Circolare numero 93 del 21-4-1999
Istruzioni operative in merito agli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori Lsu destinatari della disciplina transitoria ex art. 12 del D.lgs n. 468/1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sull'attuazione dell'art. 4 del DM 21 maggio 1998, relativo agli incentivi per le assunzioni dei lavoratori LSU appartenenti alla disciplina transitoria dell'art. 12 del D.Lgs. 468/1997. Vengono chiariti destinatari, soggetti beneficiari, importo dell'incentivo, cumulabilità con altri benefici, condizioni di accesso, modalità di erogazione e di denuncia contributiva, nonché le regole specifiche per cooperative convenzionate e società di fornitura di lavoro temporaneo. La circolare richiama inoltre le istruzioni della circolare n. 138/1998 su ulteriori misure del medesimo decreto interministeriale, inclusi lavoro autonomo, autoimpiego, agenzie di promozione e aspetti particolari come maternità, inabilità e lavoratori con trattamenti previdenziali in scadenza.
Incentivi per la ricollocazione e l'assunzione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili
Incentivi per la ricollocazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
La circolare disciplina l'attuazione pratica dell'art. 4 del DM 21 maggio 1998, relativo agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU) appartenenti alla disciplina transitoria dell'art. 12 del D.Lgs. 468/1997. Il documento integra le prime istruzioni già fornite dal Ministero del Lavoro e chiarisce requisiti soggettivi, importi, cumulo con altri benefici, procedure di domanda, modalità di conguaglio e profili contabili, richiamando altresì le ulteriori misure del medesimo decreto in materia di lavoro autonomo, autoimpiego, cooperative e lavoro temporaneo.
Ambito soggettivo e destinatari
Gli incentivi riguardano i lavoratori LSU destinatari della disciplina transitoria, ossia:
- coloro che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 1997, almeno dodici mesi di permanenza in progetti di lavori socialmente utili;
- i soggetti già effettivamente impegnati in LSU entro la stessa data che raggiungano nel corso del 1998 una permanenza complessiva di almeno dodici mesi mediante il completamento del progetto.
La circolare precisa che il beneficio si collega alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del DM 21 maggio 1998.
Soggetti beneficiari e tipologie di rapporto ammesse
Possono beneficiare dell'incentivo i seguenti datori di lavoro:
- datori di lavoro privati, comprese le cooperative;
- enti pubblici economici, con esclusione degli enti locali e territoriali;
- società miste di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 468/1997;
- soggetti terzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo decreto.
Sono inoltre comprese le cooperative di produzione e lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 468/1997, purché associno i lavoratori in qualità di soci lavoratori.
L'incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale; nel secondo caso il contributo è ridotto in proporzione all'orario.
Misura dell'incentivo e effetti sulla riserva del 12%
L'agevolazione consiste in un incentivo pari a lire 18 milioni, corrispondenti a euro 9.296,22, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Il Ministero precisa inoltre che, in caso di assunzione di lavoratori LSU individuati ai sensi dell'art. 1 del DM 21 maggio 1998, i datori di lavoro pubblici e privati si considerano adempiuti anche all'obbligo di riserva del 12% previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 223/1991 per determinate categorie di lavoratori.
Cumulabilità con altri incentivi all'assunzione
La circolare ribadisce che l'incentivo è cumulabile con altri benefici all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria. In particolare viene richiamato il tetto di 15.000 ECU pro capite, indicato nell'ambito delle intese con la Commissione europea.
Ne deriva che il beneficio è:
- cumulabile integralmente con quello di cui all'art. 25, comma 9, della legge 223/1991;
- cumulabile con il beneficio di cui all'art. 8, comma 9, della legge 407/1990 solo fino al raggiungimento del limite complessivo di 15.000 ECU.
La circolare richiama anche l'obbligo, per il datore di lavoro, di dichiarare con autocertificazione di non beneficiare per le medesime assunzioni di ulteriori vantaggi fiscali o di agevolazioni derivanti da legislazioni regionali.
Domanda, documentazione e pagamento del contributo
Per accedere all'incentivo il datore di lavoro deve presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente, allegando:
- copia del contratto individuale di lavoro;
- documentazione attestante il periodo prestato in LSU;
- copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione contributiva prescelta.
L'incentivo è corrisposto in tre rate annuali posticipate, mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro. La corresponsione è subordinata a due condizioni essenziali:
- il lavoratore deve cessare dalla partecipazione ai progetti di LSU e dalla percezione del relativo assegno;
- devono permanere le condizioni che avevano dato titolo al beneficio.
