Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 94 del 22-4-1999

Si riepilogano le modalità operative da seguire per la gestione delle prestazioni INVCIV.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le modalità operative per la gestione delle prestazioni di invalidità civile (INVCIV) dopo il trasferimento della competenza di pagamento all’INPS dal 1° novembre 1998. Vengono disciplinati ripristini, variazioni di pagamento, arretrati, ricostituzioni, revisioni sanitarie, recuperi di somme, incompatibilità, trasformazioni al compimento dei 65 anni, duplicati dei certificati e gestione di deleghe e tutele. Sono inoltre richiamate le procedure informatiche da utilizzare e le rispettive competenze tra INPS e Prefetture, distinguendo tra prestazioni già in carico alle Prefetture e prestazioni liquidate dall’INPS.

Gestione operativa delle prestazioni INVCIV trasferite all’INPS

Gestione operativa delle prestazioni INVCIV trasferite all’INPS

La circolare riepiloga le regole operative applicabili alle prestazioni di invalidità civile dopo il trasferimento della competenza di pagamento all’INPS dal 1° novembre 1998, coordinando le istruzioni già fornite con precedenti circolari e messaggi. Il documento distingue in modo puntuale le competenze tra INPS e Prefetture per eliminazioni, ripristini, ricostituzioni, pagamenti di arretrati, revisioni sanitarie e recuperi di somme, fornendo anche indicazioni sulle procedure informatiche da utilizzare.

Quadro normativo e procedurale di riferimento

La circolare richiama una serie di precedenti atti amministrativi e tecnici che hanno progressivamente reso operative le nuove funzioni di gestione delle prestazioni INVCIV. Vengono menzionate, tra le altre, le circolari n. 223 del 23 ottobre 1998, n. 250 dell’11 dicembre 1998, n. 9 del 15 gennaio 1999, n. 29 dell’11 febbraio 1999, n. 48 del 1° marzo 1999 e n. 53 del 3 marzo 1999, nonché numerosi messaggi applicativi relativi alla gestione dei pagamenti, delle ricostituzioni, delle revisioni sanitarie e delle deleghe.

Il documento si colloca quindi come circolare di consolidamento, finalizzata a riepilogare le modalità operative per la gestione delle prestazioni INVCIV già in essere e per le nuove prestazioni, con particolare attenzione alla fase di transizione tra le competenze prefettizie e quelle dell’Istituto.

Ripristino di prestazioni eliminate per errore

Nel caso in cui una prestazione INVCIV già in essere venga eliminata erroneamente, la Sede deve procedere alla sua liquidazione con un nuovo numero di certificato. Se il ripristino riguarda prestazioni trasferite dalle Prefetture ed eliminate per errore, non è consentita l’acquisizione di una decorrenza di ripristino anteriore al 1° novembre 1998, poiché l’INPS non può determinare conguagli per periodi precedenti nei quali il pagamento era ancora in capo alla Prefettura.

Il nuovo numero di certificato attribuito deve essere comunicato alla Prefettura, in modo da consentire l’allineamento dei dati tra i soggetti coinvolti nella gestione della prestazione.

Variazione delle modalità di pagamento

La circolare conferma che la procedura VT è stata aggiornata per consentire la variazione del codice dell’ufficio pagatore anche per le prestazioni INVCIV. In caso di richiesta di pagamento con accredito su conto corrente bancario o postale, oppure su libretto di risparmio, devono essere utilizzati i moduli Mod. Accr01 e Mod. Accr02.

Se esiste un tutore, la richiesta di variazione deve essere firmata dal tutore. In assenza di tutore, se il titolare non può firmare, è valida la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che disciplina la raccolta della dichiarazione di chi non sa o non può firmare da parte di pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità.

L’accredito può essere effettuato solo su conto o libretto nominativo intestato o cointestato al titolare della prestazione; in presenza di tutore, il conto o libretto deve essere intestato al tutore per conto del tutelato. È inoltre richiamata la procedura per l’acquisizione dei dati del tutore e del delegato alla riscossione, in fase di rilascio, e si ricorda che le prestazioni INVCIV non possono essere trasferite alle Sedi delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano.

