L.R. Basilicata 11/2017
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MACELLAZIONE AZIENDALE”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata la macellazione aziendale, marginale e limitata, di animali ovini, caprini, suini e bovini fino a 24 mesi, allevati nella propria azienda, per vendita diretta nel comune e nei comuni contermini. Impone notifica ASL, autocontrollo, requisiti strutturali e di benessere animale, e prevede che restino a carico delle imprese gli oneri di adempimento e registrazione.
Disciplina della macellazione aziendale in Basilicata
Disciplina della macellazione aziendale in Basilicata
La legge regionale regola, nel territorio della Basilicata, la macellazione aziendale dei propri animali da parte di imprenditori agricoli con attività prevalente zootecnica. Si tratta di un’attività marginale e circoscritta, finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale e agli esercenti del comune di appartenenza e dei comuni contermini.
Ambito di applicazione e limiti soggettivi e oggettivi
La disciplina si applica solo agli imprenditori agricoli la cui attività prevalente sia quella zootecnica. È esclusa la possibilità di ricorrere alla legge per chi svolga le stesse attività in stabilimenti già riconosciuti per le medesime specie animali secondo la normativa comunitaria.
L’ambito materiale riguarda:
- ovini;
- caprini;
- suini;
- bovini di età non superiore a 24 mesi.
La macellazione è ammessa solo per animali allevati nella propria azienda e/o in aziende zootecniche ubicate nel territorio del comune del macello aziendale. Gli animali devono essere identificati singolarmente per bovini e ovi-caprini adulti, oppure per gruppi nel caso di agnelli, capretti e suini.
Destinazione delle carni
Le carni ottenute possono essere vendute direttamente:
- al consumatore finale;
- agli esercenti ubicati nel comune di appartenenza;
- agli esercenti ubicati nei comuni contermini;
sempre nell’ambito del territorio della Regione Basilicata.
La macellazione aziendale deve avvenire in conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004 e restano ferme le norme di polizia sanitaria, di sanità pubblica, di benessere animale e di identificazione degli animali.
Adempimenti per l’operatore e avvio dell’attività
L’operatore del settore alimentare (OSA) di produzione primaria deve, per svolgere l’attività, adempiere a una serie di obblighi:
- notificare l’attività alla ASL competente per la registrazione;
- adottare un piano di autocontrollo con descrizione dettagliata delle procedure di separazione delle lavorazioni e degli interventi di pulizia e disinfezione;
- disporre di locali idonei alla macellazione in numero non inferiore a due;
- conseguire un attestato di idoneità per il benessere animale durante l’abbattimento, oppure avvalersi di personale abilitato;
- seguire corrette procedure di macellazione;
- smaltire correttamente i sottoprodotti animali;
- identificare le carni con etichetta ai fini della rintracciabilità.
Non è consentita la macellazione di animali acquistati per l’immediata macellazione.
Requisiti strutturali dei locali
La macellazione deve svolgersi in appositi locali all’interno dell’azienda agricola, con separazione funzionale degli spazi. I locali devono prevedere:
- zona “sporca” per stordimento, dissanguamento, scuoiatura ed eviscerazione;
- zona “pulita” per toelettatura e sezionamento della carcassa;
- locale per la pulizia dei prestomaci e, se utilizzato, per il deposito delle pelli.
Gli allegati tecnici prevedono inoltre pavimenti lavabili e disinfettabili, impianto di trattamento delle acque reflue conforme al D.Lgs. 152/2006, pareti lavabili, soffitti idonei a prevenire contaminazioni, porte a chiusura completa, protezioni contro insetti e animali nocivi, lavabo a comando non manuale, piani e attrezzature lavabili, dispositivi per la raccolta degli scarti, servizi igienici e spogliatoi, locale per il Servizio veterinario, sterilizzatore dei coltelli, frigorifero dedicato, attrezzatura per lo stordimento e dotazioni specifiche per suini e ovi-caprini.