Per ciascuna rata annuale il datore di lavoro deve autocertificare che le condizioni permangono, che non sono stati fruiti altri benefici fiscali o regionali per la medesima assunzione e che non è stato superato il limite di 15.000 ECU per lavoratore.
Adempimenti contributivi, codici e compilazione del DM10/2
Le posizioni delle aziende ammesse al beneficio sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 9K, avente il significato di azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di lavoratori LSU di cui all'art. 4 del DM 21 maggio 1998.
Le sedi INPS devono conservare la documentazione della richiesta del beneficio e le liste prodotte dalla procedura di controllo delle denunce DM10/2, nelle quali devono risultare i benefici conguagliati.
Per le riduzioni contributive ordinarie, il modello DM10/2 deve essere compilato con i codici normalmente in uso:
- 75 per il beneficio ex art. 25, comma 9, legge 223/1991;
- 58 o 59 per il beneficio ex art. 8, comma 9, legge 407/1990.
L'importo della riduzione va indicato nel quadro D preceduto dai codici:
- L180 per il beneficio ex art. 25, comma 9, legge 223/1991;
- L174 o L175 per il beneficio ex art. 8, comma 9, legge 407/1990.
Per il conguaglio dell'incentivo ex art. 4 del DM 21 maggio 1998, al momento della scadenza di ciascuna rata annuale, il datore di lavoro deve riportare nel quadro D il codice L999 con la dicitura "CONG. ART. 4 DM 21/5/98". Inoltre, dalla data di assunzione, deve indicare mensilmente nel quadro B-C, nella casella n. dipendenti, il numero dei lavoratori già impegnati in LSU, preceduto dal codice LS01. Trattandosi di rilevazione statistica, non devono essere compilate le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito.
Cooperative convenzionate e codice 9Z
Le cooperative di produzione e lavoro convenzionate ex art. 10, comma 3, del D.Lgs. 468/1997 possono accedere ai benefici solo se stabilizzano i soggetti della disciplina transitoria come soci lavoratori. Per fruire dell'agevolazione devono produrre:
- documentazione attestante l'ammissione del soggetto in qualità di socio lavoratore;
- comunicazione della forma di agevolazione contributiva prescelta.
Alle posizioni contributive delle cooperative va attribuito anche il codice 9Z, con il significato di posizione riferita a cooperative che stabilizzano soggetti impegnati in LSU ex art. 10, comma 3, D.Lgs. 468/1997. Per il conguaglio dell'incentivo resta inoltre applicabile il codice 9K.
Società di fornitura di lavoro temporaneo
La circolare del 21 dicembre 1998 n. 138 conferma che l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, spetta anche alle società fornitrici di lavoro temporaneo. Tuttavia, per le modalità di calcolo specifiche, il documento rinvia a successive istruzioni che sarebbero state contenute in un'ulteriore circolare in corso di emanazione.
Istruzioni contabili
Gli incentivi esposti nei modelli DM10/2 vengono imputati, dalla procedura DM, al conto di nuova istituzione GAW 32/32, denominato come contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 21 maggio 1998, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente 1 e del codice documento 95. La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri è demandata direttamente alla Direzione Generale.
Ulteriori direttive su lavoro autonomo, autoimpiego e microimprenditorialità
La circolare n. 138/1998 estende le istruzioni anche alle altre misure del DM 21 maggio 1998. Per il prestito d'onore, la società Imprenditoria Giovanile ha stipulato una convenzione con Italia Lavoro S.p.A. per gestire le richieste dei lavoratori appartenenti al regime transitorio, con presentazione di apposita istanza e successiva comunicazione all'ente promotore del progetto LSU in caso di accoglimento.
Per autoimpiego e microimprenditorialità, i lavoratori interessati devono presentare istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro competente allegando, tra l'altro, partita IVA, certificazioni di iscrizione camerale o professionale, documentazione idonea a provare i requisiti e dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione dell'attività LSU. Per le società cooperative è indicato un mero errore tipografico nel decreto, che riporta "società operativa" anziché "società cooperativa". L'incentivo viene autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro ed erogato in un'unica soluzione dall'INPS.
