L.R. Basilicata 9/2017
“DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E SUL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina l’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e il rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi dei depuratori, anche nelle fasi di avvio, intervento, potenziamento o dismissione. Prevede linee guida regionali, controlli ambientali, vigilanza regionale e un termine di 90 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione provvisoria per presentare l’AUA.
Approvazione progetti e autorizzazione provvisoria degli scarichi dei depuratori urbani
Disciplina dei progetti e dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi dei depuratori urbani
La legge della Regione Basilicata regola la progettazione e l’approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché il rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi nei casi di avvio, interventi su impianti esistenti, potenziamento, ristrutturazione o dismissione. La finalità è garantire continuità del servizio, tutela dei corpi idrici e superamento delle infrazioni europee.
Ambito e finalità
La disciplina si applica agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e agli scarichi degli impianti di depurazione ricompresi nel servizio pubblico di fognatura e depurazione. La legge mira a:
- accelerare la realizzazione degli interventi necessari per adempiere agli obblighi europei;
- mantenere la qualità dei corpi idrici recettori durante avviamenti, guasti, arresti e fasi transitorie;
- assicurare adeguati controlli sugli adeguamenti impiantistici e sugli effetti ambientali.
Titolarità della domanda di autorizzazione
L’autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Per gli scarichi provenienti da impianti gestiti nell’ambito del servizio idrico integrato, la domanda di autorizzazione è presentata dal gestore del servizio idrico integrato.
Progettazione e approvazione degli impianti
I progetti degli impianti devono essere redatti secondo la normativa sui lavori pubblici, nel rispetto delle norme tecniche e delle linee guida regionali, e in coerenza con la buona tecnica e la migliore tecnologia disponibile. Gli elaborati progettuali devono essere integrati da disciplinari specifici che definiscano qualità e modalità di scarico:
- durante l’avviamento di un nuovo impianto;
- durante gli interventi su impianti esistenti che incidono temporaneamente sull’efficienza;
- nei periodi di manutenzione programmata, ripristino funzionale, guasti, malfunzionamenti o interruzioni per forza maggiore. Il progetto, nei diversi livelli di progettazione, è approvato dalla stazione appaltante secondo le regole del procedimento amministrativo e della normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici.
Autorizzazione provvisoria agli scarichi
L’autorizzazione provvisoria è rilasciata dalle Province, quali autorità competenti:
- per i nuovi impianti, per il tempo necessario all’avvio;
- per gli impianti già in esercizio, per il tempo necessario agli interventi. Per gli impianti oggetto di interventi finalizzati agli obblighi UE, al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione, l’autorizzazione provvisoria è rilasciata sulla base del progetto definitivo.
Linee guida regionali e contenuti dell’autorizzazione
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della Commissione competente, approva linee guida sulle modalità di progettazione, approvazione, autorizzazione provvisoria, deroghe ai limiti, prescrizioni, controlli e monitoraggio, anche per impianti con potenzialità inferiore a 2.000 AE. Le linee guida e gli ulteriori provvedimenti regionali possono riguardare anche acque reflue domestiche e assimilate, scaricatori di piena, fitodepurazione, acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
Durata, proroga e controlli nella fase provvisoria
La durata massima dell’autorizzazione provvisoria coincide con il periodo di esecuzione degli interventi e di messa in funzione dell’impianto conforme, secondo il cronoprogramma allegato al provvedimento. È ammessa una sola proroga, espressa, pari alla metà del periodo previsto per i lavori, solo con adeguata motivazione tecnica o per eventi imprevedibili non imputabili al gestore. Durante la validità dell’autorizzazione i controlli sullo scarico verificano il rispetto del cronoprogramma. L’ARPAB monitora il corpo idrico recettore per tutta la durata dell’autorizzazione provvisoria.
Obbligo successivo di AUA
Entro 90 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, il soggetto legittimato deve presentare alla Provincia competente istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), secondo il d.P.R. n. 59/2013 e le linee guida regionali richiamate dalla legge.
Vigilanza regionale e profili finanziari
La Regione esercita vigilanza sull’attuazione degli interventi e monitora il rispetto dei termini di conclusione e del cronoprogramma. La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non devono derivarne nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio regionale; le attività sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 mag 2017L.R. Basilicata 11/2017
- Legge · 29 mag 2017L.R. Basilicata 10/2017
- Legge · 16 giu 2017L.R. Basilicata 12/2017
- Legge · 16 giu 2017L.R. Basilicata 13/2017
- Legge · 16 giu 2017L.R. Basilicata 14/2017
- Legge · 5 mag 2017L.R. Basilicata 8/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →