Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 61/2019

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del

Normativa regionaleL.R. Calabria 61/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria 19/2002 su due profili: attribuisce efficacia immediata alle previsioni paesaggistiche approvate dalla Giunta per singole attività del Piano paesaggistico regionale e consente, in attesa dei PSC, l’edificazione anche su superfici fondiarie inferiori a 10.000 mq, con vincolo di inedificabilità in caso di asservimento di terreni non contigui. È stata poi abrogata dal 2 luglio 2020.

Modifiche urgenti alla legge urbanistica della Calabria su piano paesaggistico ed edilizia transitoria

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria

La legge regionale interviene sulla l.r. Calabria 19/2002 con due modifiche puntuali in materia urbanistica e paesaggistica. La disciplina aveva efficacia solo nel territorio della Regione Calabria ed è oggi superata, perché successivamente abrogata.

Piano paesaggistico regionale e efficacia immediata delle previsioni

Per la formazione del Piano paesaggistico regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare con propria deliberazione, previa validazione del Comitato tecnico di co-pianificazione previsto dal Protocollo d’Intesa e dal relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all’articolo 143, comma 1, del Codice dei beni culturali che concorrono all’elaborazione del piano. Le previsioni e prescrizioni contenute in tali deliberazioni diventano immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, dalla data di pubblicazione della deliberazione sul BURC.

Edificazione in assenza di Piano Strutturale Comunale

Nelle more dell’approvazione dei Piani Strutturali Comunali, la legge consente l’edificazione prevista dall’articolo 52 della l.r. 19/2002 anche su superficie fondiaria inferiore a 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di terreni non contigui per l’attuazione dei rapporti volumetrici e per l’utilizzazione residenziale o produttiva, è obbligatoria l’istituzione del vincolo di inedificabilità secondo quanto previsto dall’articolo 56 della stessa legge.

Regime finanziario

L’intervento è qualificato come meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Tuttavia, l’atto è oggi privo di utilità applicativa perché espressamente abrogato dall’art. 2, comma 1, della l.r. 2 luglio 2020, n. 11; inoltre la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per intervenuta abrogazione della norma impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.