Rinuncia alla partecipazione ai progetti LSU
I lavoratori del regime transitorio possono rinunciare alla prosecuzione del progetto LSU presentando dichiarazione alla SCICA e all'INPS, con indicazione della data di cessazione. In tal caso l'INPS eroga automaticamente un contributo commisurato all'intera durata residua del progetto, comprese le proroghe ammissibili. Tale contributo spetta anche ai lavoratori che accedano ai benefici per prestito d'onore o autoimpiego.
Maternità, inabilità e trattamenti previdenziali in scadenza
La circolare chiarisce che l'indennità pari all'80% dell'assegno LSU spetta anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l'attività per effetto della maternità, purché abbiano aderito al progetto e risultino collocabili secondo la graduatoria. L'indennità va corrisposta dall'INPS per tutto il periodo previsto dalla legge 1204/1971, anche se l'astensione obbligatoria supera la scadenza del progetto o inizia entro 60 giorni dalla stessa.
In caso di infortunio o malattia professionale, l'assegno LSU è sospeso durante la corresponsione dell'indennità INAIL; alla cessazione dell'inabilità il lavoratore deve essere riammesso per la parte residua del progetto. La copertura assicurativa INAIL va comunque riconosciuta per l'intero periodo dell'infortunio o della malattia professionale, anche oltre la scadenza progettuale.
Per i lavoratori transitori che percepiscano trattamenti previdenziali in scadenza durante la nuova progettazione deliberata entro il 31 dicembre 1998, la circolare consente di proseguire l'attività fino al termine del progetto rinnovato, passando dal trattamento previdenziale all'assegno LSU.
Decorrenza dei benefici
Tutti i benefici e gli incentivi disciplinati dalla circolare si applicano ai fatti intervenuti dopo il 23 gennaio 1998, con le medesime modalità e procedure previste nel documento.
Punti principali
Destinatari della disciplina transitoria
Gli incentivi riguardano i lavoratori LSU destinatari della disciplina transitoria dell'art. 12 del D.Lgs. 468/1997: coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di permanenza nei progetti entro il 31 dicembre 1997, nonché i soggetti già effettivamente impegnati entro tale data che raggiungano nel 1998 i dodici mesi completando il progetto.
Soggetti beneficiari dell'incentivo alle assunzioni
Possono accedere all'incentivo i datori di lavoro privati, comprese le cooperative, gli enti pubblici economici con esclusione di enti locali e territoriali, le società miste di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 468/1997 e i soggetti terzi di cui alla lett. b) del medesimo articolo. Sono ammesse anche le cooperative di produzione e lavoro convenzionate ex art. 10, comma 3, che associno i lavoratori in qualità di soci lavoratori.
Misura dell'incentivo e tipologia di rapporto
L'incentivo è pari a lire 18 milioni, cioè euro 9.296,22, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo parziale ma a tempo indeterminato, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il Ministero del Lavoro precisa inoltre che, per tali assunzioni, per i datori di lavoro pubblici e privati si considera assolto anche l'onere della riserva del 12% di cui all'art. 2, comma 1, della legge 223/1991 per determinate categorie di lavoratori.
Cumulabilità con altri benefici
L'incentivo è cumulabile con altri benefici all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria. La circolare richiama in particolare il beneficio ex art. 25, comma 9, legge 223/1991 e quello ex art. 8, comma 9, legge 407/1990. Il limite UE indicato per la cumulabilità è di 15.000 ECU pro capite: la cumulabilità è piena con il beneficio della legge 223/1991 ed è ammessa fino a tale tetto con il beneficio della legge 407/1990.
Domanda, documentazione e modalità di erogazione
Per ottenere l'incentivo il datore di lavoro presenta domanda alla sede INPS territorialmente competente, allegando copia del contratto individuale, documentazione attestante il periodo svolto in LSU e copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione contributiva prescelta. L'incentivo è erogato in tre rate annuali posticipate tramite conguaglio sui contributi dovuti, a condizione che il lavoratore cessi dalla partecipazione ai progetti LSU e dalla percezione del relativo assegno e che permangano le condizioni originarie del beneficio.
Autocertificazioni richieste per le rate annuali
Per ciascuna rata annuale i datori di lavoro devono dichiarare con autocertificazione di non beneficiare, per le medesime assunzioni, di altri benefici fiscali o provenienti da legislazioni regionali, che le condizioni che hanno dato luogo al beneficio permangono e di non aver superato il limite di 15.000 ECU per ciascuna assunzione.