Attrezzature e dotazioni obbligatorie
Le attrezzature necessarie devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato B e comprendere, tra l’altro:
- sistema di stordimento idoneo alla specie;
- sistemi di contenimento e protezione individuale, se necessari;
- carrucola elettrica o ganciere fisse per il sollevamento della carcassa;
- attrezzatura per scottatura e depilazione dei suini o per bruciatura e raschiatura delle setole;
- paranco divaricatore per scuoiamento ed eviscerazione;
- contenitori per prestomaci e sottoprodotti;
- sistema di sterilizzazione dei coltelli;
- attrezzatura frigorifera per carcasse;
- contenitori dedicati per i sottoprodotti di origine animale, con eventuale stoccaggio in cella frigo separata se il ritiro non avviene nella stessa giornata.
Procedura di lavorazione e autocontrollo
La procedura di lavorazione deve essere descritta nel piano di autocontrollo e rispettare le prescrizioni tecniche dell’allegato C. Il piano deve anche evidenziare l’organizzazione della macellazione di specie diverse in tempi diversi.
Devono essere disponibili protocolli operativi per:
- pulizia e disinfezione;
- derattizzazione e disinfestazione;
- ricevimento merci;
- formazione e comportamento del personale;
- manutenzione di strutture e impianti;
- gestione dell’acqua.
Le fasi di lavorazione devono impedire la contaminazione delle carni, e a fine attività locali e attrezzature devono essere lavati e disinfettati tempestivamente. Le carni devono essere identificate con bollo sanitario.
Benessere animale e modalità di abbattimento
Lo spostamento dall’allevamento al luogo di macellazione deve evitare eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili ed essere conforme al Regolamento (CE) n. 1099/2009. Il dissanguamento deve iniziare il più presto possibile e deve essere rapido, profuso e completo. Dopo la recisione dei vasi sanguigni non possono essere effettuate altre operazioni sugli animali né stimolazioni elettriche fino al termine del dissanguamento.
Prescrizioni operative e controlli veterinari
La macellazione è consentita solo per animali allevati nel proprio allevamento, purché questo non sia soggetto a restrizioni sanitarie per malattie infettive.
Il titolare deve presentare al Servizio veterinario competente, con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo, domanda di macellazione secondo la modulistica regionale. La macellazione può iniziare solo alla presenza del veterinario designato dalla ASL, responsabile della visita ante e post mortem.
A macellazione avvenuta, il veterinario comunica al Servizio veterinario competente gli identificativi degli animali macellati per lo scarico dalla BDN e ritira e annulla gli eventuali passaporti.
Le carni devono essere:
- identificate con bollo a inchiostro blu conforme al modello 3;
- riportate anche sul DDT;
- accompagnate da certificazione di idoneità conforme al modello 2.
Per le carni destinate agli esercizi di vendita del proprio comune o dei comuni limitrofi è richiesto anche il certificato sanitario conforme al modello dell’art. 17 del regio decreto n. 3298/1928. Se il trasporto richiede più di due ore dalla macellazione, le carni devono essere refrigerate.
Sottoprodotti e smaltimento
I sottoprodotti della macellazione devono essere raccolti e smaltiti da ditta autorizzata/specializzata, sotto vigilanza del veterinario ASL competente. Lo smaltimento può essere periodico e avvenire su richiesta del titolare dell’attività.
Il contenuto intestinale può essere smaltito nella concimaia aziendale. I sottoprodotti non utilizzabili per altri usi dall’OSA devono essere smaltiti e/o trasformati da ditta autorizzata.
Regime economico e neutralità finanziaria
La legge stabilisce che dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per il bilancio regionale. I Dipartimenti interessati operano con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Gli oneri relativi agli adempimenti e alle registrazioni degli stabilimenti sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, in base al costo effettivo del servizio.
Decorrenza ed efficacia
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta l’1 giugno 2017. In assenza di termini finali, la disciplina resta riferita alla macellazione aziendale nel territorio regionale nei limiti indicati dalla legge.
Note editoriali
Il testo consolidato segnala un’errata corrige del 16 giugno 2017, relativa alla corretta collocazione degli allegati A, B, C e D dopo l’articolo 9, senza incidere sul contenuto sostanziale della disciplina.
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