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Provvedimento

Provvedimento del 17/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento sostituisce l’allegato 4 del precedente atto del 22 aprile 2008 per aggiornare le avvertenze della cartella di pagamento alla nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla Finanziaria 2007. Il documento riporta inoltre le istruzioni per informazione, riesame in autotutela, ricorso, costituzione in giudizio e richiesta di sospensione del pagamento.

Modifica dell’allegato 4 sulle avvertenze della cartella di pagamento per sanzioni amministrative

Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008 sulla cartella di pagamento

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2008 interviene sul precedente provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all’approvazione dei modelli di cartella di pagamento ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 602/1973. L’intervento consiste nella sostituzione dell’allegato 4, al fine di adeguare il foglio delle avvertenze alla disciplina sanzionatoria applicabile ai ruoli emessi dalle Direzioni regionali in materia di sanzioni amministrative.

Quadro normativo e ragioni dell’intervento

La modifica si rende necessaria per effetto dell’art. 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto cambiamenti al sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 7-bis e 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti dei soggetti abilitati all’assistenza fiscale e degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. La norma finanziaria ha esteso, ove compatibili, anche a tali violazioni la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Il provvedimento chiarisce che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri:

  • il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per l’ordinamento dell’Agenzia delle Entrate e le attribuzioni del Direttore;
  • il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 7-bis e 39;
  • il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 33 e 34;
  • il DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25;
  • una serie di provvedimenti e decreti precedenti relativi alla cartella di pagamento, inclusi quelli del 28 giugno 1999, 11 settembre 2000, 19 aprile 2002, 31 marzo 2003, 7 gennaio 2005, 31 ottobre 2005, 13 febbraio 2007 e 22 aprile 2008.

Informazioni e riesame in autotutela

Per la cartella indicata, il contribuente può chiedere informazioni alla Direzione regionale che ha emesso il ruolo, come indicata nel dettaglio degli addebiti. Alla stessa Direzione può essere richiesto anche il riesame in autotutela.

La richiesta:

  • non interrompe i termini;
  • non sospende i termini per proporre eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione regionale o un suo delegato.

Ricorso: termini, modalità e contenuto

Il contribuente che intenda contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella. I termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale.

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha già ricevuto:

  • l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore regionale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, oppure
  • l’atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione sanzioni previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997,

la cartella o il ruolo possono essere contestati solo per vizi propri, come ad esempio l’indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

Il ricorso deve essere:

  • intestato in bollo alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che ha emesso il ruolo;
  • notificato alla Direzione che ha emesso il ruolo, mediante spedizione senza busta per raccomandata con avviso di ricevimento, tramite ufficiale giudiziario oppure con consegna all’impiegato addetto all’ufficio con rilascio di ricevuta.

Nel ricorso devono essere indicati:

  • generalità del contribuente;
  • codice fiscale;
  • rappresentante legale, se il ricorrente è una società o un ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eventualmente eletto;
  • Direzione regionale contro cui si ricorre;
  • numero della cartella;
  • motivi del ricorso;
  • conclusioni, cioè la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale.

È opportuno allegare la fotocopia dell’intera cartella, dalla quale risulti la data di notifica.

Difesa tecnica obbligatoria

Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi interessi e sanzioni, oppure, nelle controversie che riguardano esclusivamente sanzioni, se l’ammontare delle sanzioni è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve farsi assistere obbligatoriamente da un difensore appartenente a una delle categorie previste dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale oppure speditandolo senza busta per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata costituzione nei termini comporta l’inammissibilità del ricorso e la perdita del diritto di proseguire il giudizio.

Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del ricorso, se notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso con dichiarazione di conformità all’originale già spedito o consegnato;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde la causa può essere condannato al pagamento delle spese.

Sospensione del pagamento

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento con domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione regionale che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi e irreparabili, la sospensione può essere chiesta anche alla Commissione tributaria provinciale, con domanda motivata presentata insieme al ricorso o separatamente.

La domanda di sospensione deve essere notificata all’Ufficio contro cui si ricorre e alla segreteria della Commissione con le stesse modalità previste per il ricorso. La Commissione può concedere la sospensione fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

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