Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Normativa italiana21G00210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua misure per ridurre l’impatto ambientale di determinati prodotti di plastica monouso, promuovere alternative riutilizzabili e circolari e incrementare la plastica riciclata nelle bottiglie. Prevede divieti, requisiti di progettazione e marcatura, responsabilità estesa del produttore, obiettivi di raccolta, informazione e sanzioni. Alcuni obblighi decorrono dal 2023-2025; la riduzione dei consumi è perseguita entro il 2026 e gli obiettivi sulle bottiglie arrivano al 2030.

Riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso

Riduzione dell’impatto dei prodotti di plastica monouso

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 attua misure per prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana. Promuove l’economia circolare, la riduzione dei rifiuti, le alternative riutilizzabili e l’impiego di plastica riciclata idonea al contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Ambito di applicazione e definizioni

Il decreto si applica ai prodotti di plastica monouso individuati nell’Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. In materia di igiene e sicurezza alimentare e di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti restano ferme le relative disposizioni; il decreto prevale sulle norme incompatibili della Parte quarta del d.lgs. 152/2006.

La plastica è definita come materiale costituito da un polimero, eventualmente con additivi, che può funzionare da componente strutturale principale del prodotto; sono esclusi i polimeri naturali non modificati chimicamente e, alle condizioni indicate, vernici, inchiostri, adesivi e rivestimenti plastici di peso inferiore al 10% del prodotto, se non ne costituiscono la componente strutturale principale. È prodotto monouso quello realizzato interamente o parzialmente in plastica e non concepito per più utilizzi o per essere restituito e riutilizzato allo stesso scopo. La definizione comprende specifiche esclusioni per contenitori di alimenti secchi o che richiedono ulteriore preparazione, contenitori per quantità superiori a una singola porzione e confezioni monoporzione vendute in più unità.

Il decreto definisce inoltre plastica oxo-degradabile, attrezzo e rifiuto di attrezzo da pesca, immissione e messa a disposizione sul mercato, produttore, raccolta, raccolta differenziata, trattamento, imballaggio, plastica biodegradabile e impianto portuale di raccolta, rinviando per diversi concetti alla disciplina europea e al d.lgs. 152/2006. La definizione di produttore include fabbricanti, riempitori, venditori e importatori professionali che immettono sul mercato nazionale i prodotti interessati, nonché venditori a distanza stabiliti in Italia, in un altro Stato membro o in un Paese terzo, con esclusione dei soggetti che esercitano l’attività di pesca indicati dalla normativa europea.

Riduzione dei consumi e misure di promozione

Entro il 2026 deve essere conseguita una riduzione quantificabile, rispetto al 2022, del consumo dei prodotti elencati nella parte A dell’Allegato e deve essere invertita la tendenza all’aumento dei consumi. A tal fine il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici e privati, imprese e associazioni di categoria. Le iniziative possono riguardare piani settoriali, prevenzione e recupero dei rifiuti, innovazione dei processi produttivi e distributivi, riprogettazione verso prodotti riutilizzabili o alternativi senza maggiori impatti ambientali, informazione, monitoraggio dei flussi e promozione di sistemi di vendita e consumo di acqua e bevande alla spina.

Gli accordi possono inoltre sostenere modelli di servizio per consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna di prodotti riutilizzabili; raccolta di dati e realizzazione di valutazioni del ciclo di vita certificabili; definizione di standard qualitativi per materie prime, additivi e prestazioni dei prodotti; sviluppo di tecnologie per raccolta, riciclo e reintroduzione della plastica nel ciclo produttivo. Devono indicare un cronoprogramma, essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale e comunicati alla Commissione europea. Le Regioni e le Province autonome comunicano annualmente al Ministero, entro il 30 marzo, le misure adottate e gli accordi sottoscritti; gli accordi regionali sono pubblicati nei rispettivi Bollettini ufficiali. Il Ministero notifica annualmente alla Commissione le misure adottate. Le misure di riduzione si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso.

Le stazioni appaltanti favoriscono prodotti alternativi tramite specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) pertinenti. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto il Ministro della transizione ecologica deve adottare CAM per i servizi di ristorazione, anche con distributori automatici di alimenti, bevande e acqua, e per l’organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

Incentivi economici e settore scolastico

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta pari al 20% delle spese documentate per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti delle tipologie elencate nelle parti A e B dell’Allegato, se riutilizzabili oppure realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato UNI EN 13432:2002. Il credito è limitato a 10.000 euro annui per beneficiario e a una spesa complessiva di 3 milioni di euro per ciascun anno; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non rileva nei rapporti indicati dal TUIR. Sono esclusi i limiti di utilizzo richiamati nel decreto. Un decreto interministeriale deve stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione, attribuendo priorità ai prodotti monouso destinati al contatto con alimenti.

Per sostenere la modifica dei cicli produttivi e la riprogettazione è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; un decreto ministeriale deve disciplinare l’assegnazione delle somme entro un anno dall’entrata in vigore. La copertura degli oneri dei due interventi, pari complessivamente a 13 milioni annui per il triennio 2022-2024, è assicurata mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.

Entro l’anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell’istruzione supporta le scuole statali e paritarie nell’adozione del modello di «scuola per un futuro sostenibile», anche mediante reti di scuole, per ridurre l’uso dei prodotti monouso e promuovere il corretto smaltimento, il riciclo e il riuso. Il Piano «Rigenerazione Scuola» prevede attività formative rivolte alla comunità scolastica e criteri per individuare i soggetti che le realizzano, in modo imparziale e oggettivo.

Divieti di immissione sul mercato

È vietata l’immissione sul mercato dei prodotti monouso elencati nella parte B dell’Allegato e dei prodotti in plastica oxo-degradabile. I prodotti già immessi sul mercato prima della decorrenza del divieto possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato nazionale fino all’esaurimento delle scorte, purché l’immissione antecedente sia dimostrabile.

Il divieto non si applica ai prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato secondo UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con materia prima rinnovabile almeno pari al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiore almeno al 60%, nei casi previsti dal decreto: impossibilità di utilizzare alternative riutilizzabili per prodotti a contatto con alimenti; impiego in circuiti controllati con raccolta differenziata stabile, quali mense e strutture sanitarie o socio-assistenziali; esigenze di igiene e sicurezza o caratteristiche degli alimenti e delle bevande; presenza di un elevato numero di persone; oppure, sulla base di un’analisi del ciclo di vita effettuata dal produttore, impatto ambientale del riutilizzabile peggiore rispetto all’alternativa monouso biodegradabile e compostabile.

Requisiti dei prodotti e contenuto riciclato

Dal 3 luglio 2024 i prodotti elencati nella parte C dell’Allegato, se dotati di tappi o coperchi di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se questi rimangono attaccati al contenitore per tutta la durata dell’uso previsto. I tappi e i coperchi metallici con sigilli di plastica non sono considerati di plastica. Anche per questi prodotti è prevista la possibilità di esaurire le scorte già immesse sul mercato prima della decorrenza dell’obbligo, se l’anteriorità è dimostrata. Dalla pubblicazione delle pertinenti norme armonizzate europee, i prodotti conformi a tali norme sono considerati conformi ai requisiti.

Le bottiglie per bevande elencate nella parte F devono contenere plastica riciclata in misura pari ad almeno il 25% dal 2025, per le bottiglie in PET calcolata come media di tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale, e almeno il 30% dal 2030, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande interessate. I sistemi di responsabilità estesa del produttore devono assicurare il rientro ai produttori del materiale post-consumo, definendo la quota da restituire e le modalità di restituzione.

Obblighi di marcatura

I prodotti elencati nella parte D dell’Allegato devono recare sull’imballaggio o sul prodotto una marcatura grande, chiaramente leggibile e indelebile, conforme alle modalità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151. La marcatura informa sulle modalità appropriate di gestione del rifiuto e sulle forme di smaltimento da evitare, in coerenza con i sistemi di raccolta e la gerarchia dei rifiuti; segnala inoltre la presenza di plastica e l’incidenza ambientale negativa della dispersione o dello smaltimento improprio. Per i prodotti del tabacco restano ferme le disposizioni del d.lgs. 6/2016, cui si aggiungono gli obblighi del decreto. I prodotti non conformi già immessi sul mercato possono essere messi a disposizione fino all’esaurimento delle scorte, se è dimostrata l’immissione antecedente alla decorrenza dell’obbligo.

Responsabilità estesa del produttore

I rifiuti dei prodotti elencati nella parte E, sezione I, devono essere gestiti nell’ambito dei sistemi previsti dalla Parte quarta del d.lgs. 152/2006 o di appositi sistemi istituiti con decreto, entro il 31 dicembre 2024; per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 il termine è il 5 gennaio 2023. In proporzione al peso della componente plastica, i produttori sostengono i costi delle misure di sensibilizzazione, della raccolta nei sistemi pubblici (infrastrutture, funzionamento, trasporto e trattamento) e della rimozione dei rifiuti dispersi con il successivo trasporto e trattamento.

Per i prodotti della parte E, sezione II, si applicano i medesimi termini e le stesse modalità di gestione mediante sistemi esistenti o appositamente istituiti. Per i prodotti della sezione III i sistemi di responsabilità estesa devono essere operativi entro il 5 gennaio 2023. I produttori coprono, in proporzione al contenuto di plastica, i costi di sensibilizzazione, rimozione dei rifiuti dispersi, trasporto e trattamento, nonché raccolta e comunicazione dei dati. Per la sezione III sono inoltre a carico dei produttori i costi della raccolta nei sistemi pubblici, comprese infrastrutture specifiche accessibili agli utenti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

Entro il 31 dicembre 2024 devono essere assoggettati a sistemi di gestione anche i rifiuti degli attrezzi da pesca contenenti plastica. Il Ministro della transizione ecologica stabilisce con decreto non regolamentare il tasso minimo nazionale annuo di raccolta degli attrezzi dismessi destinati al riciclaggio. I produttori coprono i costi della raccolta differenziata degli attrezzi dismessi conferiti agli impianti portuali di raccolta conformi alla disciplina sulla ricezione dei rifiuti delle navi, o a sistemi equivalenti, nonché trasporto, trattamento e sensibilizzazione.

I regimi istituiti prima del 4 luglio 2018 devono adeguare gli statuti entro il 5 gennaio 2023. I costi sono individuati con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, in modo trasparente e secondo efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni ARERA sui costi efficienti. I costi di rimozione sono limitati alle attività svolte dagli enti di governo d’ambito, ove operanti, dai Comuni o da soggetti che agiscono per loro conto; i corrispettivi devono essere proporzionati ai costi. Per contenere gli oneri amministrativi possono essere stabiliti contributi fissi adeguati su base pluriennale.

I produttori sono tenuti ad aderire ai sistemi, che devono consentire anche la partecipazione degli utilizzatori e degli altri operatori interessati, anche tramite associazioni nazionali di categoria. Le autorità e le Regioni possono stipulare accordi e contratti di programma con i settori economici per ridurre i consumi e migliorare raccolta e recupero. I produttori stabiliti in un altro Stato membro adempiono secondo l’articolo 178-ter del d.lgs. 152/2006; quelli stabiliti in Italia che vendono in un altro Stato membro in cui non sono stabiliti designano un rappresentante autorizzato responsabile degli obblighi in tale Stato.

Raccolta differenziata e obiettivi

I sistemi di responsabilità estesa del produttore devono garantire, per i prodotti della parte F dell’Allegato, la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio di una quantità pari, in peso, almeno al 77% dei prodotti immessi sul mercato nell’anno di riferimento entro il 2025 e al 90% entro il 2029. I prodotti immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati nello stesso anno, compresi quelli dispersi. Un decreto ministeriale non regolamentare può istituire sistemi di cauzione e rimborso e stabilire specifici obiettivi di raccolta.