Modalità di pagamento delle rate del 1998 e del 1999

Per le rate relative al 1998, il pagamento di novembre, dicembre e della tredicesima è stato oggetto di specifiche modalità transitorie già riepilogate nel messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998. Per il 1999, invece, le prestazioni INVCIV sono corrisposte secondo le regole ordinarie previste per la generalità delle pensioni: vengono abbinate alle altre prestazioni del soggetto e la periodicità del pagamento dipende dall’importo mensile complessivo.

Se il titolare rilascia delega, deve essere indicato lo stesso delegato per tutte le prestazioni intestate allo stesso soggetto. Le Sedi devono sistemare le posizioni difformi che verranno segnalate con appositi elenchi.

Certificato di esistenza in vita e certificati con numero diverso da quello d’archivio

La circolare precisa che l’obbligo di presentazione annuale del certificato di esistenza in vita per i titolari di prestazioni accreditate su conti bancari è venuto meno, in quanto i pagamenti sono ora gestiti sulla base delle convenzioni stipulate dall’INPS con gli istituti di credito. I certificati eventualmente presentati devono comunque essere conservati agli atti della Sede.

Un problema rilevante riguarda circa 250.000 prestazioni per le quali il libretto in possesso degli interessati riporta un numero di certificato diverso da quello memorizzato negli archivi del Ministero dell’Interno e segnalato all’INPS. Il vecchio numero è memorizzato nel campo GP1AV55. Per evitare disagi, le Poste Italiane hanno trasmesso agli interessati una comunicazione con etichetta autoadesiva da applicare sul vecchio libretto, riportante i dati del titolare, il vecchio numero e il nuovo numero di certificato.

Mensilità insolute e rate arretrate

La circolare distingue varie ipotesi di pagamento delle mensilità insolute:

  • per le mensilità non riscosse poste in pagamento prima del 1° novembre 1998, l’accertamento del diritto spetta alla Prefettura; la Prefettura acquisisce i dati con la procedura ICRATE e la Sede INPS elabora ed emette il pagamento;
  • per le mensilità non riscosse poste in pagamento dopo il 1° novembre 1998, l’accertamento spetta all’INPS e il pagamento deve seguire le ordinarie modalità di gestione delle rate non riscosse;
  • per le rate insolute a favore di eredi o interessati relative a prestazioni cessate prima del 3 settembre 1998, la competenza è della Prefettura, che utilizza la procedura "Pagamenti una tantum";
  • per decessi o revoche avvenuti dopo il 3 settembre 1998, la competenza resta della Prefettura, ma la Sede INPS deve aggiornare la posizione, comunicando la decorrenza dell’eliminazione e la situazione dei pagamenti.

Per gli eredi, la circolare precisa che la domanda va presentata alla Prefettura e che il diritto va accertato nel rispetto delle regole successorie degli articoli 536-548 c.c., tenendo conto della rappresentazione di cui agli articoli 467-469 c.c. Non si applica invece l’art. 90 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.

Variazioni influenti sul pagamento e variazione degli importi

Le Prefetture segnalano all’INPS, mediante il Mod. IC/P01, tutte le variazioni che incidono sul pagamento delle prestazioni a favore dei minorati civili. Le Sedi devono memorizzare le segnalazioni con le consuete procedure di gestione per evitare indebiti e confermare l’adempimento alla Prefettura.

Le variazioni dell’importo derivano dal cambio di fascia: la Prefettura emana un nuovo decreto e comunica la decorrenza della nuova fascia. Dal 1999 tali variazioni sono gestite con la procedura di ricostituzione PGM 480 e con il calcolo delle ricostituzioni rilasciato con successivo messaggio. Non deve più essere eliminata la vecchia prestazione e liquidata una nuova prestazione con nuovo numero, salvo il caso di errata attribuzione della tipologia.

Per le variazioni con effetto anteriore al 1° novembre 1998 occorre distinguere la competenza temporale tra Prefettura e INPS: la Prefettura determina gli arretrati fino al 31 ottobre 1998 e li inserisce nella procedura ICRATE, mentre l’INPS acquisisce la ricostituzione e ricalcola gli importi dal 1° novembre 1998.