Codifica aziendale e compilazione del modello DM10/2
Le aziende ammesse sono contrassegnate con il codice autorizzazione 9K. Le sedi devono conservare la documentazione della richiesta e le liste di controllo dei DM10/2. Per i benefici ordinari vanno usati i codici 75, 58 o 59 nel quadro B-C e i codici L180, L174 o L175 nel quadro D. Per il conguaglio dell'incentivo ex art. 4, comma 1, va usato il codice L999 con la dicitura "CONG. ART. 4 DM 21/5/98". Deve inoltre essere indicato mensilmente, con codice LS01, il numero dei lavoratori ex LSU nella casella n. dipendenti, senza compilare giornate, retribuzioni e somme a debito.
Cooperative convenzionate ex art. 10, comma 3, D.Lgs. 468/1997
Le cooperative che abbiano stipulato le convenzioni previste e che stabilizzino i soggetti transitori come soci lavoratori possono beneficiare della disciplina ordinaria delle assunzioni agevolate e dell'incentivo. Devono produrre la documentazione di ammissione a socio lavoratore e la comunicazione dell'agevolazione prescelta. Alle posizioni contributive delle cooperative viene attribuito il codice 9Z; per il conguaglio dell'incentivo viene comunque attribuito il codice 9K.
Società di fornitura di lavoro temporaneo
L'incentivo ex art. 4, comma 1, spetta anche alle società di fornitura di lavoro temporaneo. La circolare del 1998 rinvia però a successive indicazioni per le modalità di computo, con riferimento alle problematiche specifiche di tali società.
Istruzioni contabili e rimborso degli oneri
Gli incentivi esposti nei DM10/2 sono imputati al conto GAW 32/32. Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con codice utente 1 e codice documento 95. Il rimborso degli oneri allo Stato è curato direttamente dalla Direzione Generale.
Ulteriori direttive su lavoro autonomo e autoimpiego
La circolare n. 138/1998 integra le prime istruzioni già impartite con la circolare 100/98 e disciplina anche gli incentivi per il lavoro autonomo: prestito d'onore, autoimpiego e microimprenditorialità. Per il prestito d'onore la gestione operativa è affidata alla convenzione tra Imprenditoria Giovanile e Italia Lavoro; per autoimpiego e microimprenditorialità i lavoratori presentano istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro con documentazione su partita IVA, iscrizioni e requisiti, e l'incentivo è erogato in un'unica soluzione dall'INPS dopo verifica dell'ammissibilità.
Rinuncia ai progetti LSU e contributo residuo
I lavoratori del regime transitorio possono rinunciare alla prosecuzione dell'attività LSU presentando dichiarazione a SCICA e INPS con la data di cessazione. In tal caso l'INPS eroga automaticamente un contributo commisurato alla residua durata del progetto, comprese le proroghe ammissibili, e il contributo spetta anche a chi accede ai benefici del prestito d'onore o dell'autoimpiego.
Maternità e indennità
L'indennità pari all'80% dell'assegno LSU spetta alle lavoratrici prive di precedente copertura assicurativa anche quando non abbiano potuto iniziare il progetto a causa della maternità, purché abbiano aderito e risultino inseribili in graduatoria. L'indennità va corrisposta dall'INPS per tutto il periodo previsto dalla legge 1204/1971 anche se l'astensione obbligatoria supera la scadenza del progetto o inizia entro 60 giorni da tale scadenza.
Inabilità, infortunio e malattie professionali
Le assenze per infortunio o malattia professionale che danno diritto all'indennità INAIL determinano la sospensione dell'assegno LSU per la durata della corresponsione INAIL. Alla cessazione dell'inabilità il lavoratore deve essere riammesso per la parte residua del progetto; la copertura assicurativa INAIL resta dovuta per l'intero periodo di infortunio o malattia professionale anche oltre la scadenza progettuale.
Lavoratori con trattamenti previdenziali in scadenza
I lavoratori transitori che percepiscano trattamenti previdenziali in scadenza durante la nuova progettazione deliberata entro il 31 dicembre 1998 possono proseguire l'attività sino alla conclusione del progetto rinnovato, passando dal trattamento previdenziale all'assegno LSU. La circolare richiama che, per tali lavoratori, la partecipazione effettiva agli LSU è condizione per l'iscrizione nelle liste di mobilità.
Decorrenza dei benefici
Tutti i benefici e gli incentivi descritti spettano per fatti intervenuti dopo il 23 gennaio 1998, con le medesime modalità e procedure indicate nella circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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