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Legge

L.R. Calabria 56/2019

Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre

Normativa regionaleL.R. Calabria 56/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 47/2009 su censimento, tutela, valorizzazione, controlli e sanzioni per alberi monumentali, boschi vetusti, filari, alberate e flora spontanea di alto pregio. Rafforza il ruolo dei Comuni, disciplina autorizzazioni e vigilanza, e non comporta oneri regionali. È efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.

Adeguamento della disciplina calabrese su alberi monumentali e flora di pregio

Adeguamento della disciplina sugli alberi monumentali e sulla flora di pregio in Calabria

La legge regionale Calabria n. 56 del 2019 modifica la disciplina del 2009 sulla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio. L’intervento uniforma la normativa regionale ai riferimenti statali, precisando compiti dei Comuni, procedure di censimento, autorizzazioni, controlli e sanzioni.

Compiti dei Comuni e censimento degli alberi monumentali

I Comuni sono chiamati a garantire i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia previsti dalla legge e, sotto il coordinamento della Regione Calabria, a effettuare il censimento degli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, secondo la normativa statale di riferimento.

Il censimento può essere svolto:

  • mediante ricognizione territoriale diretta e schedatura degli alberi monumentali;
  • mediante acquisizione, verifica specialistica e schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per le segnalazioni e per il rilievo di campagna devono essere utilizzati gli strumenti tecnici previsti dal decreto ministeriale 23 ottobre 2014, con riferimento alle schede di segnalazione e identificazione e all’allegato tecnico sui criteri dimensionali, nonché alla circolare ministeriale 19 febbraio 2015 n. 8870 per i valori minimi indicativi di circonferenza.

Trasmissione degli esiti e pubblicità degli elenchi

Concluso il censimento, i Comuni trasmettono al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell’ambiente i risultati in forma di elenco, corredati da schede di identificazione e da materiale documentale e fotografico in formato digitale.

La Regione rende disponibili sul proprio sito istituzionale i modelli e la documentazione tecnica necessari. I Comuni rendono inoltre noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale e ricadenti nel proprio territorio mediante affissione all’albo pretorio, così da consentire al titolare di un diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Valutazione di monumentalità, supporto tecnico e organismi competenti

La Giunta regionale si pronuncia sull’attribuzione del carattere di monumentalità di ciascun elemento censito, sulla base degli elenchi comunali trasmessi.

Per l’attività di censimento i Comuni possono richiedere collaborazione agli organismi territorialmente competenti, soprattutto per la verifica specialistica delle segnalazioni. Ai fini della legge, tali organismi sono individuati negli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in presenza di vincolo paesaggistico, nei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Autorizzazioni per abbattimento, modifica o interventi urgenti

I Comuni possono rilasciare le autorizzazioni per abbattimento e per modifica della chioma o dell’apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, quando sia accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative. Il rilascio richiede il parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che possono avvalersi della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

Le autorizzazioni rilasciate devono essere trasmesse alla Regione.

Se si verifica un pericolo imminente per la pubblica incolumità o per la sicurezza urbana, il Comune interviene tempestivamente per prevenire ed eliminare il pericolo, dando immediata comunicazione agli organismi competenti e redigendo, a intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle ragioni dell’intervento.

Iniziative di valorizzazione e rapporti con la pianificazione urbanistica

La Regione sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio, realizzati con enti locali, enti di ricerca, istituzioni culturali e associazioni ambientaliste.

La Regione promuove inoltre la conoscenza delle specie tutelate anche per finalità didattiche e turistiche, nel rispetto della conservazione della natura e dell’ecosostenibilità.

Con la pubblicazione definitiva dell’elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree ivi inseriti possono essere sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico prevista dal d.lgs. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione procede secondo la disciplina richiamata dalla legge.

I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell’elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, prevedendo ulteriori norme di tutela ove necessario.

Divieti e regime autorizzatorio sostanziale

È vietato a chiunque, senza autorizzazione:

  • sradicare, spostare o commercializzare alberi monumentali inseriti negli elenchi;
  • destinare e trasportare alberi monumentali o flora tutelata per scopi commerciali, vivaistici o ornamentali;
  • danneggiare, sradicare o commercializzare la flora spontanea di alto pregio, salvo quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche.

L’abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento di esemplari inseriti nell’elenco degli alberi monumentali della Calabria, su suolo pubblico o privato, può essere autorizzato dal Comune competente solo per esigenze di pubblica utilità, pubblica incolumità o fitosanitarie, e comunque solo dopo aver accertato l’assenza di soluzioni alternative.

Controllo, sorveglianza e monitoraggio

Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti individuati dalla legge. Possono svolgere attività di controllo anche le Polizie locali e le guardie venatorie ed ecologiche volontarie.

Sanzioni e destinazione dei proventi

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti relativi allo sradicamento, spostamento, commercializzazione e danneggiamento comporta una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro per ciascuna pianta o esemplare interessato, ferma restando l’applicazione della disciplina statale per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali.

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità della legge n. 689/1981. I proventi sono destinati alla tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.

L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere destinata a usi diversi dal verde, verde attrezzato, rurale o equivalenti.

Abrogazioni, invarianza finanziaria ed efficacia

Sono abrogati gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge regionale Calabria 25 gennaio 2019, n. 1, che aveva a sua volta modificato la disciplina del 2009.

La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è prevista dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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