Fasce convenzionali e periodi di non spettanza

Per agevolare la gestione dei periodi in cui la prestazione non è dovuta, la circolare prevede l’uso di fasce convenzionali:

  • fascia 97 per la sospensione dell’indennità di frequenza;
  • fascia 96 per la sospensione dell’assegno di invalidità per mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

Tali valori consentono di azzerare automaticamente l’importo della prestazione nei periodi di sospensione e di rimetterlo in pagamento con una nuova decorrenza quando la prestazione torna spettante.

Revisione medica e sospensione cautelativa

Le revisioni sanitarie sono gestite tramite la data di scadenza memorizzata nel database delle pensioni. Le Sedi devono inviare mensilmente alle Prefetture, almeno sei mesi prima della scadenza, gli elenchi delle revisioni da effettuare. La Prefettura comunica poi l’esito degli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

Se alla data di scadenza non risulta confermata la permanenza dell’invalidità, la Sede deve sospendere temporaneamente il pagamento; in caso di conferma, la prestazione va rimessa in pagamento senza interruzioni. La circolare richiama anche le revisioni straordinarie del Ministero del Tesoro, che comportano sospensione immediata e eliminazione della prestazione.

Somme da recuperare e indebiti

La circolare dedica una parte ampia alla disciplina dei recuperi:

  • per le prestazioni liquidate dalle Prefetture, l’importo e la causale degli eventuali recuperi sono acquisiti sul pannello ICNUL4 della procedura ICNULI, con attribuzione del codice arretrati 8;
  • per le prestazioni liquidate dall’INPS, i recuperi sono gestiti tramite ARTE, previa acquisizione del codice arretrati 8;
  • per i recuperi sulle mensilità in pagamento, la procedura "Recupero crediti da prestazioni" è in aggiornamento, ma nel frattempo si applicano le consuete modalità del recupero pensionistico.

La circolare precisa inoltre che, per gli indebiti relativi alle prestazioni INVCIV, non trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996. In assenza di accordi specifici, il recupero può avvenire mediante trattenuta d’ufficio sulle mensilità in pagamento entro il limite di un quinto, secondo l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Conti contabili per i recuperi

Sono indicati i conti da utilizzare per l’imputazione dei recuperi a favore della gestione speciale INVCIV:

  • IVR2431 per le prestazioni liquidate a favore di invalidi civili;
  • IVR2432 per le prestazioni liquidate a favore di ciechi civili;
  • IVR2433 per le prestazioni liquidate a favore di sordomuti.

La circolare richiama anche i conti per i recuperi sugli arretrati e sulle mensilità già comunicati nei messaggi precedenti, distinguendo le diverse fattispecie e le modalità di pagamento concordate con gli interessati.

Incompatibilità, opzione e coordinamento con altre prestazioni

Sono richiamate le principali ipotesi di incompatibilità:

  • tra pensioni sociali e assegni sociali, da un lato, e pensioni a favore dei ciechi civili, dall’altro;
  • tra prestazione per invalidi civili parziali e assegno di invalidità;
  • tra prestazioni INVCIV e rendite INAIL o pensioni di guerra, nei casi previsti dalla normativa richiamata;
  • tra indennità di accompagnamento e analoghe prestazioni concesse per invalidità di guerra, lavoro o servizio, salvo opzione per il trattamento più favorevole.

La circolare sottolinea che l’opzione riguarda il trattamento economico e non il diritto in sé, e che l’interessato può modificare l’opzione se mutano le condizioni di convenienza. Le Sedi devono collaborare con le Prefetture, rilasciare le dichiarazioni richieste e gestire eventuali recuperi sugli arretrati o sulle successive mensilità secondo i casi.

Trasformazione al compimento del 65° anno

In coerenza con il trasferimento all’INPS della gestione dei pagamenti, al compimento del 65° anno di età le prestazioni INVCIV per invalidi civili e sordomuti non vengono più trasformate tramite eliminazione e nuova liquidazione da parte della Prefettura. La procedura informatica gestisce direttamente la trasformazione della prestazione in pensione sociale o assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista.