È possibile raccogliere congiuntamente determinati flussi di rifiuti, purché ciò non pregiudichi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero e consenta di ottenere risultati qualitativi comparabili alla raccolta dedicata, nel rispetto delle condizioni previste per i materiali destinati al contatto con alimenti.

Informazione e sensibilizzazione

Il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adotta una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica, con il supporto di ISPRA e previa consultazione dei settori interessati, dei sistemi di responsabilità estesa, delle Regioni e Province autonome, dei Comuni e delle associazioni dei consumatori e ambientaliste. La Strategia promuove comportamenti responsabili e informa i consumatori dei prodotti della parte G e gli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica su alternative riutilizzabili, sistemi di riutilizzo, opzioni e buone pratiche di gestione dei rifiuti; sugli effetti della dispersione, in particolare nell’ambiente marino e nelle acque interne; sugli impatti delle cattive prassi e dello smaltimento improprio, anche su fognature e caditoie; e sulle modalità di conferimento nell’organico dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432, quando ne ricorrono le condizioni previste dal d.lgs. 152/2006.

Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione

Le misure del decreto devono essere integrate nei piani e programmi ambientali e di gestione dei rifiuti richiamati dal d.lgs. 152/2006, dal d.lgs. 190/2010 e dalla disciplina europea sugli impianti portuali di raccolta. Le misure attuative devono rispettare la legislazione alimentare dell’Unione in materia di igiene e sicurezza, promuovendo, ove possibile, alternative sostenibili per i materiali a contatto con alimenti. Per valutare se un contenitore per alimenti sia monouso, oltre ai criteri dell’Allegato, si considera la sua tendenza alla dispersione in ragione di volume o dimensioni, in particolare per i contenitori monoporzione.

Il Ministero comunica annualmente alla Commissione i dati sui prodotti della parte A immessi sul mercato e sulle misure di riduzione; i dati sulla raccolta separata dei prodotti della parte F; i dati sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e raccolti a fine vita; il contenuto riciclato delle bottiglie della parte F; e i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti della parte E, sezione III. La trasmissione avviene entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento, in formato elettronico stabilito dalla Commissione e corredata da un rapporto di controllo della qualità. Il primo anno di riferimento è il 2022 per i dati su riduzione, misure, raccolta e attrezzi da pesca e il 2023 per contenuto riciclato e rifiuti post-consumo della sezione III.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione in violazione dei divieti dell’articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro. La stessa sanzione si applica ai prodotti non conformi ai requisiti sui tappi e coperchi o privi della marcatura prescritta. Se il valore dei prodotti immessi supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al doppio del massimo.

Il produttore che non aderisce al sistema di responsabilità estesa è punito con 5.000 euro, salvo che la condotta sia già sanzionata ai sensi degli articoli 256 o 261 del d.lgs. 152/2006. Le sanzioni sono applicate secondo la legge 689/1981 e l’articolo 262 del d.lgs. 152/2006; i proventi sono destinati al potenziamento dei controlli degli enti accertatori. In caso di più violazioni con una o più azioni, comprese quelle riconducibili a un medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentabile fino al doppio.

Modifiche, abrogazioni e decorrenza

Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l’articolo 1, comma 545, della legge 205/2017 e l’articolo 226-quater, commi 1-3, del d.lgs. 152/2006. Sono inoltre modificati il d.lgs. 152/2006 quanto alla definizione di imballaggio e alle sanzioni per gli imballaggi non conformi ai requisiti di etichettatura, nonché le disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi di partecipazione ai sistemi. Per i rifiuti della parte E, sezione III, i sistemi coprono, d’intesa con i Comuni, i costi delle attività comunali richiamate dall’articolo 232-bis del d.lgs. 152/2006.

Salve le coperture specificamente previste per gli incentivi e per i divieti, l’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili. Il decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 17 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.