Provvedimento del 24/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica il precedente del 14 dicembre 2007 sulle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei dati raccolti dai soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Per gli anni 2007 e 2008 consente l’invio anche senza i dati catastali, che dovranno essere trasmessi con la comunicazione relativa al 2009, e proroga al 30 aprile 2009 il termine previsto per l’adempimento.
Comunicazione telematica dei dati di gestione rifiuti urbani e modifica termini per dati catastali
Comunicazione telematica dei dati di gestione dei rifiuti urbani e modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007
Il documento interviene sul sistema di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. In particolare, modifica il provvedimento del 14 dicembre 2007 introducendo una disciplina transitoria sui dati catastali e aggiornando il termine di invio.
Oggetto e finalità del provvedimento
Il provvedimento disciplina le comunicazioni telematiche all’Anagrafe Tributaria relative ai dati raccolti dai soggetti obbligati nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. La modifica è finalizzata a consentire una più ampia operatività nella fase iniziale di raccolta dei dati, soprattutto con riferimento alle informazioni catastali degli immobili.
Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007
Il testo dispone che:
- le comunicazioni previste dal punto 2 del provvedimento del 14 dicembre 2007 devono essere effettuate secondo il tracciato record allegato al nuovo provvedimento;
- per le comunicazioni relative agli anni 2007 e 2008 è ammesso l’invio anche in assenza dei dati catastali;
- i dati catastali non disponibili per il 2007 e il 2008 devono essere trasmessi con la comunicazione relativa all’anno 2009;
- al punto 5.1 del provvedimento del 14 dicembre 2007, la scadenza originaria del 31 dicembre 2008 è sostituita con il 30 aprile 2009.
Disciplina transitoria sui dati catastali
La motivazione chiarisce che, per il primo biennio di applicazione, cioè 2007 e 2008, le informazioni catastali degli immobili non sono obbligatorie. L’obbligo viene ripristinato per gli anni successivi e comprende anche il recupero dei dati mancanti relativi al 2007 e al 2008.
Ragioni della modifica
La scelta è motivata dalla necessità di tenere conto delle criticità organizzative segnalate da comuni, società concessionarie e associazioni di categoria nella raccolta dei dati catastali presso i contribuenti. L’estensione dei termini consente ai soggetti coinvolti di popolare la base dati con maggiore tempo, includendo anche le informazioni catastali pregresse.
Soggetti interessati
Il provvedimento riguarda i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e che effettuano le relative comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate.
Tracciato record della fornitura
Il documento allega il tracciato record da utilizzare per la trasmissione telematica. La struttura della fornitura prevede un record di testa, un record di dettaglio per ciascun immobile e un record di coda.
Record di testa
Il record di testa identifica la fornitura e contiene:
- tipo record:
0; - codice identificativo della fornitura:
SMRIF; - codice numerico della fornitura:
34; - codice fiscale del soggetto obbligato;
- dati identificativi del soggetto, se persona fisica o non fisica;
- anno di riferimento, in formato
AAAA; - filler da compilare con spazi;
- carattere di controllo:
A; - fine record con caratteri ASCII
CReLF(0D0A).
Record di dettaglio - immobile
Il record di dettaglio contiene i dati dell’occupante/detentore e dell’immobile. Tra le informazioni richieste figurano:
- tipo record:
1; - codice fiscale dell’occupante/detentore;
- dati anagrafici o denominazione/ragione sociale;
- comune e provincia della sede;
- titolo dell’occupazione/detenzione, con valori ammessi:
1= proprietà;2= usufrutto;3= locatario;4= altro diritto reale di godimento;
- natura dell’occupazione/detenzione, con valori ammessi:
1= singolo;2= nucleo familiare;3= presenza di attività commerciale;4= altra tipologia di occupante;
- data di inizio occupazione, in formato
GGMMAAAA; - data di fine occupazione, in formato
GGMMAAAA; - destinazione d’uso dell’immobile, con valori ammessi:
1= uso abitativo;2= immobile tenuto a disposizione;3= uso commerciale;4= locali adibiti a box;5= altri usi.
Il tracciato comprende inoltre i dati catastali e identificativi dell’immobile, tra cui:
- codice comune catastale;
- tipo unità;
- sezione;
- foglio;
- particella;
- estensione particella;
- comune amministrativo di ubicazione dell’immobile;
- provincia di ubicazione dell’immobile;
- comune catastale di ubicazione dell’immobile;
- tipo particella, con valori ammessi
Fper fabbricati eTper terreni; - subalterno;
- via/piazza/corso;
- numero civico;
- interno;
- scala.
È inoltre prevista la gestione dei casi in cui l’identificativo catastale dell’ubicazione dell’utenza non sia disponibile, mediante un codice assenza dati catastali con i valori ammessi:
1= immobile non accatastato;2= immobile non accatastabile;3= dati non disponibili per la comunicazione corrente.
Anche il record di dettaglio termina con un filler da riempire con spazi, il carattere di controllo A e i caratteri di fine riga CR e LF.
Record di coda
Il record di coda chiude la fornitura e ripete gli elementi identificativi principali:
- tipo record:
9; - codice identificativo della fornitura:
SMRIF; - codice numerico della fornitura:
34; - codice fiscale del soggetto obbligato;
- dati identificativi del soggetto, se persona fisica o non fisica;
- anno di riferimento;
- filler;
- carattere di controllo
A; - fine record con
CReLF.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con gli articoli relativi alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate e Regolamento di amministrazione;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- decreto 31 luglio 1998;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 106, 107 e 108 dell’articolo 1;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.
Pubblicazione e data
Il provvedimento è datato Roma, 24 ottobre 2008, ed è disposto che venga pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Testo integrale
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