Viene inoltre chiarito che:

  • per i nati fino al 31 dicembre 1930 spetta l’importo pari alla pensione sociale;
  • per i nati dal 1° gennaio 1931 spetta l’importo pari all’assegno sociale;
  • le Sedi non devono liquidare un nuovo assegno sociale se la trasformazione viene gestita automaticamente dalla procedura per le prestazioni già in carico all’INPS e non ancora eliminate.

Duplicato del certificato e gestione di deleghe e tutele

Dal gennaio 1999 i duplicati del certificato di pensione relativo alle prestazioni INVCIV devono essere richiesti e rilasciati dalla Sede INPS che ha in carico la prestazione, seguendo le regole ordinarie previste per la generalità delle pensioni e utilizzando i Mod. EAD200 aggiornati.

Per quanto riguarda tutori e delegati, la circolare ribadisce la necessità di acquisire correttamente i dati e di conservare la documentazione agli atti. La procedura consente la gestione del tutore, del rappresentante legale del minore, del delegato e del delegato per dovere d’ufficio. È precisato che la verifica dell’esistenza in vita del titolare resta necessaria anche in presenza di tutore, rappresentante legale o delegato.

Eliminazione delle prestazioni

Le Sedi devono eliminare immediatamente la prestazione quando ricevono comunicazione del decesso del titolare o della revoca della prestazione da parte della Prefettura. Per le prestazioni trasferite dal Ministero dell’Interno, la decorrenza di eliminazione non può essere anteriore al novembre 1998, anche se il decesso o la revoca sono precedenti; in tali casi occorre valorizzare correttamente i campi relativi alla decorrenza dell’eliminazione, alla data evento e alla data cessazione dal diritto.

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’INPS valgono le consuete modalità, fermo restando che il provvedimento di revoca rimane di competenza della Prefettura.

Sistemazioni finali delle posizioni

La circolare segnala infine alcune sistemazioni effettuate o da effettuare dopo il caricamento iniziale delle posizioni: cessazione delle trattenute a favore delle associazioni di categoria e rimborso delle somme trattenute con la mensilità di marzo 1999, nonché completamento del pagamento degli arretrati segnalati dalle Prefetture per prestazioni vigenti ed eliminate.

Il quadro complessivo restituisce una disciplina operativa molto articolata, incentrata sulla progressiva internalizzazione da parte dell’INPS della gestione dei pagamenti INVCIV, sul raccordo con le Prefetture per i profili ancora di loro competenza e sull’uso delle procedure informatiche dedicate per garantire correttezza, continuità dei pagamenti e recupero delle somme indebite.

Punti principali

Ripristino, variazioni di pagamento e pagamenti 1998-1999

Se una prestazione INVCIV in essere viene eliminata per errore, la Sede deve ripristinarla con un nuovo numero di certificato; per le prestazioni trasferite dalle Prefetture non può essere indicata una decorrenza di ripristino anteriore al 1° novembre 1998. Le variazioni delle modalità di pagamento possono riguardare anche l’ufficio pagatore e, per gli accrediti, devono essere usati i moduli Mod. Accr01 e Mod. Accr02; l’accredito è ammesso solo su conto o libretto nominativo intestato al titolare, o al tutore per conto del tutelato. Per il 1998 sono richiamate le modalità speciali di pagamento di novembre, dicembre e tredicesima, mentre per il 1999 le prestazioni seguono le regole ordinarie delle pensioni, con eventuale pagamento unificato e gestione di deleghe coerenti per tutte le prestazioni intestate allo stesso soggetto.

