendo l'assenza di un "ruolo dinamico-funzionale" del Peta nel sodalizio, sostenendo che gli interventi contestati furono episodici e finalizzati alla tutela di persone a lui care, non all'attività associativa; ha poi denunciato contraddittorietà nella motivazione riguardo alle dichiarazioni del collaboratore Liparoti sull'affiliazione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi posti a sostegno. Ha confermato la valutazione del Tribunale che, sulla base della convergenza di conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori, aveva individuato chiara evidenza della partecipazione e del ruolo di organizzatore di Peta nella consorteria guidata da Martino Vito. Sono state respinte le censure difensive circa presunte illogicità o contraddizioni: le intercettazioni sono state lette nel contesto associativo e le spiegazioni alternative (tutela familiare o lecita iniziativa imprenditoriale) ritenute incongruenti con gli elementi acquisiti. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti relativi alla condizione detentiva ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata applicata nella qualificazione del reato: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e il ruolo organizzativo di Peta sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro formale per i motivi di ricorso in cassazione (contenuto e indicazioni richieste nella impugnazione).
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e censure in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge): la Corte ha ritenuto che le censure non dimostravano vizi tali da giustificare il ricorso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma relativa agli adempimenti connessi alla detenzione del ricorrente: la Corte ha ordinato gli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario richiamati dal comma 1-bis.
Massime di principio
- In impugnative cautelari per reati di mafia il giudice valuta il quadro indiziario nella sua globalità: intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori e contesto operativo sono valutati congiuntamente; per ottenere l'annullamento della misura è necessario indicare vizi specifici e manifesti nella motivazione o nella valutazione probatoria.
- Le conversazioni intercettate vanno interpretate nel loro contesto associativo: contestare singoli passaggi senza ricostruire il contesto complessivo raramente è sufficiente a far ritenere illogica o contraddittoria la valutazione del giudice.
- L'esistenza di contatti esterni o interventi 'episodici' non esclude la partecipazione associativa se emerge un rapporto di affidamento continuativo e l'attribuzione di compiti delicati dal vertice del sodalizio.
- Per contrastare la gravità indiziaria occorre agire su elementi concreti (es. inattendibilità del collaboratore, travisamento delle intercettazioni, errori formali nell'identificazione dei colloquianti), non limitandosi a deduzioni generiche.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende: valutare bene la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni cautelari.
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