L.R. Basilicata 10/2017
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 “TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONI, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata n. 10/2017 introduce una riduzione progressiva e temporanea degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali dal mese successivo all’entrata in vigore fino al 29 febbraio 2020, destinando i risparmi a bilancio, solidarietà, cultura e valorizzazione di iniziative specifiche. Abroga inoltre, dalla legislatura successiva, le norme sull’anticipazione del vitalizio prima dei 65 anni.
Riduzione temporanea degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e abrogazione dell’anticipazione prima dei 65 anni
Riduzione temporanea degli assegni vitalizi e modifica della disciplina regionale
La legge regionale della Basilicata 29 maggio 2017, n. 10 interviene sul testo unico regionale sugli emolumenti dei consiglieri regionali, introducendo una riduzione straordinaria e temporanea degli assegni vitalizi e, in seguito, eliminando le norme che consentivano l’anticipazione del vitalizio prima dei 65 anni. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.
Ambito di applicazione e durata della riduzione
La riduzione riguarda gli assegni vitalizi disciplinati dalla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38.
La decorrenza e la durata sono definite in modo puntuale:
- decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge;
- resta applicabile fino al 29 febbraio 2020.
La misura ha quindi natura temporanea e non stabile.
Criteri di riduzione progressiva
La riduzione degli importi lordi mensili è applicata con criterio progressivo per scaglioni. La tabella prevista dalla legge stabilisce:
- fino a euro 1.500,00: esente da riduzione;
- oltre euro 1.500,00 e fino a euro 3.500,00: riduzione del 7%;
- oltre euro 3.500,00 e fino a euro 6.000,00: riduzione del 12%;
- oltre euro 6.000,00: riduzione del 16%.
Il meccanismo opera dunque in modo differenziato in funzione dell’importo del vitalizio diretto mensile.
Cumulo con altri vitalizi nazionali o europei
Se il titolare del vitalizio percepisce anche un altro vitalizio per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo, le aliquote di riduzione sono aumentate del 40%.
La maggiorazione non si applica quando analoghe riduzioni siano già effettuate dal Parlamento nazionale o europeo.
Applicazione ai soggetti non ancora in pagamento
La riduzione si estende anche a soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge:
- non hanno ancora maturato l’età richiesta per la percezione dell’assegno vitalizio;
- pur avendo già i requisiti, non percepiscono ancora materialmente il vitalizio.
Per tali soggetti, la riduzione opera dal momento in cui inizia l’effettiva percezione dell’assegno.
Destinazione dei risparmi
I risparmi ottenuti dalla riduzione dei vitalizi sono destinati, al termine di ogni esercizio finanziario, secondo le seguenti quote:
- 20% al bilancio regionale;
- 30% a iniziative di solidarietà o culturali individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, includendo eventi per la giornata mondiale delle persone con disabilità;
- 40% al progetto “Basilicata 2019, Parco Culturale”, per sostenere iniziative promosse dai Parchi Letterari e dalle Fondazioni Culturali partecipate dalla Regione Basilicata;
- 10% a un fondo per acquisire ulteriore patrimonio del poeta Leonardo Sinisgalli e per supportare la Fondazione a lui dedicata nell’assistenza legale finalizzata a evitare il blocco editoriale della sua opera.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce criteri e modalità operative per le destinazioni previste.
Abrogazione dell’anticipazione del vitalizio prima dei 65 anni
A decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui la legge è stata promulgata ed è entrata in vigore, sono abrogate le norme regionali che consentivano l’anticipazione dell’assegno vitalizio prima del compimento dei 65 anni di età, e precisamente:
- l’art. 12, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38;
- l’art. 15, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.
La soppressione non opera immediatamente, ma dalla legislatura successiva indicata dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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