Arretrati, mensilità insolute e somme da recuperare

La circolare distingue le competenze tra Prefetture e INPS a seconda della data di decorrenza o della cessazione della prestazione. Le mensilità insolute poste in pagamento prima del 1° novembre 1998 e le rate insolute per decessi o revoche avvenuti prima del 3 settembre 1998 restano di competenza prefettizia, con elaborazione e pagamento a cura della Sede INPS tramite procedura ICRATE. Per gli eventi successivi, l’accertamento e il pagamento seguono le procedure ordinarie INPS, ma le Prefetture devono trasmettere le informazioni necessarie sulle cessazioni e sui beneficiari. Quanto ai recuperi, la circolare precisa che, per le prestazioni INVCIV, non si applicano le norme speciali dell’art. 1, commi 260-265, legge n. 662/1996; in mancanza di accordi specifici, il recupero può avvenire d’ufficio con trattenuta non superiore a un quinto.

Ricostituzioni, variazioni di fascia e periodi di ricovero

Le variazioni dell’importo delle prestazioni derivano da cambi di fascia e devono essere gestite tramite ricostituzione, senza eliminare e riemettere la prestazione come avveniva in precedenza presso le Prefetture. L’INPS gestisce in proprio le variazioni con decorrenza successiva al 1° novembre 1998; per periodi anteriori, la competenza sugli arretrati resta suddivisa tra Prefettura e INPS. Sono previste fasce convenzionali 97 per la sospensione dell’indennità di frequenza e 96 per la sospensione dell’assegno di invalidità per incollocabilità. Anche i periodi di ricovero che incidono sull’importo vanno trattati con la procedura di ricostituzione PGM 480.

Revisioni sanitarie, sospensioni e revoche

La procedura delle revisioni sanitarie consente di evidenziare le pratiche per la segnalazione alle Prefetture. Le Sedi devono inviare mensilmente gli elenchi delle revisioni almeno sei mesi prima della scadenza, mentre la Prefettura comunica l’esito degli accertamenti e, se necessario, dispone revoca o sospensione. In assenza della conferma dello stato di invalidità alla data di scadenza, la Sede sospende temporaneamente il pagamento. La circolare richiama anche le revisioni straordinarie del Ministero del Tesoro, che comportano sospensione immediata ed eliminazione della prestazione.

Incompatibilità, opzioni e trasformazione a 65 anni

Sono richiamate le incompatibilità tra diverse prestazioni assistenziali o previdenziali, in particolare tra pensioni sociali/assegni sociali e pensioni per ciechi civili, nonché tra assegno mensile per invalidi civili parziali e altre prestazioni previdenziali. È confermata la facoltà di opzione per il trattamento economicamente più favorevole, con adempimenti di rinuncia, recupero degli importi indebitamente percepiti e coordinamento tra Prefettura e Ente erogatore. Al compimento del 65° anno, le prestazioni per invalidi civili e sordomuti si trasformano in pensione sociale o assegno sociale secondo la data di nascita; per i nati fino al 31 dicembre 1930 non si effettua alcun ricalcolo dell’importo.

Recuperi, conti contabili e pagamenti arretrati segnalati dalle Prefetture

La circolare indica i conti da utilizzare per l’imputazione dei recuperi: IVR2431 per invalidi civili, IVR2432 per ciechi civili e IVR2433 per sordomuti. Per gli arretrati segnalati dalle Prefetture vengono richiamate le procedure di pagamento tramite PGM 4422 e i relativi conti contabili, distinguendo tra prestazioni vigenti ed eliminate. Sono inoltre riportate le modalità di trattamento dei conguagli e la memorizzazione dei pagamenti sui campi di archivio indicati, con pagamento degli arretrati ancora pendenti anche unitamente alla rata di marzo 1999.

Gestione di deleghe, tutele e duplicati del certificato

La circolare disciplina la gestione dei dati di tutore e delegato alla riscossione, specificando che la procedura è in evoluzione ma che le Sedi devono acquisire e conservare la documentazione agli atti. Viene chiarito che un soggetto non può essere delegato da più di due pensionati e che, se il titolare è inabile a firmare, la richiesta può essere accettata secondo le regole del D.P.R. n. 403/1998. Dal gennaio 1999 i duplicati del certificato di pensione per prestazioni INVCIV devono essere rilasciati dalla Sede INPS competente, tramite la procedura aggiornata Mod. EAD200.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.