L.R. Marche 17/2023
Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge valorizza le Denominazioni Comunali (De.Co.) nelle Marche, istituendo un Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. e demandando alla Giunta regole, requisiti, procedure di iscrizione e logo. Prevede promozione istituzionale delle De.Co. anche in fiere ed eventi, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. È vigente per la Regione Marche.
Valorizzazione delle De.Co. marchigiane e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Valorizzazione delle De.Co. e Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
La legge della Regione Marche disciplina la valorizzazione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) come strumento di promozione del territorio, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali. Istituisce inoltre un Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., con finalità informative, promozionali e di coordinamento regionale.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione riconosce le De.Co. come mezzo per promuovere:
- il territorio attraverso prodotti agroalimentari e gastronomici tipici e i relativi disciplinari di produzione;
- la storia, le tradizioni e i saperi locali;
- le specificità storico-culturali dei Comuni marchigiani.
La disciplina opera nel rispetto della normativa europea e statale in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Il Registro regionale serve a rendere conoscibili i Comuni marchigiani che hanno prodotti e processi produttivi De.Co.
Nozione di Denominazione Comunale e prodotti De.Co.
La De.Co. è qualificata come attestazione deliberata esclusivamente dal Comune, idonea a identificare il legame tra un prodotto e il territorio di origine. La legge chiarisce che:
- la De.Co. non è un marchio di qualità né un marchio di certificazione;
- non deve interferire con i prodotti tutelati da DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP e STG;
- non è compatibile con i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).
Sono ricompresi nel concetto di prodotto De.Co. diversi tipi di beni e manifestazioni locali, tra cui prodotti dell’artigianato alimentare, prodotti tipici coltivati in un territorio, ricette tradizionali, feste e sagre legate a un piatto o prodotto, nonché saperi e pratiche tradizionali come tecniche di pesca, coltivazione o allevamento.
Registro regionale: natura, contenuti e funzione
Il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. raccoglie i Comuni marchigiani con i relativi prodotti e disciplinari di produzione riconosciuti con De.Co. e, se disponibili, anche i soggetti pubblici o privati che effettuano le produzioni tradizionali.
Il Registro ha funzione di base informativa pubblica e facilmente divulgabile; i prodotti e i disciplinari iscritti sono identificati da un apposito logo. La legge precisa che il Registro opera in ambito strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti dell’articolo 30 TFUE.
Competenze della Giunta regionale
La Giunta regionale è incaricata di definire la disciplina attuativa, in particolare:
- le strutture regionali competenti per la tenuta e gestione del Registro, anche in modalità digitale;
- le procedure di iscrizione, aggiornamento e cancellazione;
- le sezioni e le informazioni che compongono il Registro;
- la forma grafica del logo e le regole per concessione e ritiro;
- le modalità di diffusione del Registro.
La Giunta adotta inoltre un regolamento per l’iscrizione al Registro, che deve:
- individuare gli adempimenti formali per l’iscrizione delle De.Co. dei Comuni;
- stabilire i requisiti dei prodotti e dei disciplinari di produzione;
- proporre modelli di disciplinari, ferma restando la facoltà dei Comuni di adottarne di propri o mantenere quelli già esistenti, previa comunicazione alle strutture regionali;
- disciplinare l’iscrizione dei prodotti De.Co. già riconosciuti dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge;
- regolare il riconoscimento dello stesso prodotto De.Co. da parte di due o più Comuni;
- individuare i possibili conflitti con il marchio regionale “QM - Qualità garantita dalle Marche” e le modalità di superamento;
- proporre standard grafici, tecnici e dimensionali per i loghi De.Co.;
- disciplinare ogni altro aspetto ritenuto opportuno.
Promozione regionale e strumenti di valorizzazione
La Regione considera le De.Co. iscritte nel Registro come testimonianza del territorio marchigiano e ne promuove la valorizzazione anche in coerenza con la normativa regionale in materia di salvaguardia delle produzioni agricole e di sostegno al consumo di prodotti agricoli di origine regionale.
Le azioni di promozione comprendono:
- la presenza delle De.Co. in manifestazioni, fiere ed esposizioni in Italia e all’estero;
- attività di visibilità e divulgazione tramite strumenti informativi e piattaforme digitali;
- iniziative di sostegno per filiere che integrino e promuovano le De.Co., nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.
Regime transitorio
La Giunta regionale deve adottare i provvedimenti attuativi previsti per il Registro e per il regolamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime finanziario
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste dalla normativa vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 nov 2023L.R. Marche 18/2023
- Legge · 26 ott 2023L.R. Marche 16/2023
- Legge · 30 nov 2023L.R. Marche 22/2023
- Legge · 30 nov 2023L.R. Marche 21/2023
- Legge · 30 nov 2023L.R. Marche 20/2023
- Legge · 30 nov 2023L.R. Marche 19/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →